Chat with us, powered by LiveChatCertificazione crediti verso PA, pubblicate le circolari 35 e 36 del 27 novembre 2012 - FASI
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Certificazione crediti verso PA, pubblicate le circolari 35 e 36 del 27 novembre 2012

|Novità
17 dicembre 2012

Documenti - foto di WerkheimIn Gazzetta ufficiale le circolari n. 35 e n. 36 del 27 novembre 2012 contenenti le modalità applicative di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalla PA, in attuazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente, del 22 maggio e del 25 giugno 2012. Le circolari si riferiscono, nel primo caso, a crediti nei confronti di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali, e nel secondo, a somme dovute da regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

La Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. L'avviso dell'entrata in esercizio della piattaforma, attualmente limitata alle funzionalità che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti, è stato pubblicato lo scorso 18 ottobre. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalità che saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione, sarà data comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 27 novembre 2012 , n. 35

Decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  22  maggio  2012
recante modalita' di  certificazione  del  credito,  anche  in  forma
telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti
da  parte  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti   pubblici
nazionali - modalita' applicative. (12A13024) 
 
 
                                Alle   Amministrazioni   centrali   e
                                periferiche dello Stato 
                                Agli enti pubblici nazionali  di  cui
                                all'Elenco n. 1 allegato 
                                Agli Uffici centrali del bilancio 
                                Alle  Ragionerie  territoriali  dello
                                Stato 
                                Ad Equitalia SpA 
                                A Riscossione Sicilia SpA 
                                e p.c. 
                                Al Dipartimento del tesoro 
                                Al Dipartimento delle finanze 
 
