Chat with us, powered by LiveChatBankitalia: dal 10 settembre aumentano collaterali per garanzie a BCE - FASI
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Bankitalia: dal 10 settembre aumentano collaterali per garanzie a BCE

|Novità
09 settembre 2014

Palazzo Koch - foto di LalupaPer aumentare l'offerta di credito alle PMI e alle famiglie e agevolare l'accesso delle banche alle Targeted Longer-Term Refinancing Operations di prossimo avvio da parte della BCE, la Banca d'Italia ha deciso di ampliare la gamma dei prestiti che gli istituti di credito possono utilizzare a garanzia dei finanziamenti richiesti a Francoforte.

A partire dal 2007,i prestiti vengono accettati come collaterale nelle operazioni di politica monetaria dalla Banca d'Italia e il loro merito di credito viene determinato sulla base di un quadro di riferimento, l'Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF), definito dall'Eurosistema, cioè l'insieme di Banca centrale europea e banche centrali nazionali. Dal 2012, oltre a questo schema ordinario, l'Eurosistema ha avviato forme temporanee di allargamento delle garanzie stanziabili con il programma Additional Credit Claims (ACC), che consente alle banche centrali nazionali di accettare crediti con criteri diversi rispetto a quelli generali, assumendosi in proprio i rischi finanziari conseguenti.

In vista dell'avvio delle cosiddette Targeted long-term refinancing operations (Tltro), i finanziamenti che la BCE assegnerà alle banche a metà settembre per aumentare i prestiti concessi a famiglie e imprese, la Banca d'Italia ha deciso di ampliare le tipologie di crediti ammissibili come garanzia. In particolare, dal 10 settembre, le banche potranno far valere come collaterali:

  • portafogli di crediti omogenei, composti da mutui residenziali alle famiglie o da crediti alle imprese non finanziarie nell’ambito dello schema degli ACC, anzichè singoli prestiti come finora possibile;
  • la parte utilizzata delle linee di credito censite nella Centrale dei rischi, come prestiti auto liquidanti e a revoca, che sono particolarmente diffusi tra le PMI;
  • prestiti bancari, singolarmente o inseriti in un portafoglio, di importo non inferiore a 30mila euro (finora la soglia minima era fissata a 100mila euro) al momento del conferimento in garanzia, sia nell’ambito dello schema ordinario sia in quello degli ACC;
  • prestiti bancari, quando singolarmente conferiti, con una probabilità di insolvenza del debitore fino all’1,5 per cento - e non più fino all'1% - nell’ambito dello schema degli ACC;
  • crediti concessi sotto forma di leasing finanziario e factoring pro-soluto anche nello schema ordinario e non solo nello schema ACC, come fino ad oggi possibile.

Links
Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema - Guida per operatori

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