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PAC 2014-2020: il decreto di ratifica del pacchetto Omnibus

|Novità
12 giugno 2018

Politica agricola Comune - PACIn attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il Ministero delle Politiche agricole anticipa il testo del decreto attuativo del pacchetto Omnibus, contenente la riforma di medio termine della PAC 2014-2020, approvato il 7 giugno scorso.

Politica agricola Comune – PAC 2014-2020: ecco la riforma di medio termine

Online il decreto ministeriale del 7 giugno 2018 con cui il Ministero delle Politiche agricole ha approvato le disposizioni di applicazione del regolamento Omnibus, contenente la mini riforma della Politica Agricola Comune (PAC) 2014-2020, relativamente ai pagamenti diretti. Insieme al testo del decreto, il Mipaaf ha pubblicato una lettera rivolta alle Organizzazioni professionali, che riassume le scelte nazionali.

"Attivare questo provvedimento significa offrire a quanti operano nel comparto degli strumenti concreti per sfruttare delle possibilità che migliorano la gestione dei regolamenti di settore. Allo stesso tempo si aumenta l'efficacia degli interventi, indispensabili per rendere le nostre aziende sempre più competitive", ha commentato il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio.

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Le novità del regolamento Omnibus

La parte agricola del regolamento Omnibus modifica tutti i regolamenti della PAC 2014-2020.

Con riferimento ai pagamenti diretti, ad esempio, sono state semplificate le norme sul pascolo permanente, in modo da offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'applicazione dell'obbligo corrispondente, e su alcuni elementi dell'ecosostenibilità, con l'inclusione delle superfici coltivate con varietà vegetali quali il miscanthus e il silphium perfoliatum e delle superfici di terreni a riposo melliferi tra le aree d'interesse ecologico.

Inoltre, il regolamento permette agli Stati membri di rivedere ogni anno le loro decisioni relative alla riduzione dei pagamenti diretti e sul sostegno accoppiato e rende facoltativa la distinzione tra agricoltori in attività e agricoltori non in attività.

Quanto ai giovani agricoltori, si prevede che i pagamenti a loro favore possano essere concessi per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione della domanda, a condizione che questa sia stata presentata entro cinque anni dall'insediamento dell'azienda agricola, e si autorizza l'aumento degli aiuti nell'ambito del primo pilastro fino al 50%, entro i massimali esistenti.

Passando allo sviluppo rurale, il regolamento Omnibus interviene sulle misure per la gestione del rischio: la soglia relativa al calo della produzione applicabile per le assicurazioni viene ridotta dal 30% al 20%, mentre la percentuale massima del sostegno pubblico iniziale sale dal 65% al 70%. Inoltre, gli Stati membri potranno aiutare gli agricoltori mediante uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, in particolare per i settori interessati da un brusco calo che avrebbe un impatto economico significativo per una specifica zona rurale, purché sia superiore a una soglia minima del 20%.

Novità anche per le regole sugli strumenti finanziari, con l'obiettivo di promuoverne l'utilizzo e armonizzarli con altri fondi strutturali e d'investimento europei.

Sul fronte dell'organizzazione comune dei mercati (OCM), alcune prerogative delle organizzazioni di produttori già previste in settori come quelli dell'olio d'oliva, delle carni bovine e dei seminativi, come ad esempio la pianificazione della produzione, l'ottimizzazione dei costi di produzione, l'immissione sul mercato e la negoziazione, per conto dei propri aderenti, di contratti per la fornitura di prodotti agricoli, vengono estese a tutti i settori.

Previste anche semplificazioni per i programmi operativi per ortofrutticoli, vino e contingenti di importazione.

La proposta della Commissione per la PAC post 2020

Le scelte dell'Italia sui pagamenti diretti

Il decreto ministeriale contiene le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento Omnibus relativamente ai pagamenti diretti, che sono state condivise dal Ministero con i rappresentanti delle Organizzazioni professionali (OOPP), delle Regioni e Province autonome, di Agea Coordinamento e degli Organismi pagatori e notificate alla Commissione europea il 30 marzo scorso.

Tra queste rientrano:

  • l'aumento dal 25 al 50% della percentuale da utilizzare per il calcolo del pagamento giovani e il proseguimento, dall’anno di domanda 2018, dell’erogazione del medesimo anche ai giovani agricoltori che hanno concluso il quinquennio dal primo insediamento, ma non dalla prima domanda del pagamento giovani;
  • l'utilizzo ai fini EFA dei terreni a riposo (1 gennaio-31 luglio) con copertura vegetale di specie mellifere, individuando le specie erbacee bottinate dalle api non rilevanti ai fini dell’alimentazione umana o animale come da lista allegata al decreto;
  • l'applicazione della deroga che consente di esentare i piccoli agricoltori dalla dichiarazione delle parcelle per le quali non è fatta domanda di aiuto o di pagamento;
  • l'accesso alla riserva per superfici in zone montane e svantaggiate, previa definizione del limite massimo di taglio al valore dei diritti da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni;
  • l'introduzione dell’aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, le superfici coltivate, per più di cinque anni, ad erba o ad altre erbacee da foraggio;
  • l'individuazione dell’agricoltore attivo ai sensi all’articolo 9, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che stabilisce di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori che non siano iscritti, per le loro attività agricole, in un registro fiscale o previdenziale nazionale;
  • la semplificazione dei controlli per i requisiti dell’agricoltore attivo relativi alla lista negativa di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
  • la decorrenza dal 2018 del periodo quinquennale per la conversione dei terreni a riposo in prati permanenti;
  • la rinuncia all’attuazione della flessibilità tra pilastri;
  • nessuna modifica alla riduzione/capping rispetto a quanto stabilito nell’articolo 5 del decreto ministeriale del 18 novembre 2014;
  • la non inclusione tra le aree d’interesse ecologico (EFA) delle superfici a Miscanthus e a Silphium perfoliatum;
  • la conferma della definizione di prati permanenti comprendenti le pratiche locali tradizionali (PLT).

Decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018

> Lettera agli OP

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