Chat with us, powered by LiveChatRinnovabili – riconversione di impianti a bioliquidi sostenibili - FASI
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Rinnovabili – riconversione di impianti a bioliquidi sostenibili

|Novità
22 agosto 2016

I criteri per accedere alla maggiore valorizzazione dell'energia di cogenerazione ad alto rendimento a seguito della riconversione di impianti esistenti a bioliquidi sostenibili

bioliquidi

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Con il decreto del 4 agosto 2016, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento disciplinato dal decreto ministeriale del 5 settembre 2011, di una maggiore valorizzazione dell'energia ottenuta a seguito della riconversione di impianti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili esistenti, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti.

Beneficiari

In base al decreto possono accedere alla maggiore valorizzazione gli esercenti impianti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, in esercizio al 12 novembre 2014, che alimentano siti industriali o artigianali.  

Si può dire che un impianto a bioliquidi sostenibili alimenta siti industriali o artigianali se l'esercente dimostra, mediante esibizione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di idonea documentazione, di aver fornito annualmente, a imprese industriali e artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32, almeno nel 2013 e nel 2014, in alternativa:

  • a) energia elettrica in misura pari ad almeno il 30% dell'energia elettrica lorda totale prodotta utilizzando combustibili bioliquidi;    
  • b) calore utile cogenerato in misura pari ad almeno il 30% del calore utile totale prodotto utilizzando combustibili bioliquidi;    
  • c) una combinazione delle due energie menzionate alle lettere a) e b), in misura complessivamente pari al 30% del totale delle medesime energie prodotte dall'impianto utilizzando combustibili bioliquidi.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili:

  • interventi su impianti a bioliquidi già cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione (riconversione a);
  • interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione dei bioliquidi con altro combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell'assetto in cogenerativo (riconversione b);    
  • interventi di completo smantellamento di esistenti impianti a bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente riutilizzabili, con installazione di un nuovo impianto cogenerativo, ai sensi del decreto ministeriale del 5 settembre 2011, alimentato da altro combustibile (riconversione c).  

La capacità di generazione dell'impianto riconvertito non può essere maggiore della capacità di generazione dell'impianto a bioliquidi prima della riconversione.    

Per l'impianto riconvertito deve essere comunicata al GSE l'avvenuta entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019. Entro la stessa data deve essere comunicata al GSE l'avvenuta cessazione dell'operatività dell'impianto a bioliquidi. In tutti i casi, l'impianto riconvertito deve rispettare le condizioni per l'accesso al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto ministeriale del 5 settembre 2011.

Incentivi

L'impianto riconvertito ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio in assetto cogenerativo conseguente alla riconversione, agli incentivi previsti dal decreto ministeriale del 5 settembre 2011. La misura degli incentivi è determinata considerando l'impianto riconvertito come nuova unità di cogenerazione e moltiplicando l'incentivo conseguentemente individuato per i coefficienti riportati nel decreto.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19 agosto 2016), il GSE pubblicherà le procedure applicative che precisano le modalità operative per l'accesso alle maggiorazioni previste dal decreto.

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Photo credit: PSNH via Foter.com / CC BY-ND

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