Chat with us, powered by LiveChatFondo inquilini morosi incolpevoli - contributi per annualita' 2016 - FASI
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Fondo inquilini morosi incolpevoli - contributi per annualita' 2016

|Novità
26 luglio 2016

A disposizione 59,73 milioni di euro per gli inquilini in difficoltà con il pagamento del canone di locazione

Casa

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Fondo Inquilini morosi incolpevoli - DM 19 marzo 2015, ripartite risorse 2015

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dei Trasporti del 30 marzo 2016 relativo alla ripartizione delle risorse 2016 del Fondo nazionale per gli inquilini morosi incolpevoli. A disposizione per l'annualità in corso ci sono 59,73 milioni di euro, assegnati alle Regioni e alle Province autonome in base al livello di tensione abitativa registrato nei Comuni.

La dotazione del Fondo, introdotto dal decreto-legge n. 102 del 2013, è ripartita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia e per il restante 70% tra tutte le Regioni e le Province autonome.

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Chi può accedere ai contributi

Alle Regioni spetta il compito di individuare i Comuni ad alta tensione abitativa, cui sono destinate le risorse del Fondo, ed eventuali stanziamenti regionali, a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, cioè coloro che non possono provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o di una riduzione consistente del reddito del nucleo familiare a seguito di:

  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

I contributi del Fondo sono assegnati dai Comuni a richiedenti che:

  • abbiano un reddito I.S.E. non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26mila euro,
  • siano destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  • siano titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risiedano nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  • abbiano cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possiedano un regolare titolo di soggiorno,
  • non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Costituisce criterio di priorità la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente:

  • ultrasettantenne,
  • minore,
  • con invalidità accertata per almeno il 74%,
  • in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

A quanto ammontano le agevolazioni

I contributi possono essere concessi:

  • fino a un massimo di 8mila euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, laddove il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore a due anni, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
  • fino a un massimo di 6mila euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile autorizzi il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
  • per il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
  • per il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

Complessivamente ciascun richiedente può ricevere fino a un massimo di 12mila euro.

I Comuni comunicano alle Prefetture l'elenco dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti per l'accesso agli aiuti, mentre il monitoraggio dell'utilizzo dei fondi è affidato alle Regioni.

> Decreto 30 marzo 2016 - Guri 25 luglio 2016

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