Friuli Venezia Giulia: Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato - Lr n. 7-2004
SCADENZA
31/03/2018
Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 recante 'Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato'.
In base all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalità:
- a) realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale;
- b) realizzazione, tramite la riconversione di infrastrutture già esistenti, di terminal per il trasporto combinato, acquisizione in proprietà o altro diritto reale di godimento di parti di terminal già esistenti o realizzazione d