1. Premessa. 
  Il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  in  oggetto
(di  seguito  «D.M.  certificazione»)  disciplina  le  modalita'   di
certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. 
  Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del predetto  D.M.,
la Ragioneria Generale dello Stato  ha  predisposto  una  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi  ed
esigibili  richiesti  dai  fornitori  delle  amministrazioni  o  enti
debitori. Nelle more  della  predisposizione  della  piattaforma,  ai
titolari dei crediti e' stata fornita la possibilita'  di  presentare
all'amministrazione o ente debitore l'istanza di  certificazione  del
credito secondo una modalita' ordinaria,  descritta  nell'articolo  2
del D.M. certificazione. 
  Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata
alle   funzionalita'   che   consentono   la   registrazione    delle
amministrazioni  e  degli  enti,  e'  stato  dato   avviso   mediante
comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144  del  18
ottobre 2012. Dell'attivazione  delle  ulteriori  funzionalita',  che
saranno  progressivamente  rese  disponibili  ai   diversi   soggetti
coinvolti nel processo di certificazione,  sara'  data  comunicazione
sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Al
riguardo, si  rammenta  che  la  procedura  ordinaria  potra'  essere
utilizzata solo  nelle  more  del  rilascio  della  funzionalita'  di
presentazione in forma telematica delle  istanze  di  certificazione.
Tuttavia, i  procedimenti  avviati  con  istanza  presentata  con  la
procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalita'. 
  Per una efficiente gestione delle attivita' connesse alla  tematica
della certificazione, anche con riferimento alla fase  ordinaria,  si
rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo  coinvolti  nella
procedura, alcune indicazioni operative  per  l'attuazione  del  D.M.
certificazione. 
  Successivamente  all'emanazione   del   D.M.   certificazione,   il
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 13-bis  ha  modificato
l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini  della
presente circolare: 
    e' stato ridotto a trenta  giorni  dal  momento  dell'istanza  il
termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori
possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in  cui
l'amministrazione  o  ente   debitore   non   abbia   rilasciato   la
certificazione  o  attestato  l'insussistenza  o  inesigibilita'  del
credito; 
    e' stato esteso ai  fornitori  delle  amministrazioni  statali  e
degli enti pubblici nazionali il meccanismo della  compensazione  con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo gia' vigente  per  le
regioni, gli enti locali e quelli del Servizio Sanitario Nazionale; 
    e' stata attribuita agli Uffici centrali del bilancio (UCB),  con
riferimento  alle  amministrazioni  statali  centrali  e  agli   enti
pubblici nazionali, la competenza per la nomina  del  Commissario  ad
acta per il rilascio della certificazione,  originariamente  affidata
alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), che rimangono  invece
competenti per la  nomina  con  riferimento  alle  certificazioni  di
pertinenza delle amministrazioni statali periferiche. 
  Il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 3-bis,  comma  7,  ha
altresi' previsto che possano essere  utilizzate,  al  solo  fine  di
consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o
di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente,
nonche' per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia  per  le
piccole e  medie  imprese,  le  certificazioni  rilasciate  ai  sensi
dell'articolo  141,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207  concernente  il  Regolamento  di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
  Nella presente circolare si fa altresi' riferimento  al  meccanismo
della compensazione dei crediti certificati con  le  somme  dovute  a
seguito di iscrizione a ruolo ai sensi  dell'articolo  28-quater  del
D.P.R. 29  settembre  1973,  n.  602,  considerata  l'estensione  del
predetto meccanismo alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali disposta dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 19 ottobre 2012 («Modalita' con le quali  i  crediti  non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  dello
Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture
e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602») in attuazione
dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.   52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94  (di
seguito «D.M. compensazione»). 
  Va infine ricordato che il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 settembre 2012, concernente «Modifica del decreto 22
maggio 2012, recante Modalita' di certificazione del  credito,  anche
in forma telematica, di somme dovute per somministrazione,  forniture
e appalti da parte delle amministrazioni dello  Stato  e  degli  enti
pubblici nazionali», ha adeguato il  testo  del  D.M.  certificazione
alle   sopra   richiamate   modifiche   alla    normativa    primaria
successivamente intervenute. 
2. Definizione dell'ambito di applicazione. 
  L'articolo 1, comma  1,  del  D.M.  certificazione,  nel  definirne
l'ambito di applicazione, fa riferimento ai crediti per somme  dovute
per  somministrazioni,   forniture   e   appalti   da   parte   delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. 
  Rientrano tra le amministrazioni dello Stato anche gli  Istituti  e
scuole di  ogni  ordine  e  grado,  le  Istituzioni  educative  e  le
Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  le
soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e gli Istituti
dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R.  26
novembre 2007, n. 233. 
  Il predetto D.M. non trova applicazione nei confronti degli  organi
costituzionali e a rilevanza costituzionale, in virtu' della speciale
autonomia di cui gli stessi sono dotati. 
  Relativamente all'ambito di applicazione  della  normativa  di  cui
trattasi, sono  da  intendersi  «enti  pubblici  nazionali»,  di  cui
all'allegato elenco n. 1, i soggetti  istituiti  o  riconosciuti  per
legge, a carattere nazionale, nonche' le Universita'. 
  Sono, invece, da ritenere  non  incluse  le  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e  loro   associazioni,   in
considerazione  del   loro   ambito   di   operativita'   a   livello
territoriale. 
  Sono, altresi', da ritenersi esclusi  dall'ambito  di  applicazione
della predetta normativa gli Enti pubblici economici, in ragione  del
loro assoggettamento al regime giuridico privatistico,  gli  enti  ed
organismi di diritto privato e le societa' a partecipazione pubblica. 
  Si fa presente che la funzione di accreditamento,  da  parte  delle
amministrazioni e degli enti, sulla piattaforma elettronica  messa  a
disposizione dalla Ragioneria Generale  dello  Stato  e'  disponibile
all'indirizzo
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito      ed
avviene utilizzando,  quali  chiavi  di  identificazione,  il  codice
fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti
nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni  (IPA),  che  costituisce
l'archivio  ufficiale   contenente   i   riferimenti   organizzativi,
telematici  e  toponomastici  delle  pubbliche  amministrazioni.   Al
riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA e' obbligatorio per
tutte le amministrazioni, come previsto dall'articolo 12 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante
le «Regole tecniche per  l'adozione  del  protocollo  informatico»  e
dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  Pertanto prima di procedere  all'accreditamento  sulla  piattaforma
elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente  debitore
di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati  di  propria
competenza inseriti nell'archivio IPA,  con  particolare  riferimento
alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC). 
  Per quanto attiene all'ambito oggettivo,  occorre  far  riferimento
alla  natura  del  credito,  cosi'  come  desumibile  dal   contratto
stipulato; pertanto si  ritiene  che  il  D.M.  certificazione  trovi
applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un  contratto
avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo  le
definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  Puo' essere certificato solo l'importo stabilito  nel  contratto  a
titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione
periodica o continuativa, secondo  gli  indici  ISTAT.  Infatti,  per
consolidato   orientamento   della   giurisprudenza   amministrativa,
l'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  che
sancisce  l'obbligo  della  revisione  periodica  del  prezzo  per  i
contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e' norma imperativa
che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni
difformi. E' invece da escludersi la certificazione  degli  interessi
moratori,  che  costituiscono  una  obbligazione  accessoria   avente
funzione risarcitoria. 
  A norma del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del  24
settembre 2012, di modifica del  D.M.  certificazione,  il  creditore
puo' delegare una banca o un intermediario finanziario  abilitato  ai
sensi  della  normativa  vigente  a  gestire  per  proprio  conto  le
attivita' connesse alla procedura di certificazione del credito,  ivi
compresa la presentazione dell'istanza di nomina del  commissario  ad
acta. 
3. Modalita' di verifica della certificazione da parte  degli  Uffici
centrali del bilancio o delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
  L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al  comma  2,  che  le
amministrazioni  statali  effettuino  il  riscontro  della  certezza,
liquidita'  ed  esigibilita'  del  credito  e  che  l'esito  di  tale
riscontro  sia  verificato  dal  coesistente  Ufficio  centrale   del
bilancio,  per  le  amministrazioni  centrali  e   dalla   competente
Ragioneria  territoriale  dello   Stato,   per   le   amministrazioni
periferiche.  Cio'  anche  ai  fini  della  programmazione   relativa
all'utilizzo delle disponibilita' dei fondi per la  reiscrizione  dei
residui passivi perenti. 
  Preliminarmente si ritiene necessario precisare le  caratteristiche
del credito certificabile. 
  Il credito e' da considerarsi certo quando e' determinato  nel  suo
contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi,  nel  caso  di
specie, secondo le forme e  le  procedure  prescritte  dalle  vigenti
disposizioni contabili. 
  Ai fini  della  certificazione,  e'  da  ritenersi  sussistente  il
requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una
obbligazione giuridicamente  perfezionata  per  la  quale  sia  stato
assunto, ai sensi dell'articolo 34 delle legge 31 dicembre  2009,  n.
196,  il  relativo  impegno  di  spesa,  registrato  sulle  scritture
contabili. 
  Pertanto in assenza di  contratto  perfezionato  e  di  impegno  di
spesa,  regolarmente  registrato  sulle   scritture   contabili,   le
amministrazioni  statali  non  potranno   certificare   il   credito,
riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del  soggetto  che  ha
ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto  al  di  fuori
delle prescritte procedure giuscontabili. Ovviamente  per  i  crediti
ascrivibili alla  gestione  dei  funzionari  delegati,  i  quali  non
effettuano  registrazioni  di  impegni  sulle  scritture   contabili,
occorrera' riferirsi unicamente alla imprescindibile  presenza  delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate (contratti). 
  Il requisito della liquidita',  soddisfatto  dalla  quantificazione
dell'esatto ammontare del credito, e' ugualmente da  ricondursi  agli
elementi del titolo giuridico. 
  Quanto all'esigibilita', da valutarsi al momento del  riscontro  da
parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare  l'assenza  di
fattori  impeditivi  del  pagamento  del  credito,  quali,  a  titolo
puramente   esemplificativo   e   non   esaustivo,   l'eccezione   di
inadempimento,  l'esistenza  di  un  termine  o  di  una   condizione
sospensiva. Non sono quindi in nessun  caso  certificabili  le  somme
corrispondenti a debiti fuori bilancio delle Amministrazioni. 
  Appare opportuno rilevare che le verifiche da  effettuarsi  a  cura
delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non
riguardano anche un'eventuale nuova richiesta del documento unico  di
regolarita' contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto  la
regolarita'  contributiva  e'  un  requisito  che  non  incide  sulle
caratteristiche del credito da certificare (certezza,  liquidita'  ed
esigibilita'). 
  In merito ai requisiti della certezza, liquidita' ed  esigibilita',
giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante  da
somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata
in giudicato o a seguito  di  decreto  ingiuntivo  non  opposto  (che
acquista  autorita'  di  cosa  giudicata  in  relazione  al   credito
azionato, ma anche in relazione al titolo posto  a  fondamento  dello
stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ.,  sent.
n. 4510 del 1 marzo 2005 e Sez. I, sent. n.  18725  del  6  settembre
2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai  fini  del  rilascio
della certificazione, il credito  deve  essere  riconducibile  ad  un
impegno di spesa, assunto ai sensi dell'articolo 34  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  Ovviamente, in presenza di  sentenza  passata  in  giudicato  o  di
decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici  avranno
cura di accertare che per il predetto  credito  non  siano  in  corso
procedure esecutive e che, come previsto  nell'apposito  modello,  in
sede  di   presentazione   dell'istanza   per   il   rilascio   della
certificazione  il  creditore  si  sia  impegnato  a  non   attivarle
successivamente. 
  Si precisa che le procedure di seguito illustrate non sono  incluse
nell'ambito applicativo della piattaforma per la  certificazione  dei
crediti e devono, pertanto, avvenire secondo modalita' ordinarie. 
  Cio' premesso, in applicazione dell'articolo 2, comma 2,  del  D.M.
certificazione,  le  amministrazioni  statali  debitrici  trasmettono
all'UCB/RTS,  una  bozza  di  certificazione  (modello  2  del   D.M.
certificazione), unitamente alla  documentazione  giustificativa  dei
requisiti del credito, richiedendo il nulla osta al rilascio. 
  Verificato con esito  positivo  il  predetto  riscontro,  l'UCB/RTS
restituisce il modello 2 all'amministrazione con  apposto  il  timbro
del nulla osta al rilascio della certificazione.  In  caso  contrario
l'ufficio di riscontro restituisce il  modello  senza  il  timbro  di
nulla osta. In  tal  caso  l'amministrazione  statale  debitrice  non
potra'  rilasciare  la   certificazione   e   dovra'   immediatamente
comunicare al creditore istante  l'insussistenza  o  l'inesigibilita'
del credito  utilizzando  l'apposito  modello  2,  allegato  al  D.M.
certificazione. 
  Per consentire la conclusione del procedimento  di  rilascio  della
certificazione nel previsto termine di trenta giorni dalla  ricezione
dell'istanza, la documentazione sopra indicata deve essere  trasmessa
all'UCB/RTS non oltre dieci giorni dalla predetta ricezione.  Per  le
stesse finalita' la verifica da parte dell'UCB/RTS deve  concludersi,
con la comunicazione dell'esito della stessa e del nulla osta,  entro
i successivi dieci giorni. 
  Si precisa  che  il  predetto  riscontro  e  la  relativa  verifica
costituiscono  un'attivita'  di  carattere  istruttorio,  preordinata
all'emissione della certificazione e non assumono le  caratteristiche
del controllo di regolarita' amministrativa e contabile. 
  Effettuata la predetta verifica da parte dell'UCB/RTS,  qualora  la
richiesta di certificazione sia riferita a crediti rientranti  fra  i
residui passivi perenti, e' necessario distinguere il caso in cui per
lo  stesso  credito  sia  gia'  stata  presentata  una  richiesta  di
reiscrizione da quello in cui tale istanza non sia stata presentata. 
  Nel caso in cui, per l'impegno  perente  oggetto  di  richiesta  di
certificazione, non sia mai  stata  presentata  alcuna  richiesta  di
reiscrizione, si effettua l'iter sopra descritto. 
  Qualora, invece, per l'impegno  perente  oggetto  di  richiesta  di
certificazione sia gia' stata presentata  richiesta  di  reiscrizione
(anche parziale), l'Amministrazione ne informa il creditore, il quale
ha facolta' di attivare una delle seguenti procedure: 
    Caso 1. ritirare la precedente istanza di  reiscrizione  e  farsi
rilasciare la certificazione; 
    Caso 2.  richiedere  che  la  certificazione  sia  allegata  alla
istanza di reiscrizione gia' presentata; 
    Caso 3. farsi rilasciare la certificazione solo per la parte  per
la quale non e' stata presentata istanza di reiscrizione. 
Caso 1 
  l'Amministrazione  procede,  entro  i  sette   giorni   successivi,
mediante    richiesta    trasmessa    all'Ufficio    centrale     del
bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato, all'annullamento  della
richiesta precedentemente inoltrata; 
  L'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato
comunica,  con  lo  stesso  mezzo,   l'esito   della   procedura   di
annullamento (effettuata dopo le opportune verifiche e controlli  che
abbiano come esito il non inserimento dello stesso in uno  schema  di
decreto), dandone informazione anche all'Ufficio II  dell'Ispettorato
Generale del Bilancio; 
  Una volta verificato lo  stato  di  annullamento  della  precedente
istanza, l'Amministrazione consegna al creditore la certificazione. 
Caso 2 
  L'Amministrazione  procede,  entro  i  sette   giorni   successivi,
mediante    richiesta    trasmessa    all'Ufficio    centrale     del
bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato  all'annullamento  della
richiesta precedentemente inoltrata; 
  L'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato
comunica,  con  lo  stesso  mezzo,   l'esito   della   procedura   di
annullamento (effettuata dopo le opportune  verifiche  e  controlli),
dandone informazione anche all'Ufficio II  dell'Ispettorato  Generale
del Bilancio; 
  Una volta verificato lo  stato  di  annullamento  della  precedente
istanza, l'Amministrazione produce la  certificazione  e  predispone,
sulla base del modello B, nuova istanza di reiscrizione; 
  Infine  invia  la  documentazione  all'UCB/RTS,  che  procede  come
disposto nel paragrafo 6. 
Caso 3 
  L'Amministrazione rilascia la certificazione solo per la parte  non
riferita alla richiesta di reiscrizione gia' presentata. 
4. Indicazioni operative a UCB/RTS circa la nomina dei commissari  ad
acta. 
  L'articolo  13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,   n.   52,
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,  n.  94,  nel
modificare l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,
ha disposto che, in caso di  mancato  rilascio  della  certificazione
entro il termine previsto, su istanza del creditore,  venga  nominato
un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore e che la
predetta nomina debba essere effettuata dalla Ragioneria territoriale
dello Stato competente  per  territorio,  per  le  certificazioni  di
pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle  regioni,
degli enti locali e degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  e
dall'Ufficio centrale del bilancio competente, per le  certificazioni
di pertinenza delle amministrazioni statali  centrali  e  degli  enti
pubblici  nazionali.  Per  le  certificazioni  di  pertinenza   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  degli  enti  da  questa
vigilati, l'Ufficio centrale del bilancio competente  e'  quello  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Pertanto,  alla  luce  della   predetta   modifica   normativa   le
disposizioni relative alla nomina del commissario ad acta di cui agli
articoli  4,  comma  2,  e  5,  comma  2,  del  D.M.  certificazione,
riguardanti  rispettivamente  la  certificazione   ordinaria   e   la
certificazione mediante piattaforma  elettronica,  vanno  intese  nel
senso che, decorso inutilmente il termine previsto  per  il  rilascio
della certificazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dal
ricevimento  dell'apposita  istanza  presentata  dal  creditore,   il
direttore dell'Ufficio centrale del bilancio  competente,  ovvero  il
direttore  della  Ragioneria  territoriale  dello  Stato  competente,
nomina un commissario ad acta, previa verifica sulla piattaforma  che
la certificazione non sia  stata  gia'  resa  dall'amministrazione  o
dall'ente debitore. 
  Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione
del sito del  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato
dedicata alla piattaforma elettronica  e'  stata  data  comunicazione
delle procedure da adottare per la nomina del commissario ad acta. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria, si precisa che la predetta  verifica  in  merito
all'avvenuto  rilascio  della  certificazione   e'   effettuata   con
specifica richiesta all'amministrazione o  all'ente  debitore,  nella
quale sara' indicato il numero identificativo dell'originaria istanza
di certificazione. 
  Qualora non venga fornito, da  parte  del  creditore,  il  predetto
numero identificativo non si  potra'  dare  corso  alla  verifica  e,
conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta. 
  L'incarico  di  commissario  ad  acta,  secondo  quanto   stabilito
dall'articolo 4, comma 3, e 5,  comma  3,  del  predetto  D.M.,  deve
essere    conferito    prioritariamente    ad    un    rappresentante
dell'amministrazione  o  ente  debitore  o,   in   subordine,   della
Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo   competente   per
territorio o, infine, della Ragioneria territoriale  dello  Stato.  I
predetti rappresentanti  sono  individuati,  in  ragione  della  loro
carica, nelle figure di  vertice  di  ciascuna  amministrazione,  che
possono delegare un proprio dirigente o funzionario. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria, per il conferimento dell'incarico e'  utilizzato
il modello di cui all'allegato 3 del predetto D.M. 
  Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono  posti  a
carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto,  nei  casi  in
cui   il   commissario   ad   acta   non    appartenga    ai    ruoli
dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso  presenta
a quest'ultimo apposita  istanza  di  rimborso,  allegando  tutta  la
documentazione giustificativa delle  spese  sostenute,  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni in tema di  trattamento  di  missione  dei
pubblici dipendenti. 
  Si precisa che, ai soli  fini  della  decorrenza  dei  termini  per
l'attivazione dell'istanza di nomina  del  commissario  ad  acta,  la
piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione
per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che  non  abbiano
ottemperato all'obbligo, previsto all'articolo 3, comma  2  del  D.M.
certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue  che  le
predette istanze non saranno processate, salvo che  il  titolare  del
credito, trascorsi i termini  prescritti,  non  presenti  istanza  di
nomina di un commissario ad acta. 
5. Procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase
di utilizzo della certificazione da parte del fornitore. 
  A) in caso di cessione al sistema finanziario. 
  Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito  certificato
ad un istituto finanziario,  si  richiama  di  seguito  la  procedura
prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto  modificativo
in materia di certificazione. 
  All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto  finanziario
cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validita'
della  certificazione  e  svolge  nelle  modalita'  consuete,   fuori
piattaforma, le  opportune  attivita'  relative  all'istruttoria.  Ad
istruttoria  conclusa  con  esito  positivo,  l'istituto  cessionario
notifica sulla piattaforma,  tramite  apposita  funzione  telematica,
l'avvenuta    cessione    del    credito    (totale    o    parziale)
all'amministrazione debitrice comprensiva  degli  estremi  del  nuovo
creditore. 
  Si rammenta che,  a  norma  dell'articolo  3,  comma  6,  del  D.M.
certificazione, la comunicazione telematica assolve al  requisito  di
cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria,  all'avvio  dell'istruttoria  per  la  cessione,
l'istituto  finanziario  cessionario  trattiene   l'originale   della
certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al  titolare
del credito e procede, entro  i  tre  giorni  lavorativi  successivi,
mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore  con
posta  elettronica  certificata,  alla  verifica   dell'esistenza   e
validita' di tale certificazione. Entro il decimo  giorno  successivo
alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente
debitore comunica,  con  lo  stesso  mezzo,  l'esito  della  verifica
all'istituto cessionario che informa il titolare del credito. 
  L'istituto cessionario in  caso  di  utilizzo  totale  del  credito
trattiene    l'originale     della     certificazione     e     invia
all'amministrazione   o   ente    debitore    contestualmente    alla
comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito una  copia  conforme
dello stesso; in caso di utilizzo  parziale,  l'istituto  cessionario
annota  l'ammontare  oggetto   di   cessione   sull'originale   della
certificazione,  consegnando  una  copia  conforme  dello  stesso  al
titolare   del   credito   completa   della   predetta   annotazione.
Contestualmente alla comunicazione  dell'avvenuto  subentro  parziale
nel credito, l'istituto cessionario trasmette  all'amministrazione  o
ente debitore una copia conforme della certificazione completa  della
predetta annotazione. 
  B) in caso di compensazione. 
  Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi  da  2  a  4
dell'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  152
del 2 luglio 2012, recante «Modalita' con  le  quali  i  crediti  non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
Regioni, degli Enti  locali  e  degli  Enti  del  Servizio  Sanitario
Nazionale per somministrazione, forniture e appalti,  possono  essere
compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a  ruolo,  ai
sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122.», le cui disposizioni si applicano,  a  seguito  dell'emanazione
del D.M. compensazione, anche alle amministrazioni  statali  ed  agli
enti pubblici nazionali. 
  All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla
piattaforma, l'agente  della  riscossione  verifica  con  un'apposita
funzione telematica la validita' della certificazione e svolge  nelle
modalita' consuete, fuori  piattaforma,  le  opportune  verifiche  di
competenza. Ad attivita' concluse con esito positivo  l'agente  della
riscossione notifica sulla  piattaforma,  tramite  apposita  funzione
telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o  parziale)
alla   amministrazione   debitrice.   L'attestazione   di    avvenuta
compensazione e tutti gli altri  obblighi  previsti  dalla  procedura
ordinaria sono gestiti in modalita' telematica. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura   ordinaria,   l'agente   della   riscossione,    trattiene
l'originale della certificazione,  ne  rilascia  copia  timbrata  per
ricevuta al titolare del  credito  e  procede,  entro  i  tre  giorni
lavorativi     successivi,     mediante      richiesta      trasmessa
all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla
verifica dell'esistenza e validita' di tale certificazione. Entro  il
decimo   giorno   successivo   alla   richiesta   dell'agente   della
riscossione, l'Amministrazione debitrice e' tenuta a comunicare,  con
lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della  riscossione
che informa il titolare del credito. 
  In caso di esito positivo della verifica,  il  debito  si  estingue
limitatamente all'importo corrispondente  al  credito  certificato  e
utilizzato  in  compensazione  e  il  titolare  del  credito   ritira
l'attestazione di avvenuta  compensazione  presso  lo  sportello  del
competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato
in compensazione per il pagamento delle somme  iscritto  a  ruolo  e'
annotato sulla  copia  della  certificazione  rilasciata  dall'agente
della riscossione. Il credito residuo puo' essere utilizzato solo  se
la copia della certificazione e'  accompagnata  dall'attestazione  di
avvenuta compensazione. 
6. Procedura di pagamento del credito certificato. 
  La certificazione del  credito  rilasciata  dall'amministrazione  o
ente debitore contiene l'indicazione della data prevista di pagamento
(che in ogni caso non puo' essere superiore ai 12 mesi dalla data  di
presentazione  dell'istanza  di   certificazione).   L'attivita'   di
certificazione  comporta  necessariamente  che   le   amministrazioni
statali  accertino  la  disponibilita'  delle   risorse   finanziarie
necessarie ai pagamenti,  tenendo  conto  delle  scadenze  risultanti
dalle certificazioni stesse: cio' al fine di preordinare, per  tempo,
le disponibilita' di cassa, soprattutto nel  caso  in  cui  si  debba
procedere al pagamento di residui iscritti  in  bilancio  ovvero  dei
residui perenti, per i quali e' necessario procedere anche alla  loro
reiscrizione in bilancio in termini di competenza. 
  Al  fine  di  una  efficiente  programmazione  dei  pagamenti,   le
Amministrazioni devono predisporre un crono-programma  mensile  degli
stessi; tale crono-programma e' oggetto delle  comunicazioni  mensili
relative al monitoraggio di cui al paragrafo 8. 
  Per l'indicazione della data di  pagamento  si  devono  adottare  i
criteri illustrati nel seguito. 
  Relativamente  alle  somme  iscritte  in   bilancio   (impegni   di
competenza o residui) si deve comunque tener conto: 
    dei tempi  occorrenti  per  l'acquisizione  delle  disponibilita'
finanziarie qualora le stesse non fossero sufficienti; 
    dei tempi necessari per provvedere al pagamento; 
    per i residui passivi, del termine di perenzione,  escludendo  la
possibilita' di fissare una data  prevista  di  pagamento  successiva
alla scadenza dei termini di conservazione dei residui in bilancio. 
  Per gli  impegni  iscritti  nel  rendiconto  patrimoniale  (residui
passivi perenti), stante il particolare iter che li caratterizza,  il
termine di pagamento da indicare  sulla  certificazione  deve  essere
esattamente pari a 12 mesi dalla data di presentazione  dell'istanza.
Resta inteso che, nel caso in cui norme o  provvedimenti  particolari
prevedano un termine perentorio per l'effettuazione del pagamento, lo
stesso  e'   da   considerarsi   quale   data   da   inserire   nella
certificazione, evitando in tal  modo  di  incorrere  in  sanzioni  o
provvedimenti di riscossione coattiva. 
  Nel caso delle amministrazioni statali, non sono ammessi  pagamenti
anticipati di oltre trenta giorni rispetto alla data  indicata  nella
certificazione, ne' pagamenti posticipati rispetto a tale data. 
  Dal punto di vista operativo si precisa  che  tale  pagamento  deve
avvenire: 
    a) a favore del soggetto cessionario  (generalmente  un  istituto
finanziario, vale a dire una banca, una societa' di factoring, ecc.),
per i crediti oggetto di cessione; 
    b) con pagamento all'agente  della  riscossione,  per  i  crediti
verso Amministrazioni statali,  i  quali  hanno  formato  oggetto  di
compensazione con somme dovute per tributi erariali iscritti a ruolo.
L'Agente della riscossione successivamente provvedera' al  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato della somma ricevuta, secondo le
modalita' ordinariamente previste; 
    c) con pagamento all'agente  della  riscossione,  per  i  crediti
verso enti pubblici nazionali,  i  quali  hanno  formato  oggetto  di
compensazione con tributi erariali iscritti a ruolo.  L'agente  della
riscossione successivamente provvedera' al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato  della  somma  ricevuta,  secondo  le  modalita'
ordinariamente previste. E' opportuno evidenziare  che,  in  caso  di
mancato pagamento da parte dell'ente debitore dell'importo utilizzato
in compensazione entro 12 mesi  dal  rilascio  della  certificazione,
l'agente della riscossione ne da' comunicazione  entro  i  successivi
sessanta  giorni  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e
l'importo  oggetto  della  compensazione   e'   recuperato   mediante
riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo,
come previsto  dall'articolo  1,  comma  2  del  D.M.  compensazione.
Qualora il recupero non sia possibile con  la  modalita'  di  cui  al
precedente periodo, l'agente della riscossione  procede,  sulla  base
del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla  riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    d) con pagamento all'agente della riscossione, per  i  crediti  i
quali hanno formato oggetto di compensazione  con  somme  dovute  per
tributi di enti territoriali ovvero per contributi assistenziali, per
contributi previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali  iscritti  a  ruolo.
L'Agente della riscossione successivamente provvedera' al  versamento
all'Ente  territoriale  ovvero  all'Ente  previdenziale  della  somma
ricevuta, secondo le modalita' ordinariamente previste. 
  Si precisa che, per somme iscritte a ruolo,  si  fa  riferimento  a
importi notificati entro il 30 aprile 2012, relativi  a  cartelle  di
pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30  del  decreto-legge  31
maggio n. 78 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione. 
  Per i certificati gestiti  tramite  la  piattaforma  elettronica  i
pagamenti  in  favore  dei  creditori,  dei  soggetti  cessionari   e
dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui
sistemi contabili  correntemente  in  uso,  anche  sulla  piattaforma
stessa, al  fine  di  mantenere  aggiornato  il  valore  del  credito
certificato. 
  Si segnala, altresi', che  eventuali  pagamenti  diretti  da  parte
dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali
sia stata gia' rilasciata la certificazione del credito con procedura
ordinaria possono essere effettuati solo  previa  restituzione  della
certificazione stessa (articolo 2, comma 7, del D.M. certificazione). 
  Inoltre, poiche' nel caso in cui il credito certificato sia  ceduto
o  compensato  il  creditore  cessionario  subentra  nel  diritto  al
creditore originario, prima di procedere al  pagamento  e'  opportuno
verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale
scopo,  sulla  piattaforma   elettronica   sono   presenti   apposite
funzionalita' per rendere agevole  la  ricerca  delle  certificazioni
rilasciate  a  partire  dalle  informazioni   relative   al   credito
originario (ad esempio, gli estremi della fattura). 
  Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione  non
comportano  alcuna   particolare   contabilizzazione   nel   bilancio
dell'ente  debitore.  Si  procede  normalmente   alla   registrazione
contabile  del  pagamento  nel  momento  in  cui  si  e'   provveduto
all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato  (banca,
agente  della  riscossione,  ecc.).  L'imputazione  e'  operata   sul
capitolo ovvero sulla  voce  di  spesa  originariamente  deputati  ad
accogliere il pagamento della fornitura e, per l'eventuale  pagamento
di interessi di mora o altri oneri,  sui  pertinenti  capitoli  o  le
specifiche voci di spesa. In caso  di  compensazione,  l'incasso  del
ruolo da parte dello Stato, dell'Ente territoriale  ovvero  dell'Ente
previdenziale avviene tramite l'agente della riscossione che provvede
al  relativo  versamento  ai  predetti  Enti,  con  imputazione  alle
pertinenti voci di entrata. 
Alcune indicazioni per le sole amministrazioni statali. 
  Si forniscono di seguito alcune indicazioni  operative,  specifiche
per le amministrazioni statali. 
  Modalita' della eventuale richiesta di cassa. 
  Per  le  somme  iscritte  in   bilancio,   l'amministrazione   deve
comunicare  immediatamente  l'eventuale  necessita'  di   cassa   per
effettuare il pagamento. Al riguardo, si richiama l'articolo 6, comma
14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha  introdotto,
per  il  corrente  esercizio  finanziario  e  quello  successivo,  la
«facolta' di disporre, tra capitoli, variazioni compensative di  sola
cassa,  fatta  eccezione  per   i   pagamenti   effettuati   mediante
l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa  verifica  da  parte  del
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato,   della
compatibilita'  delle  medesime  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica». 
  Le richieste in oggetto devono, pertanto, essere inoltrate, tramite
i coesistenti Uffici centrali del bilancio, solo una  volta  che  sia
stata  verificata  l'impossibilita'  di  far  fronte   al   pagamento
attraverso il ricorso alle misure di flessibilita' sopra illustrate. 
  Modalita' della eventuale richiesta  di  reiscrizione  dei  residui
perenti. 
  L'articolo 2 del D.M. certificazione  prevede  al  comma  2,  terzo
periodo,  che  le  amministrazioni  statali,   nella   richiesta   di
reiscrizione dei residui passivi perenti, specifichino se  si  tratti
di crediti per i quali sia stata rilasciata certificazione  ai  sensi
del predetto D.M. e  che,  in  tal  caso,  nella  medesima  richiesta
indichino la data prevista per il pagamento, seguendo le  indicazioni
di cui al precedente punto. 
  Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo  2  del  Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  aprile  2001,   n.   270   recante
Regolamento di semplificazione delle procedure  di  reiscrizione  nel
bilancio dello Stato dei residui  passivi  perenti,  si  indicano  le
casistiche e le procedure specifiche relative ai crediti  certificati
che riguardino impegni colpiti da perenzione amministrativa. 
  Operazioni di competenza del  creditore  (Titolare,  cessionario  o
agente della riscossione). 
  Il creditore presenta richiesta ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.   270/2001,   consegnando   l'originale   della
certificazione. Al fine di garantire il pagamento alla  scadenza,  si
distinguono i seguenti casi: 
    A) La  richiesta  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 270/2001 e' presentata dal creditore originario: 
      Laddove il creditore originario  intenda  presentare  richiesta
per attivare la procedura per la reiscrizione di perenti (quindi  non
sia intenzionato a cedere il credito ad un  istituto  bancario  o  ad
utilizzarlo  per  una  compensazione,  oppure  intenda  attivare   la
procedura di richiesta  di  riassegnazione  per  il  credito  residuo
risultante  dopo  le  predette  operazioni),   questa   deve   essere
effettuata  entro  quattro   mesi   dalla   data   di   presentazione
dell'istanza di certificazione. 
    B) La  richiesta  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 270/2001 e' presentata da  un  soggetto  subentrato  al
creditore  originario  (es.  Istituto  cessionario  o  agente   della
riscossione): 
      In tal caso la richiesta da parte del soggetto subentrato  deve
essere  effettuata  entro  sei  mesi  dalla  data  di   presentazione
dell'istanza di certificazione. 
  Adempimenti dell'amministrazione. 
  L'Amministrazione provvede ad inviare la richiesta di  reiscrizione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  270/2001  al
coesistente UCB/RTS, utilizzando il modello allegato (modello B),  da
presentare, in triplice copia, allegando la  documentazione  indicata
nello stesso. 
  Adempimenti dell'Ufficio centrale del bilancio. 
  L'Ufficio  centrale  del  bilancio,  ricevute   le   richieste   di
reiscrizione,   provvede   ad   inserire   quelle   interessate    da
certificazione in  appositi  fascicoli,  identificabili  sul  sistema
informatico   tramite   funzionalita'    appositamente    predisposte
sull'applicativo  SIPATR,  avendo  cura  di  raggruppare  le  istanze
secondo  la  data  prevista   per   il   pagamento   indicata   sulla
certificazione. 
  Nella   nota   accompagnatoria   per   l'invio    all'Ufficio    II
dell'Ispettorato  Generale  del  Bilancio  del   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato deve essere indicata la  scadenza  di
riferimento. I fascicoli, corredati  della  documentazione  richiesta
(in duplice copia), relativi  a  certificazioni  aventi  scadenza  di
pagamento in un dato mese, devono pervenire al predetto Ufficio entro
il  terzo  mese  precedente  la  data  di  pagamento  apposta   sulla
certificazione.  In  caso  contrario,  vista  la  tempistica  per  la
procedura di riassegnazione di fondi  attraverso  l'emissione  di  un
Decreto Ministeriale e delle successive fasi di controllo, esiste  la
possibilita' di non adempiere al pagamento entro la data indicata. 
  Restano salve le disposizioni  di  cui  alla  circolare  6  del  27
febbraio  2012  in   merito   all'applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  n.  1  del
2012, con particolare riferimento alla distinzione dei fascicoli  che
contengano richieste di reiscrizione riguardanti  debiti  connessi  a
transazioni commerciali per la fornitura di beni e servizi. 
  Adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio. 
  L'ufficio   II   dell'Ispettorato   generale   del   bilancio   del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato predispone, previa
verifica del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  e  della
disponibilita' dei fondi assegnati, i Decreti di  riassegnazione  per
le richieste  di  reiscrizione  per  le  quali  e'  stata  rilasciata
certificazione, inserite  in  fascicoli  specificamente  identificati
attraverso l'applicazione informatica SIPATR. 
  Si evidenzia che le attivita' sopra descritte devono essere  svolte
utilizzando  gli  strumenti  specifici  gia'   in   uso   presso   le
amministrazioni  in  quanto  i  relativi   processi   non   rientrano
nell'ambito applicativo della piattaforma elettronica. In  ogni  caso
sul predetto sistema informatico e' possibile  indicare  la  data  di
previsto pagamento ed altresi' e' disponibile la funzione  telematica
di restituzione della certificazione precedentemente rilasciata. 
7.  Verifica  prescritta  dall'articolo  48-bis   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 4 che,  prima
di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a
diecimila  euro,   l'amministrazione   o   ente   debitore   proceda,
ricorrendone i presupposti, alla  verifica  prescritta  dall'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. 
  Tale verifica e' effettuata con le modalita' indicate nel  D.M.  18
gennaio 2008, n. 40. 
  Si precisa, tuttavia,  che  la  verifica  in  parola,  non  essendo
preordinata  ad  un  effettivo   pagamento,   ha   natura   meramente
ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica  ordinaria,  in
particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti
di  cui  all'articolo  72-bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  A tal proposito, si segnala che la  societa'  Equitalia  S.p.A.  ha
gia' predisposto il formato della richiesta  di  verifica  ex  48-bis
disponibile sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata al
Servizio  Verifica  Inadempimenti,  consentendo  al  richiedente   di
specificare  se  detta  verifica  debba  effettuarsi  a   soli   fini
ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto. 
  Si fa presente che in caso di cessione del credito,  a  prescindere
dall'esito  della  verifica  nei  confronti  del  cedente,  prima  di
effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre  procedere
alla verifica, ai sensi del richiamato articolo 48-bis, nei confronti
di quest'ultimo. 
  Si ricorda che, indipendentemente  dall'esito  della  verifica,  la
certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente  debitore
per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla  verifica
effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento la  certificazione
dovra' darne atto (il modello di certificazione prevede  una  sezione
per indicare il predetto esito). 
  In questo caso il credito puo' essere  ceduto  solo  per  l'importo
corrispondente   all'ammontare    del    credito    indicato    nella
certificazione,  decurtato   delle   somme   relative   all'accertata
inadempienza. 
  Giova ricordare  che  l'intenzione  di  utilizzare  il  credito  in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  28-quater  del   D.P.R.   29
settembre 1973, n. 602, manifestata dal  creditore  in  una  apposita
sezione dell'istanza di certificazione, non  costituisce  un  vincolo
per il creditore medesimo nella fase di utilizzo. Tale indicazione e'
inserita nel modello principalmente a fini di  monitoraggio  ex  ante
del fenomeno della compensazione, sia a livello di singolo ente,  sia
per la finanza pubblica nel suo complesso. 
  E' opportuno sottolineare  che  l'unica  ipotesi  in  cui  si  deve
effettuare un'operazione di nettizzazione del credito da  certificare
e' quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo  2,  riguardante
gli eventuali crediti dell'amministrazione o ente debitore diversi da
quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M.
compensazione, ossia da quelli di natura tributaria  e  contributiva,
rivenienti dalle procedure del cosiddetto «accertamento esecutivo»  e
dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli  29  e
30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  In tal caso l'importo e' certificato al netto di tali  crediti,  in
quanto   le   corrispondenti   posizioni   di   debito/credito    tra
amministrazione o ente e fornitore  devono  reciprocamente  chiudersi
contestualmente al rilascio della certificazione. 
  L'amministrazione  o  ente,  in  tale  circostanza,  provvede  alle
relative  annotazioni  sulle  scritture  contabili   sia   dal   lato
dell'entrata che della spesa. 
8.  Modalita'  per  la   comunicazione   mensile   da   parte   delle
Amministrazioni e degli  Enti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ai fini del monitoraggio. 
  L'articolo 7 del  D.M.  certificazione  prevede,  limitatamente  ai
procedimenti di certificazione avviati con  la  procedura  ordinaria,
che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente,  entro
il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e  delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  e
Dipartimento  del  Tesoro   -   il   numero   e   l'ammontare   delle
certificazioni rilasciate, specificando se oggetto di cessione ovvero
di anticipazione, se assistita da mandato  irrevocabile  all'incasso,
nonche' quelle relative alle compensazioni con le  somme  dovute  per
cartelle di pagamento e atti  di  cui  agli  articoli  29  e  30  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La  comunicazione  deve  altresi'
includere l'indicazione del capitolo di spesa, specificando, in  caso
di residui passivi, la tipologia degli stessi (iscritti in bilancio o
in perenzione) inerenti la somma oggetto di certificazione. 
  La predetta comunicazione deve riguardare anche  le  certificazioni
di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai  commissari
ad acta ai sensi dell'articolo 4 del D.M. certificazione. 
  A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal
giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra'
i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino  al  30  novembre
2012, distinte per mese. Le  comunicazioni  successive,  da  inviarsi
entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione
con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel  caso  in  cui  non
siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti  o
nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia'
oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto  separato
per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere  effettuate
anche qualora l'amministrazione  o  ente  abbia  gia'  provveduto  in
precedenza a inviare in altra  forma  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti. 
  La  comunicazione  avverra'  tramite  posta   elettronica   secondo
l'allegato modello A. 
  Si precisa che le comunicazioni di cui al modello A dovranno essere
inviate, contemporaneamente, con lo stesso mezzo, anche al competente
Ufficio centrale del bilancio. 
  Al  fine  di  poter  verificare   l'esaustivita'   delle   risposte
pervenute, la comunicazione dovra' avvenire anche nel caso in cui non
siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto,  allegando
comunque il modello A. 
  Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti
potranno inviare  le  medesime  informazioni  a  livello  di  singola
certificazione,  secondo  i  tracciati  indicati  nel  modello  A-bis
distinti secondo le fasi di rilascio della  certificazione,  utilizzo
della stessa e pagamento. Nel caso di  utilizzo  del  modello  A-bis,
dovra' comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma
mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A. 
  L'oggetto del messaggio di posta elettronica che  accompagnera'  la
trasmissione  delle  comunicazioni   deve   riportare   la   dicitura
«Monitoraggio  certificazioni  D.L.  n.  185/2008  -  Amministrazioni
Statali»   per   le   amministrazioni   statali    e    «Monitoraggio
certificazioni D.L. n. 185/2008 - Enti Pubblici  Nazionali»  per  gli
enti pubblici nazionali. 
  L'indirizzo di posta elettronica  da  utilizzare  e'  il  seguente:
[email protected] e la trasmissione dovra'
essere  effettuata  utilizzando   esclusivamente   i   modelli   resi
disponibili   sul   sito   Internet   istituzionale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  Le istruzioni operative per la compilazione  dei  vari  campi  sono
riportate in allegato alla presente circolare. 
  Con l'entrata in esercizio della piattaforma  elettronica,  i  dati
relativi all'ammontare delle certificazioni  rilasciate  da  ciascuna
amministrazione (previsti all'articolo 3, comma 8)  saranno  messi  a
disposizione delle strutture competenti tramite funzione  telematica.
Pertanto,  limitatamente  alle  tavole  1  e  2,   nonche'   per   le
certificazioni rilasciate con modalita' telematica, gli  obblighi  di
comunicazione di cui al  presente  paragrafo  saranno  assolti  dalla
piattaforma elettronica. 
  Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in
via ordinaria, fino  all'avvenuto  pagamento  della  totalita'  degli
stessi, restano valide le modalita' di comunicazione sopra descritte. 
9.  Comunicazioni  degli  Agenti  della  riscossione   al   Ministero
dell'economia e delle finanze relativamente  alle  compensazioni  con
somme dovute per tributi e contributi previdenziali. 
  Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. compensazione, l'agente
della riscossione e' tenuto a comunicare all'amministrazione  o  ente
debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta
elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi. 
  Ai fini del monitoraggio di cui al  paragrafo  precedente,  secondo
quanto previsto dall'articolo  4  comma  5  del  D.M.  compensazione,
l'agente trasmettera' altresi' al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato,  entro
il decimo giorno di ciascun mese, un prospetto nel quale e' riportata
l'indicazione delle compensazioni effettuate. 
  Per  ciascuna   operazione   di   compensazione,   l'agente   della
riscossione  dovra'  fornire   le   seguenti   informazioni:   codice
identificativo   dell'operazione,   indicazione   dell'agente   della
riscossione, data  del  rilascio  della  certificazione,  data  della
compensazione, ente  debitore,  ente  impositore,  capo,  capitolo  e
articolo dello stato di previsione dell'entrata per il solo  bilancio
dello Stato, tipologia di imposta, codice tributo, ammontare  oggetto
della compensazione (con separata indicazione del carico del tributo,
ossia del ruolo residuo, dell'aggio, degli interessi di  mora,  delle
sanzioni o somme aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive). 
  Considerato che il monitoraggio riguardera',  oltre  alle  avvenute
compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale  rimborso
al debitore originario (ad esempio in  caso  di  sgravi  sopraggiunti
successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione  si
indichera' con apposito codice quale fase della singola operazione e'
oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse
in fase di compensazione relativamente ad  una  data  operazione  (ad
esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio  interessati)  si
modificassero in un momento successivo, di tale modifica  sara'  dato
conto nell'occasione della  successiva  comunicazione  relativa  alla
medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso)  senza
necessita' di comunicazioni intermedie. 
  La piattaforma elettronica prevede l'invio  delle  notifiche  delle
compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite  funzione
telematica. Le procedure di monitoraggio secondo le  modalita'  sopra
descritte riguarderanno anche le compensazioni su crediti certificati
attraverso  la  piattaforma  elettronica.  Le  tipologie  di  crediti
certificate nelle due forme  saranno  rese  distinguibili  grazie  ad
appositi codici, attribuiti alla singola operazione. 
  A tal fine si precisa che tale comunicazione dovra'  avvenire,  con
modalita' da concordarsi tra le parti, a partire dal  giorno  10  del
mese di dicembre  2012.  La  prima  comunicazione  conterra'  i  dati
relative alle certificazioni rilasciate fino  al  30  novembre  2012,
distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi  entro
il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto  l'informazione  con
riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui  non  siano
state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi  precedenti  o  nel
caso si renda necessario rivedere i dati relativi  ad  un  mese  gia'
oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto  separato
per ciascun mese. 
    Roma, 27 novembre 2012 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio 

