Chat with us, powered by LiveChatManovrina – ammortizzatori sociali per aree crisi industriale complessa - FASI
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Manovrina – ammortizzatori sociali per aree crisi industriale complessa

|Novità
30 giugno 2017

Industrial area - Photo credit: pb² via Foter.com / CC BY-NC-SAIl Ministero del Lavoro chiarisce le modalità di applicazione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

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Pronte le indicazioni operative per l'applicazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla manovrina (legge n. 96-2017, conversione del decreto-legge n. 50-2017) a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

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La manovrina ha previsto che le risorse finanziarie di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 non ancora utilizzate dalle Regioni possano essere destinate, a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto n. 83473 del 1° agosto 2014, per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, a favore dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa.

Gli ammortizzatori sociali sono previsti a condizione che, alla data del 1° gennaio 2017, i lavoratori risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga e che siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Le indicazioni operative cui le Regioni devono attenersi, al fine di garantire la regolare applicazione della misura introdotta, sono contenute nella Circolare n. 13 del 27 giugno 2017 del Ministero del Lavoro, in base alla quale:

  • prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero, con posta certificata all' indirizzo "[email protected]" e all'ANPAL, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso;
  • la documentazione sarà oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga, sulla base delle assegnazioni effettuate con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della scrivente Direzione Generale, della quale sarà data conoscenza anche all'INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione;
  • le decretazioni regionali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, onde non creare confusione contabile con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare con quelli concessi o in via di concessione ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.  

Circolare n. 13 del 27 giugno 2017

Photo credit: pb² via Foter.com / CC BY-NC-SA

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