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Fisco - chiarimenti su Tremonti ambientale e rinnovabili agroforestali

|Novità
22 luglio 2016

Investimenti ambientali e produzione di energia da rinnovabili agroforestali. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Investimenti ambientali

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L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla detassazione per gli investimenti ambientali - la cosiddetta Tremonti ambientale - e sulla tassazione della produzione e cessione di energia da rinnovabili agroforestali.

Detassazione investimenti ambientali

La legge n. 388 del 23 dicembre 2000 – la cosiddetta Tremonti ambientale - prevede l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli investimenti che permettono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività di impresa.

La richiesta di chiarimento, giunta al Fisco da soggetti che avevano realizzato un impianto fotovoltaico, riguarda nello specifico la possibilità di beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione, presentando dichiarazione dei redditi integrativa.

I dubbi relativi alla cumulabilità della detassazione per investimenti ambientali con gli incentivi del Conto Energia hanno spinto gli operatori, prudenzialmente, ad astenersi dall’utilizzo della misura fiscale della detassazione, onde evitare il rischio di subire la revoca dei più vantaggiosi incentivi di settore.

Il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate è solo parziale. Al Fisco, si legge nella risoluzione 58/E, non compete pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al Conto Energia. Quindi, il contribuente che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe esporsi al rischio di subire la revoca, da parte del GSE, dei benefici.

L'Agenzia fa riferimento quindi alle valutazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico nel giugno 2015 in merito alla cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante prevista dal secondo Conto energia con la detassazione ambientale (Tremonti ambientale): ferma restando la possibilità di usufruire della detassazione per gli investimenti ambientali, spiegava il MISE, la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante prevista dal secondo Conto energia con la detassazione va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio, e non al solo sovraccosto ambientale.

> Agenzia delle Entrate: risoluzione 58/E del 20 luglio 2016

Produzione energia da rinnovabili agroforestali

L'altro chiarimento fornito dall'Agenzia riguarda la tassazione della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 910, della legge n. 208 del 2015.

“Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, si considerano produttive di reddito agrario”, si legge nella risoluzione 54/E.

“Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari”.

Quanto al “fotovoltaico”, il Fisco richiama la risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015 che ha precisato che, entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione da fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

L’ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria riguarda invece la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno, sempre che risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale. In caso contrario, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dalla produzione di energia in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

Per quanto riguarda la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, l'Agenzia delle entrate chiarisce che la tassazione su base catastale trova applicazione solo nei limiti della franchigia di 2.400.000 kWh, individuata dal legislatore, nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse, così come precisato nella circolare n. 32/E del 2009.

Il concetto di “prevalenza” in riferimento alla produzione e alla cessione di “carburanti e di prodotti chimici di origine agroforestale” deve sussistere anche per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili in ragione dell’assimilazione operata dal legislatore di tale produzione alle attività agricole connesse.

In linea generale, il Fisco ricorda che il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi. In particolare, laddove il confronto quantitativo non sia possibile perché i beni sono di natura diversa, deve farsi riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri sia superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi.

Laddove non sia possibile effettuare il confronto (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza può essere riscontrata effettuando una comparazione a valle del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

Si precisa infine che, così come accade per il fotovoltaico, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre i 2.400.000 kWh, va assoggettata a tassazione forfettaria, sempre a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza. In assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa.

> Agenzia delle Entrate: risoluzione 54/E del 18 luglio 2016

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