        
      
                                               Allegato - Elenco n. 1 
 
 
Enti Pubblici Nazionali distinti secondo l'Amministrazione vigilante 
 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
ISTITUTO NAZIONALE  PER  L'ASSICURAZIONE  CONTRO  GLI  INFORTUNI  SUL
LAVORO - INAIL 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS - 
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI  -
ISFOL - 
 
 
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE-ANCONA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA 
UNIVERSITA' DI BARI 
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA 
UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI 
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRECIA" DI CATANZARO 
UNIVERSITA' DI CHIETI "G. D'ANNUNZIO" 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" 
SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE" 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA 
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI I.U.S.S. DI PAVIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE" 
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
UNIVERSITA' DI UDINE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA DI VARESE - COMO 
UNIVERSITA' DI CA' FOSCARI DI VENEZIA 
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO  AVOGADRO"  DI
VERCELLI 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO 
POLITECNICO DI BARI 
POLITECNICO DI MILANO 
POLITECNICO DI TORINO 
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA 
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE 
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA
DI PISA 
SCUOLA IMT - ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE - ALTI STUDI - LUCCA 
SUM - ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE DI FIRENZE 
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA  UNIVERSITARIO  E  DELLA
RICERCA - ANVUR 
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI 
CENTRO RADIOELETTRICO SPERIMENTALE "GUGLIELMO MARCONI" - CRESM 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE 
ISTITUTO DI STUDI FILOSOFICI "ENRICO CASTELLI" 
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI 
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" 
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF 
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N. 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE 
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA - INRIM - 
ISTITUTO NAZIONALE  PER  LA  VALUTAZIONE  DEL  SISTEMA  EDUCATIVO  DI
ISTRUZIONE 
E DI FORMAZIONE - INVALSI 
ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
- INDIRE 
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI" 
STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN" DI NAPOLI 
 
 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO 
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI 
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANSV 
AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE PER LE INNOVAZIONI 
(soppresso dall'articolo 22 del d.l. 83/2012) 
AGENZIA   PER   LA   RAPPRESENTANZA   NEGOZIALE    DELLE    PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - ARAN 
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 
CLUB ALPINO ITALIANO 
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - CIP 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI 
DIGITPA (soppresso dall'articolo 22 del d.l. 83/2012) 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT 
 
 
 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
ACCADEMIA DELLA CRUSCA 
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 
FONDAZIONE "DOMUS MAZZINIANA" 
ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA 
ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO 
MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE 
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE 
UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE 
 
 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
CASSA CONGUAGLIO GPL 
CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO - CCSE 
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA 
AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ITALIANE 
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  ARTIGIANATO  E
AGRICOLTURA 
ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE  DELLE
IMPRESE ITALIANE 
 
 
 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA 
AGENZIA PER LO SVILUPPO PER IL SETTORE IPPICO - ASSI 
(soppresso dall'articolo 23-quater del d.l 95/2012) 
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA- CRA 
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA- INEA 
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI  ALIMENTI  E  LA  NUTRIZIONE  -
INRAN 
(soppresso dall'articolo 12 del d.l. 95/2012) 
 
 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
AERO CLUB D'ITALIA 
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 
AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA 
AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA 
AUTORITA' PORTUALE DI BARI 
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI 
AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI 
AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA 
AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA 
AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA 
AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO 
AUTORITA' PORTUALE DI LA SPEZIA 
AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO 
AUTORITA' PORTUALE DI MARINA DI CARRARA 
AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA 
AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI 
AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI 
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO 
AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO 
AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA 
AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO 
AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA 
AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO 
AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE 
AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA 
AUTORITA' PORTUALE DI MANFREDONIA 
CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA  DIPENDENTI  DIREZIONE  GENERALE  DELLA
MOTORIZZAZIONE 
CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC 
 
 
 
MINISTERO DELLA SALUTE 
 
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA - CRI 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' 
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE  DELLE  POPOLAZIONI
MIGRANTI ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA' - INMP 
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 
 
 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 
 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE 
LEGA NAVALE ITALIANA 
OPERA NAZIONALE FIGLI DEGLI AVIATORI 
UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO - UITS - 
 
 
 
MINISTERO DELL'INTERNO 
 
AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA  DESTINAZIONE  DEI  BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - FAPPS - 
 
 
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
AGENZIA DEL TERRITORIO (soppressa  dall'articolo  23-quater  del  d.l
95/2012) 
AGENZIA DELLE DOGANE 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI 
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL  MINISTERO  DELL'ECONOMIA  E
DELLE FINANZE 
 
 
 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO 
CONSORZIO DEL TICINO 
CONSORZIO DELL'ADDA 
CONSORZIO DELL'OGLIO 
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 
ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA 
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI E LAGONORESE 
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO 
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO 
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA 
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI 
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE  FORESTE  CASENTINESI  MONTE  FALTERONA  E
CAMPIGNA 
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA 
 

        
      
                                                 Allegato - Modello A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                Allegato - Istruzioni 
 
 
Tavola 1-  Certificazioni  rilasciate  dall'amministrazione/ente  nel
mese di ...... 
 
