Chat with us, powered by LiveChatAgenzia Entrate – regime dei minimi, novita’ per il 2015 - FASI
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Agenzia Entrate – regime dei minimi, novita’ per il 2015

|Novità
27 luglio 2015

L’Agenzia delle Entrate stabilisce le procedure per accedere al regime dei minimi, esteso a tutto al 2015 dal decreto legge Milleproroghe

ImprenditoriaI contribuenti che hanno avviato una nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del decreto legge Milleproroghe, potranno avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

 

Regime forfettario e regime dei minimi

Dal 1° gennaio 2015, il regime forfetario per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, introdotto dalla legge di stabilità, ha sostituito il regime dei minimi previsto dal decreto-legge n. 98-2011.

Il regime forfettario prevede:

  • un'aliquota forfetaria del 15%,
  • nuovi limiti di reddito, che variano, in base alle attività, dai 15mila euro ai 40mila euro all'anno,
  • un nuovo metodo di calcolo dell’imponibile, basato su coefficienti.

La legge n. 11-2015, conversione del decreto-legge Milleproroghe (dl n. 192-2014), ha esteso tuttavia l'operatività del vecchio regime dei minimi al 2015, con imposta sostitutiva al 5% e ne stabilisce la coesistenza con il nuovo regime forfetario per le piccole partite Iva, con aliquota al 15%.

Agenzia delle Entrate

Con risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che coloro che hanno iniziato un’attività nel 2015 possono ancora avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, esteso dal decreto legge Milleproroghe a tutto il 2015. L’opzione è aperta anche a chi ha intrapreso un’attività nel 2015 prima dell’entrata in vigore della proroga, prevista dall’articolo 10, comma 12-undecies del dl n. 192-2014.

I soggetti interessati dovranno apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo tale termine.

Per quanto riguarda le operazioni attive, bisognerà emettere nota di variazione per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente, che, a sua volta, dovrà registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore. Inoltre, dovrà essere effettuata la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. Sarà possibile anche chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta.

Links
Risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015
Dl 98-2011: disposizioni applicative dell'Agenzia delle Entrate per giovani, disoccupati e minimi

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