Chat with us, powered by LiveChatMinistero Lavoro: DM n. 82761-2014, Fondo di solidarieta' per l'occupazione del personale del credito cooperativo - FASI
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Ministero Lavoro: DM n. 82761-2014, Fondo di solidarieta' per l'occupazione del personale del credito cooperativo

|Novità
13 ottobre 2014

Euro - Author: Images_of_Money / photo on flickr Con decreto del Ministero del Lavoro n. 82761-2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 ottobre 2014, è stato istituito il Fondo di solidarietà per l'occupabilità, l'occupazione e il reddito del personale del credito cooperativo.

Il Fondo, previsto dalla legge n. 92-2012, ha l'obiettivo di sostenere i lavoratori dipendenti di imprese facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale:

  • a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
  • b) realizzino politiche attive per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito.

In particolare, il Fondo provvede:

a) in via ordinaria:

  • a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione;
  • al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di categoria;
  • al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi;

b) in via straordinaria:

  • all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, a favore dei lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo;

c) in via emergenziale:

  • all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui sopra, di specifici trattamenti, anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI).

Gli assegni sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le domande di accesso ai contributi sono prese in esame su base trimestrale dal Comitato amministratore del Fondo, che approva gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle disponibilità del Fondo stesso. 

Links
Decreto del Ministero del Lavoro n. 82761-2014 - Gazzetta ufficiale del 10 ottobre 2014

Photo credit: //www.flickr.com/photos/59937401@N07/5856663675/">Images_of_Money / Foter / CC BY

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