Le  informazioni  richieste  devono  essere  prodotte  con   separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale e possono
essere   tratte   dai   modelli    di    certificazione    rilasciati
dall'amministrazione o ente nel mese oggetto di trasmissione (modelli
2 e 2-bis). 
 
   a)  N.  certificazioni  rilasciate:  indicare  il   numero   delle
certificazioni rilasciate nel mese 
   b) Importo complessivo certificato: indicare l'importo delle somme
oggetto di certificazione 
   c) Importo certificato di competenza dell'esercizio:  indicare  la
quota dell'importo di cui al punto  b)  relativo  a  somme  impegnate
nell'esercizio in corso 
   d) Importo certificato  su  residui  passivi:  indicare  la  quota
dell'importo di cui  al  punto  b)  relativo  a  somme  impegnate  in
esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio 
   e) Importo certificato su somme in perenzione amministrativa:  per
le amministrazioni statali, indicare la quota dell'importo di cui  al
punto b) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti e iscritte
nel conto del patrimonio a seguito di perenzione amministrativa 
   f) Importo delle inadempienze all'obbligo di versamento  derivanti
dalla  notifica  di  cartelle  di  pagamento  emerse   in   sede   di
certificazione:  indicare  l'importo  complessivo,   desumibile   dai
modelli  2  e  2-bis,  delle  inadempienze  emerse   dalla   verifica
prescritta dall'articolo 48-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   secondo   le   modalita'
disciplinate dal  regolamento  di  attuazione  adottato  con  decreto
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Tale importo e'
riportato in apposita sezione  dei  modelli  per  il  rilascio  della
certificazione 
   g) Importo che il creditore ha dichiarato di voler  utilizzare  in
compensazione con somme dovute per  tributi  e  contributi:  indicare
l'importo specificato dal creditore nell'istanza di certificazione  e
riportato  in  apposita  sezione   anche   nei   modelli   utilizzati
dall'amministrazione  o  ente  debitore   per   il   rilascio   della
certificazione. 
 
Tavola 2 - Certificazioni  rilasciate  dall'amministrazione/ente  nel
mese di ...... per capitolo di spesa 
 
Le informazioni di cui alla Tavola 1, in base all'articolo 7 del D.M.
certificazione, devono includere l'indicazione del capitolo di  spesa
e della tipologia di  residuo  passivo,  corrente  o  in  perenzione,
inerenti alla somma oggetto di certificazione 
A  tal  fine  nella  presente  tavola   si   richiede   la   predetta
disaggregazione. Il totale della Tavola 2  deve  pertanto  coincidere
con quello della Tavola 1. 
 
   a) Codice capitolo di  spesa:  indicare  il  codice  o  il  numero
identificativo  del  capitolo  di  spesa   riportato   nel   bilancio
dell'amministrazione o ente 
   b) Descrizione capitolo di  spesa:  indicare  la  descrizione  del
capitolo tratta dal bilancio dell'ente 
   c) Codice piano gestionale: indicare, per le sole  amministrazioni
statali, il codice del piano gestionale 
   d) Tipologia di spesa (c/corrente o c/capitale) : indicare  se  il
capitolo sia classificato nella parte corrente o nel  conto  capitale
dell'amministrazione o ente 
   e) Codice categoria economica: indicare il  codice  identificativo
della categoria economica del bilancio dell'amministrazione o ente  a
cui il capitolo si riferisce 
   f) Descrizione categoria economica: indicare  la  descrizione  del
capitolo tratta dal bilancio dell'ente 
   g) Importo complessivo certificato: indicare l'importo delle somme
oggetto di certificazione 
   h) Importo certificato di competenza dell'esercizio:  indicare  la
quota dell'importo di cui al punto  g)  relativo  a  somme  impegnate
nell'esercizio in corso 
   i) Importo certificato  su  residui  passivi:  indicare  la  quota
dell'importo di cui  al  punto  g)  relativo  a  somme  impegnate  in
esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio 
   l) Importo certificato  su  somme  in  perenzione  amministrativa:
perle amministrazioni statali, indicare la quota dell'importo di  cui
al punto g) relativo a  somme  impegnate  in  esercizi  precedenti  e
iscritte  nel  conto  del  patrimonio   a   seguito   di   perenzione
amministrativa. 
 
Tavola 3 - Informazioni sull'utilizzo delle certificazioni  da  parte
dei creditori - Mese di ..... 
 
L'amministrazione  o  ente  debitore,  con  riferimento   ai   debiti
certificati, ricevera' dai soggetti cessionari (istituti  finanziari,
agente della riscossione) alcune notifiche relative all'utilizzo  che
il creditore ha effettuato con riferimento al singolo  credito.  Cio'
avviene certamente nel caso di utilizzo per  cessione  di  credito  a
terzi e nel caso di utilizzo ai fini della  compensazione  con  somme
iscritte a ruolo.  Nel  caso  in  cui  il  creditore  utilizzasse  la
certificazione per ottenere una  anticipazione,  l'amministrazione  o
ente debitore e' informata nel solo caso in cui  detta  anticipazione
sia assistita da mandato irrevocabile all'incasso. 
La tavola 3 richiede di fornire le informazioni  venute  in  possesso
dell'amministrazione  o   ente   debitore   nel   mese   oggetto   di
trasmissione. Pertanto le certificazioni di cui alla presente  tavola
non  coincidono  necessariamente  con  quelle  di  cui  alle   tavole
precedenti.  Sono  infatti  quelle  sul  cui  utilizzo  si  ha  avuto
informazioni nel mese  e  possono  dunque  riguardare  certificazioni
emesse in periodi precedenti. 
Le  informazioni  richieste  devono  essere  prodotte  con   separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale. 
 
   a) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto  al
sistema finanziario: indicare l'importo  delle  somme  per  le  quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da
parte di un istituto finanziario a seguito di  cessione  con  formula
pro soluto 
   b) Importo delle certificazioni oggetto di cessione  pro  solvendo
al sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per  le  quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da
parte di un istituto finanziario a seguito di  cessione  con  formula
pro solvendo 
   c) Importo  delle  certificazioni  oggetto  di  anticipazione  dal
sistema finanziario: indicare l'importo  delle  somme  per  le  quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica da parte di un istituto
finanziario della  concessione  di  una  anticipazione  al  creditore
assistita da mandato irrevocabile all'incasso 
   d) Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme
dovute per tributi e contributi: l'importo delle somme per  le  quali
l'amministrazione  o  ente  ha  ricevuto   comunicazione   da   parte
dell'agente della riscossione dell'avvenuta compensazione  con  somme
dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e  30
del decreto-legge 31 maggio  n.  78  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
Tavola    4    -    Informazioni     sui     pagamenti     effettuati
dall'amministrazione/ente nel  mese  di  ......  a  valere  su  somme
certificate 
 
La presente tavola richiede  informazioni  sugli  avvenuti  pagamenti
effettuati nel  mese  oggetto  di  trasmissione  a  valere  su  somme
precedentemente  certificate,  distinguendo   il   beneficiario   dei
predetti pagamenti. 
Le  informazioni  richieste  devono  essere  prodotte  con   separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale. 
 
   a) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di  cessione
pro soluto al sistema finanziario: indicare le somme pagate nel  mese
agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a seguito
di cessione con formula pro soluto 
   b) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di  cessione
pro solvendo al sistema finanziario: indicare  le  somme  pagate  nel
mese agli istituti finanziari subentrati al  creditore  originario  a
seguito di cessione con formula pro solvendo 
   c)  Pagamenti  effettuati  su  debiti   certificati   oggetto   di
anticipazione dal sistema finanziario: indicare le somme  pagate  nel
mese agli istituti finanziari a seguito di anticipazione al creditore
assistita da mandato irrevocabile all'incasso 
   d) Pagamenti diretti effettuati al creditore originario:  indicare
i pagamenti effettuati nel mese direttamente al creditore originario.
Si  rammenta  che  tali  pagamenti  possono  avvenire   solo   previa
restituzione della certificazione precedentemente rilasciata 
   e)  Pagamenti  effettuati  su  debiti   certificati   oggetto   di
compensazione con somme dovute per tributi e contributi: indicare  le
somme pagate nel mese all'agente della riscossione. 
 
Tavola 5 - Cronoprogramma dei pagamenti dei successivi 12 mesi  sulla
base della data indicata in certificazione 
 
Le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni  o  enti  debitori
prevedono l'indicazione della prevista data di  pagamento,  che  deve
essere in ogni caso non  successiva  ai  12  mesi  dalla  data  della
istanza di  certificazione.  Sulla  base  di  tale  informazione,  le
amministrazioni  o  enti  debitori  sono  tenuti   a   compilare   un
cronoprogramma dei pagamenti previsti  nei  successivi  dodici  mesi,
indicando  separatamente  la  spesa  corrente  da  quella  in   conto
capitale. 
 
 
 
     ALLEGATO - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A-BIS 
 
 
L'allegato A-bis e' alternativo al  modello  A  (l'amministrazione  o
ente puo' decidere di trasmettere l'uno o  l'altro)  e  riproduce  le
informazioni richieste  con  lo  stesso,  richiedendole  non  piu'  a
livello  aggregato  ma  per  singola  certificazione.   I   prospetti
conterranno  pertanto  tante  righe  quante  sono  le  certificazioni
oggetto di comunicazione. 
In   ogni   prospetto   e'   richiesta   l'indicazione   del   numero
identificativo della singola certificazione, assegnato al momento del
rilascio, insieme alla data di rilascio  e  alla  data  di  pagamento
indicata nella certificazione. 
Devono essere compilati tre  prospetti:  uno  per  le  certificazioni
rilasciate nel mese, uno per le informazioni di cui l'ente dispone in
merito all'utilizzo da parte del creditore  e  uno  per  i  pagamenti
effettuati nel mese. 
Oltre a tali  prospetti,  deve  essere  compilato  un  cronoprogramma
secondo il modello di cui alla tavola 4 del modello A. 
Le istruzioni operative per la compilazione dei singoli campi sono le
medesime gia' fornite per il modello A. 
 

        
      
                                                 Allegato - Modello B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
CIRCOLARE 27 novembre 2012 , n. 36
Decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  25  giugno  2012
recante modalita' di  certificazione  del  credito,  anche  in  forma
telematica,  di  somme  dovute  per  somministrazioni,  forniture   e
appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9,  commi  3-bis  e
3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni e integrazioni - modalita' applicative. (12A13025) 
 
 
                                Alle Regioni 
                                Alle Province Autonome  di  Trento  e
                                Bolzano 
                                Alle Province 
                                Ai Comuni 
                                Alle Comunita' Montane 
                                All'U.P.I. 
                                All'A.N.C.I. 
                                All'U.N.C.E.M. 
                                Agli  Enti  del  Servizio   sanitario
                                nazionale 
                                Alle  Ragionerie  Territoriali  dello
                                Stato 
                                Ad Equitalia S.P.A.  
                                Riscossione Sicilia S.P.A. 
                                e, p.c. 
                                Al Dipartimento del Tesoro 
                                Al Dipartimento delle Finanze 
 
