Chat with us, powered by LiveChatPrestito Ipotecario Vitalizio – chiarimenti su finanziamento per over 60 - FASI
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Prestito Ipotecario Vitalizio – chiarimenti su finanziamento per over 60

|Novità
06 ottobre 2016

MISE e ABI chiariscono il funzionamento del Prestito Ipotecario Vitalizio, un'alternativa alla vendita della nuda proprietà per chi ha più di 60 anni

Prestito Ipotecario Vitalizio

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Dopo le novità introdotte dal decreto del 22 dicembre 2015, che ha abbassato da 65 a 60 anni l'età minima per l'accesso al Prestito Ipotecario Vitalizio, Ministero dello Sviluppo economico e Associazione bancaria italiana pubblicano una serie di chiarimenti per incentivare il ricorso allo strumento.

In sintesi, si tratta di un finanziamento garantito da ipoteca su un immobile residenziale, in cui chi contrae il prestito può continuare a risiedere, mantenendone la proprietà. Questo significa che il proprietario può decidere di estinguere anticipatamente il prestito, vendendo o trasferendo i diritti reali sull'abitazione, o lasciare agli eredi la decisione su come rimborsare il finanziamento.

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I chiarimenti di MISE e ABI

Il Prestito Ipotecario Vitalizio può essere richiesto da tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano un immobile residenziale destinato a civile abitazione. In caso di persone coniugate o conviventi more uxorio da almeno 5 anni nell'immobile, il contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da entrambi, anche se la proprietà dell'immobile è di uno solo, a condizione che anche l’altro partner abbia compiuto 60 anni di età.

Tali previsioni, chiariscono MISE e ABI, si applicano anche alle Unioni civili di cui alla legge n. 76 del 2016 e ai coniugi legalmente separati.

Ministero e dall'Associazione bancaria italiana intervengono poi sulla forma tecnica del finanziamento e in particolare sulla possibilità di ricorrere a erogazioni progressive (a tranche). In questo caso l'informativa resa al mutuatario sul finanziamento dovrà illustrare le caratteristiche della forma tecnica utilizzata, indicando tutte le erogazioni previste nel contratto e la relativa progressione di capitale e interessi.

Gli interessi si producono per tutta la durata del finanziamento, comprensivo del periodo concesso dal finanziatore per il rimborso del prestito, mentre gli interessi di mora si possono applicare in caso di inadempimento, ad esempio a fronte del mancato pagamento di una rata nel caso di rimborso graduale della quota interessi e spese.

Il decreto del 22 dicembre 2015 prevede infatti che gli interessi possano essere rimborsati tutti alla scadenza del contratto o in base a scadenze prestabilite.

Nel primo caso, entro 12 mesi dal decesso del mutuatario gli eredi possono scegliere fra tre opzioni:

  • estinzione del debito nei confronti dalla banca,
  • vendita dell'immobile ipotecato,
  • affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito con il pagamento degli interessi semplici.

La vendita dell'abitazione ai fini del rimborso del prestito deve avvenire al prezzo di mercato, in modo che l'eventuale parte eccedente il capitale residuo del finanziamento vada agli eredi.

Laddove il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro i 12 mesi successivi alla scadenza, il finanziatore può vendere l’immobile ad un valore pari a quello di mercato, senza alcun nessun tipo di mandato da parte degli eredi, che però può essere richiesto in fase di stipula del contratto di finanziamento.

Sull'immobile, chiariscono infine MISE e ABI, è obbligatoria una polizza assicurativa relativa allo scoppio e all’incendio, i cui costi devono essere valorizzati, così come quelli connessi agli oneri notarili, nel prospetto informativo che il finanziatore deve consegnare al mutuatario almeno 15 giorni prima della stipula del contratto.

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