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Fondi UE 2014-2020: la semplificazione passa anche per i Joint Action Plan - JAP

|Novità
19 marzo 2014

Euro - foto di Images_of_Money I regolamenti europei  per il periodo 2014-2020 presentano sia conferme rispetto al precedente ciclo, sia alcune sostanziali novità: attenzione ai risultati, rafforzamento della semplificazione dei costi, l’auspicio di progettualità che integrano diversi Fondi, tutti elementi che risultano ricompresi nella disciplina dei nuovissimi Piani di Azione Comune (Joint Action Plan - JAP) regolati dagli artt. 104 e ss. del Regolamento (UE) 1303/2013.

Il Piano di Azione Comune (Joint Action Plan - JAP) rappresenta certamente un innovativo tipo di operazione integrata, può essere attivato per un importo non inferiore a 10 milioni di di euro (ridotti a 5 milioni di euro per i progetti avviati ad inizio programmazione) e può riguardare la realizzazione di ogni tipologia d’intervento ad eccezione di quelli infrastrutturali.

Quali sono le sue principali caratteristiche? Anzitutto è un progetto complesso, alla cui realizzazione possono concorrere più Fondi, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune e connesso a risultati attesi precisamente quantificati. In considerazione del fatto che si richiede ai JAP l’utilizzo dei costi semplificati, i risultati non solo contano a livello di valutazione come accadrebbe per tutti i progetti, ma entrano di fatto nella relativa gestione finanziaria, nel senso che i relativi pagamenti sono strettamente legati al raggiungimento dei risultati fissati.

Il JAP può essere previsto dall’Autorità di Gestione già all’interno del Programma Operativo o presentato successivamente e deve essere approvato dalla Commissione europea; quest’ultima sta già avviando precisi approfondimenti in materia in modo da diffondere, mediante l’approvazione di atti di esecuzione, specifici formati, modelli.

Il Piano di Azione Comune rappresenta un’importante novità di semplificazione all’interno di una regolamentazione che per il nuovo ciclo si mostra già assai complessa e c’è da auspicarsi che i decisori nazionali e regionali la possano cogliere per tempo nel redigere i programmi di sviluppo del corrente settennato.

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Regolamento n. 1303/2013

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