 
1. Premessa 
  Il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  in  oggetto
(di  seguito  «D.M.  certificazione»)  disciplina  le  modalita'   di
certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
Regioni, degli Enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
  Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del predetto  D.M.,  la
Ragioneria  Generale  dello  Stato  ha  predisposto  una  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi  ed
esigibili  richiesti  dai  fornitori  delle  amministrazioni  o  enti
debitori. Nelle more  della  predisposizione  della  piattaforma,  ai
titolari dei crediti e' stata fornita la possibilita'  di  presentare
all'amministrazione o ente debitore l'istanza di  certificazione  del
credito secondo una modalita' ordinaria, descritta  nell'art.  3  del
D.M. certificazione. 
  Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata
alle   funzionalita'   che   consentono   la   registrazione    delle
amministrazioni  e  degli  enti,  e'  stato  dato   avviso   mediante
comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144  del  18
ottobre 2012.  Dell'attivazione  delle  ulteriori  funzionalita'  che
saranno  progressivamente  rese  disponibili  ai   diversi   soggetti
coinvolti nel processo di certificazione,  sara'  data  comunicazione
sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Al
riguardo, si  rammenta  che  la  procedura  ordinaria  potra'  essere
utilizzata solo  nelle  more  del  rilascio  della  funzionalita'  di
presentazione in forma telematica delle  istanze  di  certificazione.
Tuttavia, i  procedimenti  avviati  con  istanza  presentata  con  la
procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalita'. 
  Per una efficiente gestione delle attivita' connesse alla  tematica
della certificazione, anche con riferimento alla fase  ordinaria,  si
rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo  coinvolti  nella
procedura, alcune indicazioni operative  per  l'attuazione  del  D.M.
certificazione. 
  Al riguardo, giova ricordare che l'art. 4, comma  2,  del  D.M.  in
oggetto prevede che le Regioni,  gli  Enti  locali  e  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  possano  adottare  dei   sistemi   di
certificazione telematica diversi  da  quello  messo  a  disposizione
dalla Ragioneria Generale dello Stato. Dell'entrata in  esercizio  di
tali sistemi, che devono essere  realizzati  in  conformita'  con  le
istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata  alla
piattaforma elettronica, deve essere data  informazione  al  medesimo
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  Ispettorato
Generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato, al fine
di coordinare le attivita' di monitoraggio e di evitare  duplicazioni
nel rilascio delle certificazioni. 
  Successivamente  all'emanazione   del   D.M.   certificazione,   il
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'art. 13-bis ha modificato,  fra
l'altro, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2 e l'art. 31 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini  della
presente circolare: 
    a) e' stato ridotto a trenta giorni dal momento  dell'istanza  il
termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori
possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in  cui
l'amministrazione  o  ente   debitore   non   abbia   rilasciato   la
certificazione  o  attestato  l'insussistenza  o  inesigibilita'  del
credito; 
    b) con riferimento alle Regioni e ai relativi enti  del  Servizio
sanitario nazionale e' stato circoscritto l'ambito di esclusione  dal
rilascio  delle  presenti  certificazioni.  Pertanto  a  legislazione
vigente: 
      sono tenute al rilascio delle certificazioni anche  le  Regioni
(ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari; 
      e' stato modificato  il  perimetro  degli  enti  esclusi  dalla
disciplina della certificazione: anziche' le  Regioni  sottoposte  ai
piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del  Servizio
sanitario nazionale, come previsto dalla  normativa  previgente,  non
possono  rilasciare  certificazioni   di   crediti   ai   sensi   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  gli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro  dai  disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell'ambito  di  detti
piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.
Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' le certificazioni rilasciate  nell'ambito  di  operazioni  di
gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti  piani  o
programmi operativi. 
  Il  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  all'art.  3-bis,
comma 7, ha altresi' previsto che possano essere utilizzate, al  solo
fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore  di
banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente, nonche' per l'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, concernente il  Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
  Nella presente circolare, si fa altresi' riferimento al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 recante  le
modalita' con le quali i crediti non prescritti,  certi,  liquidi  ed
esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali  e
degli Enti del Servizio  sanitario  nazionale  per  somministrazioni,
forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute  a
seguito di iscrizione a  ruolo,  ai  sensi  dell'art.  28-quater  del
decreto del Presidente della Reubblica 29 settembre 1973, n. 602  (di
seguito «D.M. compensazione»). 
  Va infine ricordato che il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 19 ottobre 2012 (Modifiche al decreto 25  giugno  2012,
recante: «Modalita' di certificazione del  credito,  anche  in  forma
telematica,  di  somme  dovute  per  somministrazioni,  forniture   e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e  3-ter
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni  e  integrazioni»),  ha  adeguato  il  testo  del  D.M.
certificazione alle modifiche alla normativa primaria successivamente
intervenute. 
2. Definizione dell'ambito di applicazione e rispetto dei vincoli  di
  finanza pubblica 
  Il D.M. certificazione disciplina, nel rispetto degli obiettivi  di
finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire
liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del  credito,
anche in forma telematica,  di  somme  dovute  per  somministrazioni,
forniture e appalti da parte: 
    a) delle Regioni e dalle Province Autonome; 
    b) degli Enti locali. 
  Con riferimento agli Enti territoriali di cui alle lettere a) e b),
l'art. 2, comma 1 specifica che i  pagamenti  correnti  ed  in  conto
capitale conseguenti alla certificazione concorrono al  perseguimento
degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno.  Pertanto,  il
successivo comma 3 dispone che al fine di salvaguardare i vincoli  di
finanza pubblica, la  certificazione  puo'  essere  rilasciata  anche
senza una data prevista di pagamento. In tal caso la  tempistica  dei
pagamenti avviene in conformita'  con  gli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno e non si applica la compensazione di cui  all'art.
28-quater del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602; 
    c) degli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Per  enti  del
Servizio sanitario nazionale si  intendono,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 2 del D.M.  compensazione,  le  aziende  sanitarie  locali,  le
aziende ospedaliere, gli istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le  aziende
ospedaliere  universitarie  integrate  con  il   Servizio   sanitario
nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 270. L'art. 2, comma 1,  del  D.M.  certificazione
specifica  che  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale   sono
vincolati agli obblighi di cui al predetto D.M. solo  se  compatibili
con i saldi di finanza pubblica programmati. 
  Le  certificazioni  previste  dal  D.M.  certificazione  non   sono
rilasciate: 
    a) dagli Enti locali commissariati. Piu'  precisamente  non  sono
oggetto della certificazione  i  crediti  nei  confronti  degli  Enti
locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del
commissariamento una volta cessato lo stesso e i  crediti  rientranti
nella gestione commissariale; 
    b) dagli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte  ai
piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi
di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito  di  detti  piani  o  di
detti programmi sono previste operazioni relative  al  debito,  ferma
restando comunque la validita'  delle  certificazioni  rilasciate  ai
sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni  di
gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti  piani  o
programmi operativi. 
  Si precisa che l'ambito applicativo delle disposizioni in parola si
riferisce ai soli enti o  amministrazioni  sopra  richiamati,  e  non
anche agli enti strumentali o alle societa' partecipate dagli stessi. 
  Per quanto attiene all'ambito oggettivo,  occorre  far  riferimento
alla  natura  del  credito,  cosi'  come  desumibile  dal   contratto
stipulato; pertanto si  ritiene  che  il  D.M.  certificazione  trovi
applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un  contratto
avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo  le
definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  Puo' essere certificato solo l'importo stabilito  nel  contratto  a
titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione
periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. Infatti,  secondo
un  consolidato  orientamento  della  giurisprudenza  amministrativa,
l'art. 115 del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  che
sancisce  l'obbligo  della  revisione  periodica  del  prezzo  per  i
contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e' norma imperativa
che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni
difformi. E' invece da escludersi la certificazione  degli  interessi
moratori,  che  costituiscono  una  obbligazione  accessoria   avente
funzione risarcitoria. 
  Ai sensi del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2012 di modifica del D.M. certificazione, il  creditore  puo'
delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai  sensi
della normativa vigente a gestire  per  proprio  conto  le  attivita'
connesse alla procedura di certificazione del credito,  ivi  compresa
la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta. 
  Si fa infine presente che le certificazioni rilasciate ai sensi del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,    antecedentemente
all'emanazione del D.M. in oggetto,  nonche'  del  D.M.  di  modifica
dello stesso, sono da ritenersi valide e non e'  pertanto  necessario
avviare una nuova procedura di rilascio. 
  La funzione di  accreditamento,  da  parte  delle  amministrazioni,
sulla piattaforma elettronica messa a disposizione  dalla  Ragioneria
Generale     dello     Stato     e'     disponibile     all'indirizzo
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito      ed
avviene utilizzando,  quali  chiavi  di  identificazione,  il  codice
fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti
nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni  (IPA),  che  costituisce
l'archivio  ufficiale   contenente   i   riferimenti   organizzativi,
telematici  e  toponomastici  delle  pubbliche  amministrazioni.   Al
riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA e' obbligatorio per
tutte le amministrazioni, come previsto dall'art. 12 del decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante  le
«Regole  tecniche  per  l'adozione  del  protocollo  informatico»   e
dall'art. 57-bis del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  Pertanto prima di procedere  all'accreditamento  sulla  piattaforma
elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente  debitore
di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati  di  propria
competenza inseriti nell'archivio IPA,  con  particolare  riferimento
alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC). 
3. Procedimento di rilascio della certificazione 
  L'art. 3 del D.M. certificazione prescrive che  gli  enti  debitori
effettuino il riscontro degli atti d'ufficio al fine  di  certificare
che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero  per  rilevarne
l'insussistenza o l'inesigibilita', anche parziale. Trascorsi  trenta
giorni  senza  che  l'ente  abbia  rilasciato  la  certificazione   o
attestato l'insussistenza o inesigibilita' del  credito,  su  istanza
del creditore, la  Ragioneria  territoriale  dello  Stato  nomina  un
commissario ad acta con le procedure di cui al  successivo  paragrafo
4. 
  La  certificazione  non  puo'  essere   rilasciata   se   risultino
procedimenti giurisdizionali pendenti  per  la  medesima  ragione  di
credito. 
  Preliminarmente si ritiene necessario precisare le  caratteristiche
del credito certificabile. 
  Il credito e' da considerarsi certo quando e' determinato  nel  suo
contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi,  nel  caso  di
specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione
vigente. 
  Ai fini  della  certificazione,  e'  da  ritenersi  sussistente  il
requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una
obbligazione giuridicamente  perfezionata  per  la  quale  sia  stato
assunto il relativo impegno  di  spesa,  registrato  sulle  scritture
contabili ovvero, per gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
siano state effettuate le relative registrazioni contabili. 
  Pertanto in assenza di  contratto  perfezionato  e  di  impegno  di
spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero,  per
gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale,   delle   necessarie
registrazioni  contabili,  gli  enti  non  potranno  certificare   il
credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del  soggetto
che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto  al  di
fuori delle prescritte procedure giuscontabili. 
  Il requisito della liquidita',  soddisfatto  dalla  quantificazione
dell'esatto ammontare del credito, e' ugualmente da  ricondursi  agli
elementi del titolo giuridico. 
  Quanto all'esigibilita', da valutarsi al momento del  riscontro  da
parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare  l'assenza  di
fattori  impeditivi  del  pagamento  del  credito,  quali,  a  titolo
puramente   esemplificativo   e   non   esaustivo,   l'eccezione   di
inadempimento,  l'esistenza  di  un  termine  o  di  una   condizione
sospensiva. 
  Appare opportuno rilevare che le verifiche da  effettuarsi  a  cura
delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non
riguardano anche un'eventuale nuova richiesta del documento unico  di
regolarita' contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto  la
regolarita'  contributiva  e'  un  requisito  che  non  incide  sulle
caratteristiche del credito da certificare (certezza,  liquidita'  ed
esigibilita'). 
  In merito ai requisiti della certezza, liquidita' ed  esigibilita',
giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante  da
somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata
in giudicato o a seguito  di  decreto  ingiuntivo  non  opposto  (che
acquista  autorita'  di  cosa  giudicata  in  relazione  al   credito
azionato, ma anche in relazione al titolo posto  a  fondamento  dello
stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ.,  sent.
n. 4510 del 1° marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725  del  6  settembre
2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai  fini  del  rilascio
della certificazione il  credito  deve  essere  riconducibile  ad  un
impegno di spesa. 
  Ovviamente, in presenza di  sentenza  passata  in  giudicato  o  di
decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici  avranno
cura di accertare che per il predetto  credito  non  siano  in  corso
procedure esecutive e che, come previsto  nell'apposito  modello,  in
sede  di   presentazione   dell'istanza   per   il   rilascio   della
certificazione  il  creditore  si  sia  impegnato  a  non   attivarle
successivamente. 
  Si precisa che le procedure di verifica, di seguito richiamate, non
sono  incluse  nell'ambito  applicativo  della  piattaforma  per   la
certificazione dei  crediti  e  devono,  pertanto,  avvenire  secondo
modalita' ordinarie. 
  Con riferimento all'importo  da  certificare,  l'art.  3  del  D.M.
certificazione prevede  al  comma  4  che,  prima  di  rilasciare  la
certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila  euro,
l'amministrazione   o   ente   debitore   procede,   ricorrendone   i
presupposti, alla verifica prescritta dall'art.  48-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  Si ricorda che, indipendentemente  dall'esito  della  verifica,  la
certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente  debitore
per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla  verifica
effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivanti
dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione
dovra' darne atto (il modello di certificazione prevede  una  sezione
per indicare il predetto esito). 
  In questo caso il credito potra' essere ceduto solo  per  l'importo
corrispondente   all'ammontare    del    credito    indicato    nella
certificazione,  decurtato  delle  somme  relative   all'inadempienza
fiscale. 
  Giova ricordare  che  l'intenzione  di  utilizzare  il  credito  in
compensazione ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, manifestata dal creditore
in  una  apposita  sezione  dell'istanza   di   certificazione,   non
costituisce un vincolo  per  il  creditore  medesimo  nella  fase  di
utilizzo. Tale indicazione e' inserita nel modello  principalmente  a
fini di monitoraggio ex ante del fenomeno della compensazione, sia  a
livello di  singolo  ente,  sia  per  la  finanza  pubblica  nel  suo
complesso. 
  E' opportuno sottolineare  che  l'unica  ipotesi  in  cui  si  deve
effettuare un'operazione di nettizzazione del credito da  certificare
e' quella prevista dal comma 6 del medesimo art.  3  riguardante  gli
eventuali crediti dell'amministrazione o  ente  debitore  diversi  da
quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M.
compensazione, ossia da quelli di natura tributaria  e  contributiva,
rivenienti dalle procedure del cosiddetto «accertamento esecutivo»  e
dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli  29  e
30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  In tal caso l'importo sara' certificato al netto di  tali  crediti,
in  quanto  le  corrispondenti  posizioni   di   debito/credito   tra
amministrazione o ente e fornitore  devono  reciprocamente  chiudersi
contestualmente al rilascio della certificazione. L'amministrazione o
ente, in tale  circostanza,  provvedera'  alle  relative  annotazioni
sulle scritture contabili sia dal lato dell'entrata che della spesa. 
  Gli enti  debitori  sono  tenuti  ad  abilitarsi  alla  piattaforma
elettronica o a porsi nelle condizioni di  rilasciare  certificazioni
telematiche  entro  trenta  giorni   dall'attivazione   dei   sistemi
elettronici richiamati in precedenza. 
4. Indicazioni operative alle  Ragionerie  Territoriali  dello  Stato
  circa la nomina dei commissari ad acta 
  L'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
dispone che in caso di mancato rilascio della certificazione entro il
termine previsto venga nominato un commissario ad acta  con  oneri  a
carico dell'ente debitore e  che  la  predetta  nomina  debba  essere
effettuata dalla Ragioneria territoriale dello Stato  competente  per
territorio. 
  Pertanto, le disposizioni relative alla nomina del  commissario  ad
acta di cui agli articoli  5,  comma  2,  e  6,  comma  2,  del  D.M.
certificazione,   riguardanti   rispettivamente   la   certificazione
ordinaria e la certificazione mediante piattaforma elettronica, vanno
intese nel senso che, decorso inutilmente il termine previsto per  il
rilascio della certificazione, entro il termine perentorio  di  dieci
giorni  dal  ricevimento   dell'apposita   istanza   presentata   dal
creditore, il direttore della  Ragioneria  territoriale  dello  Stato
competente per territorio, nomina  un  commissario  ad  acta,  previa
verifica sulla piattaforma che la certificazione non sia  stata  gia'
resa dall'amministrazione o dall'ente debitore. 
  Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione
del sito del  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato
dedicata alla piattaforma elettronica  e'  stata  data  comunicazione
delle procedure da adottare per la nomina  del  commissario  ad  acta
sulla piattaforma. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria, si precisa che la predetta  verifica  in  merito
all'avvenuto  rilascio  della  certificazione   e'   effettuata   con
specifica richiesta all'amministrazione o  all'ente  debitore,  nella
quale sara' indicato il numero identificativo dell'originaria istanza
di certificazione. 
  Qualora il predetto numero  identificativo  non  venga  fornito  da
parte del creditore, non  si  potra'  dare  corso  alla  verifica  e,
conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta. 
