Fondo di Garanzia per le PMI: proroga per la sospensione dei finanziamenti
L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.
La Circolare operativa n. 560 del 2 ottobre 2009 conferma che la proroga della scadenza, per la sola variazione della durata, sarà concessa senza
- ulteriori valutazioni da parte del Comitato di Gestione del Fondo;
- il versamento di commissioni aggiuntive da parte dei soggetti richiedenti.
Per ottenere il rinvio dei termini i soggetti richiedenti (banche, intermediari finanziari, confidi o altri fondi di garanzia) dovranno comunicare la variazione della durata del finanziamento attraverso l’apposito modulo allegato alla Circolare entro sei mesi dalla data di sospensione dei pagamenti a mezzo raccomandata A.R. (indirizzata a MCC SpA, Via Piemonte, 51 - 00187 Roma) o a mezzo fax (al numero 06.4791.2557).
Presto disponibile anche la possibilità di presentare la comunicazione della variazione della durata dell'operazione garantita tramite la piattaforma web.
Circolare MCC n. 560 del 2.10.2009