Chat with us, powered by LiveChatIncentivi al reimpiego di personale: ripartiti i fondi per l'anno finanziario 2011 - FASI
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Incentivi al reimpiego di personale: ripartiti i fondi per l'anno finanziario 2011

|Novità
20 luglio 2011

Euro banknotes - foto di Friedrich.KrombergPubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 4 maggio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente la ripartizione dei fondi, ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, in materia di "Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa". Quasi un milione di euro le risorse suddivise a livello regionale sulla base della distribuzione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti.

Secondo l'art. 20 della citata Legge, a tali imprese e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabiliti per l'anno in questione.

Ai fini della concessione del beneficio vengono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle  imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti.

Le Regioni, attraverso la Agenzie regionali per il lavoro ove presenti, sono tenute a comunicare al Ministero del lavoro i decreti di ammissione delle aziende alla concessione del beneficio di cui alla legge n. 266/97 all'atto della loro emissione. In particolare, entro il prossimo 30 settembre, dovranno trasmettere una relazione sull'applicazione della norma nella quale saranno riportati:

  • il numero dei decreti emanati nei limiti delle risorse assegnate ad ogni singola Regione;
  • il numero e la denominazione delle imprese ammesse ai benefici di legge;
  • il numero dei dirigenti assunti;
  • il totale delle risorse impegnate a fronte delle risorse attribuite con decreto alle singole Regioni.

L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

Di seguito la ripartizione delle risorse per l'anno in corso:

  • PIEMONTE 74.921,32 euro;
  • VALLE D'AOSTA  2.503,56 euro;
  • LOMBARDIA 170.520,17 euro;
  • PROV. DI BOLZANO 9.086,99 euro;
  • PROV. DI TRENTO 8.437,92 euro;
  • VENETO 85.399,17 euro;
  • FRIULI VENEZIA GIULIA 19.657,57 euro;
  • LIGURIA 28.373,67 euro;
  • EMILIA ROMAGNA 81.782,92 euro;
  • TOSCANA 71.119,61 euro;
  • UMBRIA 14.650,46 euro;
  • MARCHE 28.095,49 euro;
  • LAZIO 81.412,02 euro;
  • ABRUZZO 20.213,92 euro;
  • MOLISE 4.450,77 euro;
  • CAMPANIA 67.781,54 euro;
  • PUGLIA 51.091,14 euro;
  • BASILICATA 7.510,68 euro;
  • CALABRIA 22.439,30 euro;
  • SICILIA 56.005,54 euro;
  • SARDEGNA 21.790,23 euro,

per un totale complessivo di 927.244 euro.

Legge 7 agosto 1997, n. 266

Decreto Direttoriale del 4 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011)

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