  L'incarico  di  commissario  ad  acta,  secondo  quanto   stabilito
dall'art. 5, comma 3, e 6, comma 3, del predetto  D.M.,  deve  essere
conferito prioritariamente ad un rappresentante  dell'amministrazione
o  ente  debitore  o,  in  subordine,  della  Prefettura  -   Ufficio
territoriale del Governo competente per territorio o,  infine,  della
Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti  rappresentanti  sono
individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di
ciascuna  amministrazione,  che  possono  delegare  un  dirigente   o
funzionario. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria, per il conferimento dell'incarico e'  utilizzato
il modello di cui all'allegato 3 del D.M. certificazione. 
  Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono  posti  a
carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto,  nei  casi  in
cui   il   commissario   ad   acta   non    appartenga    ai    ruoli
dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso  presenta
a quest'ultimo apposita  istanza  di  rimborso,  allegando  tutta  la
documentazione giustificativa delle  spese  sostenute,  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni in tema di  trattamento  di  missione  dei
pubblici dipendenti. 
  Si precisa che, ai soli  fini  della  decorrenza  dei  termini  per
l'attivazione dell'istanza di nomina  del  commissario  ad  acta,  la
piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione
per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che  non  abbiano
ottemperato all'obbligo,  previsto  all'art.  4,  comma  2  del  D.M.
certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue  che  le
predette istanze non saranno processate, salvo che  il  titolare  del
credito, trascorsi i termini  prescritti,  non  presenti  istanza  di
nomina di un commissario ad acta. 
  5. Procedure da seguire con i soggetti cessionari  del  credito  in
fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore 
  A) in caso di cessione al sistema finanziario 
  Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito  certificato
ad un istituto finanziario,  si  richiama  di  seguito  la  procedura
prevista dall'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto modificativo in
materia di certificazione. 
  All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto  finanziario
cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validita'
della  certificazione  e  svolge  nelle  modalita'  consuete,   fuori
piattaforma, le  opportune  attivita'  relative  all'istruttoria.  Ad
istruttoria  conclusa  con  esito  positivo,  l'istituto  cessionario
notifica sulla piattaforma,  tramite  apposita  funzione  telematica,
l'avvenuta    cessione    del    credito    (totale    o    parziale)
all'amministrazione debitrice comprensiva  degli  estremi  del  nuovo
creditore. 
  Si  rammenta  che,  a  norma  dell'art.  4,  comma  6,   del   D.M.
certificazione, la comunicazione telematica assolve al  requisito  di
cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e all'obbligo di notificazione. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria,  all'avvio  dell'istruttoria  per  la  cessione,
l'istituto  finanziario  cessionario  trattiene   l'originale   della
certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al  titolare
del credito e procede, entro  i  tre  giorni  lavorativi  successivi,
mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore  con
posta  elettronica  certificata,  alla  verifica   dell'esistenza   e
validita' di tale certificazione. Entro il decimo  giorno  successivo
alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente
debitore comunica,  con  lo  stesso  mezzo,  l'esito  della  verifica
all'istituto cessionario che informa il titolare del credito. 
  L'istituto cessionario in  caso  di  utilizzo  totale  del  credito
trattiene    l'originale     della     certificazione     e     invia
all'amministrazione   o   ente   debitore,    contestualmente    alla
comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito, una copia  conforme
dello stesso; in caso di utilizzo  parziale,  l'istituto  cessionario
annota  l'ammontare  oggetto   di   cessione   sull'originale   della
certificazione,  consegnando  una  copia  conforme  dello  stesso  al
titolare   del   credito   completa   della   predetta   annotazione.
Contestualmente alla comunicazione  dell'avvenuto  subentro  parziale
nel credito, l'istituto cessionario trasmette  all'amministrazione  o
ente debitore una copia conforme della certificazione completa  della
predetta annotazione. 
    B) in caso di compensazione 
  Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi  da  2  a  4
dell'art. 4 del D.M. compensazione. 
  All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla
piattaforma, l'agente  della  riscossione  verifica  con  un'apposita
funzione telematica la validita' della certificazione e svolge  nelle
modalita' consuete, fuori  piattaforma,  le  opportune  verifiche  di
competenza. Ad attivita' concluse con esito positivo  l'agente  della
riscossione notifica sulla  piattaforma,  tramite  apposita  funzione
telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o  parziale)
alla   amministrazione   debitrice.   L'attestazione   di    avvenuta
compensazione e tutti gli altri  obblighi  previsti  dalla  procedura
ordinaria sono gestiti in modalita' telematica. 
  Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la
procedura ordinaria, l'agente della riscossione trattiene l'originale
della certificazione, ne rilascia  copia  timbrata  per  ricevuta  al
titolare del  credito  e  procede,  entro  i  tre  giorni  lavorativi
successivi,   mediante   richiesta   trasmessa    all'amministrazione
debitrice  con   posta   elettronica   certificata,   alla   verifica
dell'esistenza e validita' di tale certificazione.  Entro  il  decimo
giorno  successivo  alla  richiesta  dell'agente  della  riscossione,
l'Amministrazione debitrice e' tenuta a  comunicare,  con  lo  stesso
mezzo,  l'esito  della  verifica  all'agente  della  riscossione  che
informa il titolare del credito. 
  In caso di esito positivo della verifica,  il  debito  si  estingue
limitatamente all'importo corrispondente  al  credito  certificato  e
utilizzato  in  compensazione  e  il  titolare  del  credito   ritira
l'attestazione di avvenuta  compensazione  presso  lo  sportello  del
competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato
in compensazione per il pagamento delle somme  iscritto  a  ruolo  e'
annotato sulla  copia  della  certificazione  rilasciata  dall'agente
della riscossione. Il credito residuo puo' essere utilizzato solo  se
la copia della certificazione e'  accompagnata  dall'attestazione  di
avvenuta compensazione. 
6. Procedura di pagamento del credito certificato 
  La certificazione del  credito  rilasciata  dall'amministrazione  o
ente debitore puo' contenere l'indicazione  della  data  prevista  di
pagamento (non superiore  ai  12  mesi  dalla  data  dell'istanza  di
certificazione). Per gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di
stabilita' interno, ai fini  di  garantire  il  raggiungimento  degli
obiettivi  finanziari  posti  in  tale  contesto,  e'   prevista   la
possibilita' di rilasciare una certificazione senza l'indicazione  di
una data. 
  Considerate  le  diverse  modalita'  applicative   del   Patto   di
stabilita' interno, tale facolta' e' concessa, per  le  Regioni,  con
riferimento sia ai pagamenti correnti che in conto capitale, per  gli
Enti locali con riferimento ai soli pagamenti in conto capitale. Tale
facolta' non e' invece concessa agli enti non sottoposti al Patto  di
Stabilita' interno, ossia  ai  comuni  inferiori  ai  5.000  abitanti
(1.000 abitanti a decorrere dal 2013), alle comunita' montane e  agli
enti del Servizio sanitario nazionale. 
  Dal punto di vista operativo si precisa che i pagamenti avvengono: 
    a) a favore del soggetto cessionario  (generalmente  un  istituto
finanziario, vale a dire una banca, una societa' di factoring, ecc.),
per i crediti oggetto di cessione; 
    b) a favore dell'agente della  riscossione,  per  i  crediti  che
hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute  per  tributi
(erariali o  di  enti  territoriali)  iscritti  a  ruolo  ovvero  per
contributi assistenziali, per contributi previdenziali  e  per  premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le  malattie
professionali  iscritti   a   ruolo.   L'agente   della   riscossione
successivamente provvedera' al versamento all'Ente impositore  ovvero
all'Ente previdenziale della somma  ricevuta,  secondo  le  modalita'
ordinariamente previste. 
  E' opportuno altresi' evidenziare che, in caso di mancato pagamento
spontaneo  da  parte  dell'ente  debitore  dell'importo  oggetto   di
certificazione utilizzato in  compensazione  entro  dodici  mesi  dal
rilascio della certificazione,  l'agente  della  riscossione  ne  da'
comunicazione  entro  i  successivi  sessanta  giorni  ai   Ministeri
dell'interno e dell'economia e  delle  finanze  e  l'importo  oggetto
della compensazione e'  recuperato  mediante  riduzione  delle  somme
dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo,  incluse
le quote dei fondi di  riequilibrio  o  perequativi  e  le  quote  di
gettito relative  alla  compartecipazione  a  tributi  erariali.  Dai
recuperi di cui al presente comma sono escluse le  risorse  destinate
al finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale.  Qualora
il recupero non  sia  stato  possibile,  l'agente  della  riscossione
procede, sulla base del  ruolo  emesso  a  carico  del  titolare  del
credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui  al
titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602. 
  Si precisa che, per somme iscritte a ruolo,  si  fa  riferimento  a
importi notificati entro il 30 aprile 2012  relativi  a  cartelle  di
pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30  del  decreto-legge  31
maggio n. 78 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione. 
  Per i certificati gestiti  tramite  la  piattaforma  elettronica  i
pagamenti  in  favore  dei  creditori,  dei  soggetti  cessionari   e
dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui
sistemi contabili  correntemente  in  uso,  anche  sulla  piattaforma
stessa, al  fine  di  mantenere  aggiornato  il  valore  del  credito
certificato. 
  Si segnala, altresi', che  eventuali  pagamenti  diretti  da  parte
dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali
sia stata gia' rilasciata la certificazione del credito con procedura
ordinaria possono essere effettuati solo  previa  restituzione  della
certificazione stessa (art. 3, comma 8, del D.M. certificazione). 
  Inoltre, poiche' nel caso in cui il credito certificato sia  ceduto
o  compensato  il  creditore  cessionario  subentra  nel  diritto  al
creditore originario, prima di procedere al  pagamento  e'  opportuno
verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale
scopo,  sulla  piattaforma   elettronica   sono   presenti   apposite
funzionalita' per rendere agevole  la  ricerca  delle  certificazioni
rilasciate  a  partire  dalle  informazioni   relative   al   credito
originario (ad esempio, gli estremi della fattura). 
  Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione  non
comportano  alcuna   particolare   contabilizzazione   nel   bilancio
dell'ente  debitore.  Si  procede  normalmente   alla   registrazione
contabile  del  pagamento  nel  momento  in  cui  si  e'   provveduto
all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato  (banca,
agente  della  riscossione,  ecc.).  L'imputazione  e'  operata   sul
capitolo di spesa originariamente deputato ad accogliere il pagamento
della  fornitura  ovvero,  per  gli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale,  sul  conto  previsto  e,  per  l'eventuale  pagamento  di
interessi di mora  o  altri  oneri,  sui  pertinenti  capitoli  o  le
specifiche voci di spesa. In caso  di  compensazione,  l'incasso  del
ruolo avviene tramite l'agente  della  riscossione  che  provvede  al
relativo  versamento  all'ente  impositore,  con   imputazione   alle
pertinenti voci di entrata. 
7. Modalita' per la  verifica  prescritta  dall'articolo  48-bis  del
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 
  La verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602  e'  effettuata  con  le
modalita' indicate nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. 
  Si precisa, tuttavia,  che  la  verifica  in  parola,  non  essendo
preordinata  ad  un  effettivo   pagamento,   ha   natura   meramente
ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica  ordinaria,  in
particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti
di cui all'art. 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. 
  A tal proposito, si segnala che la  societa'  Equitalia  S.p.A.  ha
gia' predisposto il formato  della  richiesta  di  verifica  ex  art.
48-bis disponibile  sul  sito  www.acquistinretepa.it  nella  sezione
dedicata  al  Servizio   Verifica   Inadempimenti,   consentendo   al
richiedente di specificare se detta verifica debba effettuarsi a soli
fini ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto. 
  Si segnala che, in caso di  cessione  del  credito,  a  prescindere
dall'esito  della  verifica  nei  confronti  del  cedente,  prima  di
effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre  procedere
alla verifica, ai sensi del richiamato art. 48-bis, nei confronti  di
quest'ultimo. 
  In  merito  alle  modalita'  di  rappresentazione  nei  modelli  di
certificazione degli esiti della verifica  in  parola  si  rimanda  a
quanto specificato nel paragrafo 3 della presente circolare. 
8. Modalita' per la comunicazione mensile al Ministero  dell'economia
  e delle finanze ai fini del monitoraggio 
  L'art.  8  del  D.M.  certificazione  prevede,   limitatamente   ai
procedimenti di certificazione avviati con  la  procedura  ordinaria,
che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente,  entro
il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e  delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  e
Dipartimento  del  Tesoro   -   il   numero   e   l'ammontare   delle
certificazioni rilasciate, con separata  evidenza  di  quelle  emesse
senza data, nonche' l'esito dei  relativi  crediti,  specificando  se
oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se assistita da  mandato
irrevocabile all'incasso, nonche' quelle relative alle  compensazioni
con le somme dovute per cartelle di pagamento  e  atti  di  cui  agli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». 
  La predetta comunicazione deve riguardare anche  le  certificazioni
di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai  commissari
ad acta ai sensi dell'art. 5 del D.M. certificazione. 
  A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal
giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra'
i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino  al  30  novembre
2012, distinte per mese. Le  comunicazioni  successive,  da  inviarsi
entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione
con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel  caso  in  cui  non
siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti  o
nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia'
oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto  separato
per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere  effettuate
anche qualora l'amministrazione  o  ente  abbia  gia'  provveduto  in
precedenza a inviare in altra  forma  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti. 
  La  comunicazione  avverra'  tramite  posta   elettronica   secondo
l'allegato modello A. 
  Al  fine  di  poter  verificare   l'esaustivita'   delle   risposte
pervenute, la comunicazione dovra' avvenire anche nel caso in cui non
siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto,  allegando
comunque il modello A. 
  Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti
potranno inviare  le  medesime  informazioni  a  livello  di  singola
certificazione,  secondo  i  tracciati  indicati  nel  modello  A-bis
distinti secondo le fasi di rilascio della  certificazione,  utilizzo
della stessa e pagamento. Nel caso di  utilizzo  del  modello  A-bis,
dovra' comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma
mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A. 
  L'oggetto del messaggio di posta elettronica che  accompagnera'  la
trasmissione  delle  comunicazioni   deve   riportare   la   dicitura
«Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 - Regioni, Enti locali,
enti del Servizio sanitario nazionale». 
  L'indirizzo di posta elettronica  da  utilizzare  e'  il  seguente:
[email protected] e la trasmissione dovra'
essere  effettuata  utilizzando   esclusivamente   i   modelli   resi
disponibili   sul   sito   Internet   istituzionale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  Le istruzioni operative per la compilazione  dei  vari  campi  sono
riportate in allegato alla presente circolare. 
  Con l'entrata in esercizio della piattaforma  elettronica,  i  dati
relativi all'ammontare delle certificazioni  rilasciate  da  ciascuna
amministrazione (art. 4, comma 8, del  D.M.  certificazione)  saranno
messi a disposizione  delle  strutture  competenti  tramite  funzione
telematica. Pertanto, limitatamente alle tavole 1 e 2, nonche' per le
certificazioni rilasciate con modalita' telematica, gli  obblighi  di
comunicazione di cui al  presente  paragrafo  saranno  assolti  dalla
piattaforma elettronica. 
  Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in
via ordinaria, fino  all'avvenuto  pagamento  della  totalita'  degli
stessi, restano valide le modalita' di comunicazione sopra descritte. 
9. Comunicazioni  degli  agenti  della   riscossione   al   Ministero
  dell'economia e delle finanze relativamente alle compensazioni  con
  somme dovute per tributi e contributi previdenziali 
  Ai sensi dell'art. 4, comma 4,  del  D.M.  compensazione,  l'agente
della riscossione e' tenuto a comunicare all'amministrazione  o  ente
debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta
elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi. 
  Ai fini del monitoraggio di cui al  paragrafo  precedente,  secondo
quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D.M. compensazione,  l'agente
trasmettera' altresi' al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro  il  decimo
giorno  di  ciascun  mese,  un  prospetto  nel  quale  e'   riportata
l'indicazione delle compensazioni effettuate. 
  Per  ciascuna   operazione   di   compensazione,   l'agente   della
riscossione  dovra'  fornire   le   seguenti   informazioni:   codice
identificativo   dell'operazione,   indicazione   dell'agente   della
riscossione, data  del  rilascio  della  certificazione,  data  della
compensazione, ente debitore, ente impositore, tipologia di  imposta,
codice tributo, ammontare oggetto della compensazione  (con  separata
indicazione  del  carico  del  tributo,  ossia  del  ruolo   residuo,
dell'aggio,  degli  interessi  di  mora,  delle  sanzioni   o   somme
aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive). 
  Considerato che il monitoraggio riguardera',  oltre  alle  avvenute
compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale  rimborso
al debitore originario (ad esempio in  caso  di  sgravi  sopraggiunti
successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione  si
indichera' con apposito codice quale fase della singola operazione e'
oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse
in fase di compensazione relativamente ad  una  data  operazione  (ad
esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio  interessati)  si
modificassero in un momento successivo, di tale modifica  sara'  dato
conto nell'occasione della  successiva  comunicazione  relativa  alla
medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso)  senza
necessita' di comunicazioni intermedie. 
  La piattaforma elettronica prevede l'invio  delle  notifiche  delle
compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite  funzione
telematica. 
  Le procedure di monitoraggio secondo le modalita'  sopra  descritte
riguarderanno  anche  le   compensazioni   su   crediti   certificati
attraverso  la  piattaforma  elettronica.  Le  tipologie  di  crediti
certificate nelle due forme  saranno  rese  distinguibili  grazie  ad
appositi codici, attribuiti alla singola operazione. 
  A tal fine si precisa che tale comunicazione dovra'  avvenire,  con
modalita' da concordarsi tra le parti, a partire dal  giorno  10  del
mese di dicembre  2012.  La  prima  comunicazione  conterra'  i  dati
relative alle certificazioni rilasciate fino  al  30  novembre  2012,
distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi  entro
il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto  l'informazione  con
riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui  non  siano
state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi  precedenti  o  nel
caso si renda necessario rivedere i dati relativi  ad  un  mese  gia'
oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto  separato
per ciascun mese. 
    Roma, 27 novembre 2012 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio 

