Chat with us, powered by LiveChatLegge 416-81: agevolazioni telefoniche per imprese editrici - FASI
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Legge 416-81: agevolazioni telefoniche per imprese editrici

|Novità
18 febbraio 2015

Author: tompagenet / photo on flickr C'è tempo fino al 28 febbraio 2015 per presentare la documentazione relativa alla richiesta di riduzione dei costi telefonici da parte delle imprese editrici.

In base alla legge n. 416-1981, le tariffe telefoniche per le imprese editrici, limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno, sono ridotte del 50%.

Per accedere alla riduzione dei costi telefonici per fonia e trasmissione dati, le imprese ammissibili all'agevolazione devono presentare all'operatore di telecomunicazioni:

  • certificato rilasciato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attestante la data di iscrizione al ROC (Registro di operatori di comunicazione), la denominazione della testata, la periodicità dichiarata dall’impresa editrice di ogni singola testata;
  • certificazione rilasciata dai competenti uffici attestante il pagamento dei dovuti contributi previdenziali relativi all’anno in corso o dichiarazione sostitutiva di certificazione e sull’assolvimento degli obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’uso esclusivo delle utenze da parte dell’impresa editrice, con l’elenco dei servizi e delle testate per i quali si chiedono le agevolazioni;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’impresa svolge esclusivamente attività concernente l’edizione di testate giornalistiche o, qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 5 del D.P.R. 49/83, dichiarazione attestante la ripartizione del fatturato desunto dal bilancio dell’anno precedente.

Le agevolazioni sono concesse a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e di ciascun anno seguente, l’impresa editrice deve presentare al gestore del servizio:

  • la documentazione attestante la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali;
  • una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante, per l’anno precedente, il rispetto della pubblicazione di almeno i ¾ della periodicità dichiarata ed eventualmente la ripartizione del fatturato desunto dal bilancio per le imprese che svolgono anche attività diversa da quella concernente l'edizione di testate giornalistiche;
  • la comunicazione relativa a variazioni riguardanti l’elenco delle utenze oggetto delle agevolazioni, con le relative date.

Photo credit: tompagenet / Foter / CC BY-SA

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