Friuli Venezia Giulia: programmi di edilizia residenziale
SCADENZA
31/12/2016
Regolamento di esecuzione per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del Fondo unico regionale dell’edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
Le risorse del Fondo, possono essere utilizzate per:
- a) acquisto di aree ed edifici;
- b) nuova costruzione: interventi di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’Edilizia);
- c) recupero: interventi di cui all’articolo. 4 della legge regionale 11 novembre 2009,