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Terremoto – chiarimenti INPS su ammortizzatori sociali

|Novità
04 gennaio 2017

Una Circolare INPS chiarisce le modalità di accesso alle prestazioni a favore dei lavoratori delle aree colpite dal terremoto

Terremoto - foto di Roberto Taddeo

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Cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e di solidarietà, ammortizzatori sociali in deroga a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Queste le prestazioni al centro della circolare INPS n. 235 del 30 dicembre 2016, appena pubblicata dall'Istituto per chiarire quanto previsto dal decreto legge Terremoto n. 189-2016 a sostegno del reddito dei lavoratori.

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Integrazioni salariali ordinarie

Per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, sul fronte della competenza territoriale l'istituto chiarisce che:

  • se l’unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’azienda;
  • se l’unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella in cui è iscritta l’azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’unità produttiva;
  • se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’azienda.

Le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, comprese quelle per il settore agricolo, possono essere presentate in deroga al limite temporale e all’obbligo dell’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale previsti dal decreto legislativo n. 185-16 e dal dlgs n. 148-15.

Laddove l'azienda si trovi in una situazione di documentata difficoltà finanziaria, infine, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti.

Assegno ordinario e assegno di solidarietà

Analogamente a quanto previsto per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, anche i datori di lavoro che presentino domande di assegno ordinario e/o di assegno di solidarietà in conseguenza degli eventi sismici sono dispensati dall’osservanza dei termini di presentazione e dagli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dalla normativa in materia.

Ammortizzatori sociali in deroga

La circolare ricorda poi che il decreto Terremoto ha stanziato 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, per la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo d’integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore:

  • dei lavoratori del settore privato, compresi quelli del comparto agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento sismico dipendenti da aziende o soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni colpiti dal terremoto e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
  • dei lavoratori di cui sopra impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguente al sisma.

Un ulteriore stanziamento, pari a 134,8 milioni di euro per il 2016, è invece destinato alla concessione di un’indennità una tantum di 5mila euro in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dal terremoto.

Circolare INPS n. 235-2016

Photo credit: Roberto Taddeo

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