Chat with us, powered by LiveChatINPS - Fondo Credito, assegno emergenziale per lavoratori licenziati - FASI
FASI - Funding Aid Strategies Investments

INPS - Fondo Credito, assegno emergenziale per lavoratori licenziati

|Novità
27 giugno 2017

Assegno emergenzialeI chiarimenti dell'Inps per accedere all’assegno emergenziale previsto dal Fondo Credito a sostegno dei lavoratori licenziati

Lavoro – bonus occupazione per assunzioni al Sud

> Incentivo Occupazione Giovani – sgravi contributivi incoraggiano assunzioni

Con messaggio n. 2655 del 23 giugno 2017, l'Inps ha pubblicato i chiarimenti in merito alla disciplina dell’assegno emergenziale previsto dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale delle aziende del settore del credito, noto anche come Fondo Credito.

Fondo Credito

Il Fondo Credito interviene nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.

Il Fondo prevede interventi in via ordinaria e in via emergenziale.

Gli interventi in via ordinaria sono:

  • finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; 
  • trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari), comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale, per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, oltre al versamento della contribuzione correlata.

Invece, gli interventi in via emergenziale sono: 

  • assegno emergenziale a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie, integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015; 
  • finanziamento, a favore dei lavoratori indicati sopra che lo richiedano, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, dipendenti delle aziende del settore del credito che già rientravano, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione del pre-esistente Fondo di solidarietà di cui al decreto interministeriale n. 158 del 28 aprile 2000.

Assegno emergenziale

Nel messaggio n. 2655 del 23 giugno 2017, l'Inps ricorda che con l’adozione della delibera n. 46 del 6 giugno 2017, il comitato amministratore del Fondo ha delineato ulteriormente il quadro normativo vigente per l'accesso all'assegno emergenziale, che viene erogato per un periodo massimo di 24 mesi, compresi i periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione, ferma restando la condizione di disoccupazione involontaria.

Nel dettaglio le domande di accesso all'assegno emergenziale potranno essere presentate, da parte dell’azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo.

L’istruttoria delle domande sarà avviata soltanto a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore interessato, consentendo in tal modo all’Inps di procedere alla stima dell’importo del finanziamento richiesto e di sottoporre le stesse, all’esito positivo dell’istruttoria, all’attenzione del comitato amministratore del Fondo.

Il contributo dovuto da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata, dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale, contenente la quantificazione del contributo medesimo.

Nel caso in cui il termine sia decorso inutilmente senza che il datore di lavoro abbia provveduto al versamento dell’importo dovuto, l’Inps avvierà tutte le attività previste dalla normativa vigente per il recupero della contribuzione dovuta e non versata.

> Messaggio Inps n. 2655 del 23 giugno 2017

Photo credit: Foter.com

;