        
      
                                                 Allegato - Modello A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                             Allegato - Modello A-bis 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                             Allegato 
 
            ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A 
 
Tavola 1 - Certificazioni  rilasciate  dall'amministrazione/ente  nel
  mese di ... . 
    Le informazioni richieste devono  essere  prodotte  con  separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale e possono
essere   tratte   dai   modelli    di    certificazione    rilasciati
dall'amministrazione o ente nel mese oggetto di trasmissione (modelli
2 e 2-bis). 
      a) N.  certificazioni  rilasciate:  indicare  il  numero  delle
certificazioni rilasciate nel mese - b1) di cui  emesse  senza  data:
indicare il numero delle certificazioni rilasciate senza  indicazione
della data (solo per Regioni e Province Autonome ed Enti locali). 
      b) Importo complessivo certificato:  indicare  l'importo  delle
somme oggetto di certificazione -  c1)  di  cui  emesse  senza  data:
indicare l'importo delle certificazioni rilasciate senza  indicazione
della data (solo per Regioni e Province Autonome ed Enti locali). 
      c) Importo certificato di competenza  dell'esercizio:  indicare
la quota dell'importo di cui al punto b) relativo a  somme  impegnate
nell'esercizio in corso. 
      d) Importo certificato su residui passivi:  indicare  la  quota
dell'importo di cui  al  punto  b)  relativo  a  somme  impegnate  in
esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio. 
      e)  Importo  delle  inadempienze  all'obbligo   di   versamento
derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento emerse in  sede  di
certificazione:  indicare  l'importo  complessivo,   desumibile   dai
modelli  2  e  2-bis,  delle  inadempienze  emerse   dalla   verifica
prescritta  dall'art.  48-bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   secondo   le   modalita'
disciplinate dal  regolamento  di  attuazione  adottato  con  decreto
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Tale importo e'
riportato in apposita sezione  dei  modelli  per  il  rilascio  della
certificazione. 
      f) Importo che il creditore ha dichiarato di  voler  utilizzare
in compensazione con somme dovute per tributi e contributi:  indicare
l'importo specificato dal creditore nell'istanza di certificazione  e
riportato  in  apposita  sezione   anche   nei   modelli   utilizzati
dall'amministrazione  o  ente  debitore   per   il   rilascio   della
certificazione. 
Tavola 2 - Informazioni sull'utilizzo delle certificazioni  da  parte
  dei creditori - Mese di ... . 
    L'amministrazione o ente  debitore,  con  riferimento  ai  debiti
certificati, ricevera' dai soggetti cessionari (istituti  finanziari,
agente della riscossione) alcune notifiche relative all'utilizzo  che
il creditore ha effettuato con riferimento al singolo  credito.  Cio'
avviene certamente nel caso di utilizzo per  cessione  di  credito  a
terzi e nel caso di utilizzo ai fini della  compensazione  con  somme
iscritte a ruolo.  Nel  caso  in  cui  il  creditore  utilizzasse  la
certificazione per ottenere una  anticipazione,  l'amministrazione  o
ente debitore e' informata nel solo caso in cui  detta  anticipazione
sia assistita da mandato irrevocabile all'incasso. 
    La tavola  2  richiede  di  fornire  le  informazioni  venute  in
possesso dell'amministrazione o ente debitore  nel  mese  oggetto  di
trasmissione. Pertanto le certificazioni di cui alla presente  tavola
non  coincidono  necessariamente  con  quelle  di  cui  alla   tavola
precedente.  Sono  infatti  quelle  sul  cui  utilizzo  si  ha  avuto
informazioni nel mese  e  possono  dunque  riguardare  certificazioni
emesse in periodi precedenti. 
    Le informazioni richieste devono  essere  prodotte  con  separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale. 
      a) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro  soluto
al sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per  le  quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da
parte di un istituto finanziario a seguito di  cessione  con  formula
pro soluto 
      b)  Importo  delle  certificazioni  oggetto  di  cessione   pro
solvendo al sistema finanziario: indicare l'importo delle  somme  per
le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto  notifica  di  avvenuto
subentro da parte di un istituto finanziario a  seguito  di  cessione
con formula pro solvendo 
      c) Importo delle certificazioni oggetto  di  anticipazione  dal
sistema finanziario: indicare l'importo  delle  somme  per  le  quali
l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica da parte di un istituto
finanziario della  concessione  di  una  anticipazione  al  creditore
assistita da mandato irrevocabile all'incasso 
      d) Importo delle certificazioni oggetto  di  compensazione  con
somme dovute per tributi e contributi: l'importo delle somme  per  le
quali l'amministrazione o ente ha  ricevuto  comunicazione  da  parte
dell'agente della riscossione dell'avvenuta compensazione  con  somme
dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e  30
del decreto-legge 31 maggio n.  78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Tavola    3    -    Informazioni     sui     pagamenti     effettuati
  dall'amministrazione/ente  nel  mese  di  ...  a  valere  su  somme
  certificate 
    La presente tavola richiede informazioni sugli avvenuti pagamenti
effettuati nel  mese  oggetto  di  trasmissione  a  valere  su  somme
precedentemente  certificate,  distinguendo   il   beneficiario   dei
predetti pagamenti. 
    Le informazioni richieste devono  essere  prodotte  con  separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale. 
      a)  Pagamenti  effettuati  su  debiti  certificati  oggetto  di
cessione pro soluto al sistema finanziario: indicare le somme  pagate
nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore  originario
a seguito di cessione con formula pro soluto 
      b)  Pagamenti  effettuati  su  debiti  certificati  oggetto  di
cessione pro solvendo  al  sistema  finanziario:  indicare  le  somme
pagate nel mese agli  istituti  finanziari  subentrati  al  creditore
originario a seguito di cessione con formula pro solvendo 
      c)  Pagamenti  effettuati  su  debiti  certificati  oggetto  di
anticipazione dal sistema finanziario: indicare le somme  pagate  nel
mese agli istituti finanziari a seguito di anticipazione al creditore
assistita da mandato irrevocabile all'incasso 
      d)  Pagamenti  diretti  effettuati  al  creditore   originario:
indicare i pagamenti effettuati nel mese  direttamente  al  creditore
originario. Si rammenta che  tali  pagamenti  possono  avvenire  solo
previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata 
      e)  Pagamenti  effettuati  su  debiti  certificati  oggetto  di
compensazione con somme dovute per tributi e contributi: indicare  le
somme pagate nel mese all'agente della riscossione. 
Tavola 4 - Cronoprogramma dei pagamenti dei successivi 12 mesi  sulla
  base della data indicata in certificazione 
    Le  certificazioni  rilasciate  dalle  amministrazioni   o   enti
debitori prevedono l'indicazione della prevista  data  di  pagamento,
che deve essere in ogni caso non successiva ai  12  mesi  dalla  data
della istanza di certificazione, oppure, in caso di  incompatibilita'
con i vincoli del Patto di stabilita' interno, la mancata indicazione
di una data. Sulla base di tale informazione,  le  amministrazioni  o
enti debitori sono tenuti a compilare un cronoprogramma dei pagamenti
previsti nei successivi dodici mesi, indicando separatamente la spesa
corrente da quella  in  conto  capitale.  L'ammontare  indicato  deve
contenere, oltre alle previsioni basate sulle  certificazioni  emesse
con data, anche gli importi che si prevede di pagare  nei  successivi
12 mesi a valere su quelle emesse senza data. 

        
      
                                                             Allegato 
 
          ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A-BIS 
 
    L'allegato A-bis e' alternativo al modello A (l'amministrazione o
ente puo' decidere di trasmettere l'uno o  l'altro)  e  riproduce  le
informazioni richieste  con  lo  stesso,  richiedendole  non  piu'  a
livello  aggregato  ma  per  singola  certificazione.   I   prospetti
conterranno  pertanto  tante  righe  quante  sono  le  certificazioni
oggetto di comunicazione. 
    In  ogni  prospetto  e'  richiesta   l'indicazione   del   numero
identificativo della singola certificazione, assegnato al momento del
rilascio, insieme alla data di rilascio e alla data di pagamento,  se
indicata nella certificazione (in caso di certificazione emessa senza
data, il relativo campo deve essere lasciato vuoto). 
    Devono essere compilati tre prospetti: uno per le  certificazioni
rilasciate nel mese, uno per le informazioni di cui l'ente dispone in
merito all'utilizzo da parte del creditore  e  uno  per  i  pagamenti
effettuati nel mese. 
    Oltre a tali prospetti, deve essere compilato  un  cronoprogramma
secondo il modello di cui alla tavola 4 del modello A. 
    Le istruzioni operative per la  compilazione  dei  singoli  campi
sono le medesime gia' fornite per il modello A. 
;