Chat with us, powered by LiveChatTerremoto - credito d'imposta per pagare rate finanziamenti agevolati - FASI
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Terremoto - credito d'imposta per pagare rate finanziamenti agevolati

|Novità
08 febbraio 2017

L'Agenzia delle Entrate spiega come utilizzare il credito d'imposta per pagare le rate dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione post sisma

Terremoto - foto di Angelo Giordano

Decreto Terremoto – istruzioni per fruire del credito di imposta

Decreto Terremoto – misure per imprese e lavoratori

Arrivano le istruzioni per fruire del credito d’imposta collegato ai contributi erogati con le modalità del finanziamento agevolato a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici per far fronte ai danni arrecati sia al patrimonio privato, per esempio immobili residenziali, sia alle attività economiche e produttive.

Terremoto - Arrivano le deroghe per la ricostruzione

Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso, ed è pari all’importo ottenuto dalla banca, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie.

Il Provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prevede, inoltre, che la banca, a sua volta, utilizzi in compensazione il credito attraverso il modello F24. In particolare, allo scopo di favorire la massima diffusione, è previsto che non si applichino i limiti di compensabilità previsti dalla normativa vigente.

Come utilizzare il credito d'imposta

Le rate dettano i tempi all’uso dell’F24. In pratica, nei casi in cui i contribuenti interessati abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso del finanziamento stesso avvenga tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. In tal modo viene scongiurata l’eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d’imposta per incapienza.

A loro volta, gli istituti finanziatori provvedono a recuperare gli importi delle rate ricorrendo alla compensazione o, in alternativa, mediante cessione del credito. Riguardo i tempi, la compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.

Il credito d’imposta maturato in capo a ciascun soggetto beneficiario tiene conto dell’importo ottenuto dalla banca in forma di finanziamento, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie.

Il finanziatore comunica all’Agenzia delle Entrate in via telematica gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare dei finanziamento concesso, il numero e l’importo delle singole rate e i dati di eventuali risoluzioni. Al riguardo, l’Agenzia emanerà un successivo Provvedimento.

> Modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ai sensi dell’articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

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