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Energia – regolamento UE gestione sistema trasmissione elettricita’

|Novità
25 agosto 2017

Energia - Photo credit: roy.luck via Foter.com / CC BYCosa prevede il regolamento UE in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica.

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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica.

Obiettivi

Il regolamento intende:

  • determinare requisiti e principi comuni di sicurezza operativa;
  • determinare principi comuni per la pianificazione operativa del sistema interconnesso;
  • determinare processi comuni di controllo frequenza/potenza e strutture di controllo comuni;
  • assicurare le condizioni per mantenere la sicurezza operativa in tutta l'Unione;
  • assicurare le condizioni per mantenere il livello di qualità della frequenza in tutte le aree sincrone di tutta l'Unione;
  • promuovere il coordinamento della gestione del sistema e della pianificazione operativa;
  • garantire e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni sulla gestione del sistema di trasmissione;
  • contribuire al funzionamento efficiente e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore.

Nell'applicare il regolamento, gli Stati membri, le autorità competenti e i gestori di sistema:

  • applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;
  • garantiscono la trasparenza;
  • applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;
  • fanno in modo che i gestori della rete di trasmissione nazionale (TSO) si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete;
  • rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale;
  • si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema;
  • tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.

Termini e condizioni o metodologie dei TSO

I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal regolamento e li presentano per approvazione alle competenti autorità di regolamentazione. Prevista la collaborazione tra gestori partecipanti nel caso in cui sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO.

Con l'assistenza dell'ENTSO-E, i TSO informano regolarmente le autorità di regolamentazione e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di termini e condizioni o metodologie.

Le proposte dei termini e delle condizioni o delle metodologie relative ai requisiti organizzativi, i ruoli e le responsabilità essenziali per lo scambio dei dati relativi alla sicurezza operativa, le metodologie per la creazione dei modelli comuni di rete e per l'analisi coordinata della sicurezza operativa sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione dell'Unione, in merito alla quale uno Stato membro ha la facoltà di trasmettere la sua opinione all'autorità di regolamentazione interessata.

Lo stesso vale per le proposte riguardanti:

  • la metodologia applicabile a ciascuna area sincrona per la definizione dell'inerzia minima;
  • le disposizioni comuni applicabili a ciascuna regione di calcolo della capacità per il coordinamento della sicurezza operativa regionale;
  • la metodologia, almeno a livello di area sincrona, per valutare la rilevanza degli asset per il coordinamento delle indisponibilità;
  • le metodologie, le condizioni e i valori contemplati negli accordi operativi di area sincrona e concernenti:
    - i parametri qualitativi della frequenza e il parametro-obiettivo della qualità della frequenza;
    - le norme di dimensionamento delle FCR;
    - le proprietà aggiuntive delle FCR;
    - per le aree sincrone GB e IE/NI, le misure volte ad assicurare la ricostituzione dei serbatoi di energia;
    - per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, il periodo di attivazione minimo che i fornitori di riserve FCR devono assicurare;
    - per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, le ipotesi e la metodologia per un'analisi costi-benefici;
    - per le aree sincrone diverse dall'area CE e, ove opportuno, i limiti applicabili allo scambio di FCR tra i TSO;
    - per le aree sincrone GB e IE/NI, la metodologia per determinare la fornitura minima di capacità di riserva FCR tra aree sincrone;
    - i limiti relativi al volume degli scambi di FRR tra aree sincrone, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle FRR tra aree sincrone;
    - i limiti relativi al volume degli scambi di RR tra aree sincrone e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle RR tra aree sincrone;
  • le metodologie e le condizioni contemplate negli accordi operativi di blocco LFC e concernenti:
    - i limiti di rampa per la produzione di potenza attiva;
    - le azioni di coordinamento volte a ridurre l'FRCE;
    - le misure volte a ridurre l'FRCE attraverso l'imposizione di modifiche alla produzione o al consumo di potenza attiva dei gruppi di generazione e delle unità di consumo;
    - le norme di dimensionamento delle FRR;
  • le misure di attenuazione per l'area sincrona o il blocco LFC;
  • la proposta comune per area sincrona per la determinazione dei blocchi LFC.

Salvo altrimenti disposto dallo Stato membro, i termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito sono subordinati all'approvazione dell'entità designata dallo Stato membro:

  • per le aree sincrone GB e IE/NI, la proposta di ciascun TSO che specifica il livello di perdita di carico del sistema di trasmissione nello stato di blackout;
  • la portata dello scambio di dati con i DSO e gli utenti rilevanti della rete;
  • i requisiti aggiuntivi per i gruppi di erogazione delle FCR;
  • l'esclusione dei gruppi di erogazione delle FCR dall'erogazione di FCR;
  • per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, la proposta concernente il periodo di attivazione minimo provvisorio che i fornitori di riserve FCR devono assicurare, secondo quanto proposto dal TSO;
  • i requisiti tecnici per le FRR definiti dal TSO;
  • il rifiuto dell'erogazione di FRR proveniente dai gruppi di erogazione delle FRR;
  • i requisiti tecnici per la connessione delle unità e dei gruppi di erogazione delle RR;
  • il rifiuto dell'erogazione di RR proveniente dai gruppi di erogazione delle RR.

Se un pertinente gestore di sistema o TSO è obbligato o autorizzato a specificare o accettare requisiti non soggetti alle disposizioni di cui sopra, gli Stati membri possono richiedere l'approvazione preventiva di tali requisiti da parte della competente autorità di regolamentazione.

La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell'impatto previsto rispetto agli obiettivi del regolamento UE. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di diverse autorità di regolamentazione o di tutte le autorità di regolamentazione sono presentate all'Agenzia contestualmente alla presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle competenti autorità di regolamentazione, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede la decisione di più autorità di regolamentazione, queste si consultano e collaborano strettamente al fine di pervenire a un accordo. Se l'Agenzia emette un parere, le competenti autorità di regolamentazione ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione adottano le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata.

Qualora le autorità di regolamentazione non siano in grado di pervenire a un accordo, o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate.

Se l'approvazione richiede la decisione di una singola entità designata, tale entità prende una decisione entro sei mesi dal ricevimento dei termini e delle condizioni o delle metodologie.

Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Pubblicazione su Internet

I TSO responsabili di specificare i termini e le condizioni o le metodologie li pubblicano su Internet, previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolamentazione o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli specificati.

La pubblicazione riguarda anche:

  • i miglioramenti agli strumenti di gestione della rete;
  • i parametri-obiettivo dell'FRCE;
  • i limiti di rampa a livello di area sincrona;
  • i limiti di rampa a livello di blocco LFC;
  • le misure adottate nello stato di allerta a causa dell'insufficienza delle riserve di potenza attiva;
  • la richiesta, presentata dal TSO di connessione delle riserve a un fornitore di riserve FCR, di rendere disponibili le informazioni in tempo reale.

Recupero dei costi

I costi sostenuti dai gestori di sistema soggetti alla regolamentazione delle tariffe di rete e derivanti dagli obblighi stabiliti dal regolamento sono valutati dalle pertinenti autorità di regolamentazione. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe di rete o altri mezzi idonei.

Se richiesto dalle pertinenti autorità di regolamentazione, i gestori di sistema, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti.

> Regolamento UE 2017/1485 he stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica

Photo credit: roy.luck via Foter.com / CC BY

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