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Polizze vita dormienti – come richiedere il rimborso

|Novità
20 febbraio 2017

Dal 1° marzo al 30 aprile 2017 è possibile presentare la richiesta di rimborso parziale delle polizze vita dormienti.

Polizze vita dormienti - Photo credit: Foter.com / CC0

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Un avviso permette di richiedere il rimborso per le polizze vita dormienti, che non sono state liquidate ai beneficiari e giacciono presso le compagnie assicurative, già prescritte o in attesa della prescrizione.

CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA) è stata infatti incaricata dal Ministero dello Sviluppo economico, mediante apposita convenzione, della gestione della procedura diretta alla corresponsione parziale di indennizzi in favore dei consumatori danneggiati in connessione diretta o indiretta alla retroattività delle modifiche intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita.

> Tutte le info sul bando

Dal 1° marzo al 30 aprile 2017 può essere inviata la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti per le quali sono soddisfatte tutte le condizioni indicate dall'avviso:

  • evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  • prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2011;
  • rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
  • non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti quattro avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 60% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.

Conclusa l’istruttoria delle domande, entro fine anno CONSAP determinerà l’ammontare complessivo degli importi da rimborsare e chiederà al Ministero l’accredito della relativa somma, provvedendo quindi a disporre i rimborsi in favore dei singoli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all’accredito.

Photo credit: Foter.com / CC0

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