Chat with us, powered by LiveChatSuper e iper ammortamento: chiarimenti su magazzini autoportanti - FASI
FASI - Funding Aid Strategies Investments

Super e iper ammortamento: chiarimenti su magazzini autoportanti

|Novità
10 agosto 2018

Super e iperammortamentoI magazzini autoportanti possono beneficiare del super e iper ammortamento per le sole componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Super e iper ammortamento – novita' e nodi da chiarire

Dopo aver ricevuto numerose istanze di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti concernenti il trattamento, agli effetti agevolativi, dei magazzini autoportanti.

In particolare, i chiarimenti vertono sui criteri per la corretta distinzione della componente immobiliare, in quanto suscettibile di attribuzione di rendita, rispetto alla componente mobiliare (macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), in quanto tale non rilevante ai fini dell’attribuzione della rendita catastale. Infatti, in base alla normativa di riferimento, non rientrano tra gli investimenti agevolabili quelli aventi ad oggetto “fabbricati e costruzioni”.

Legge Bilancio – conferme e ritocchi per super e iper ammortamento

Magazzini autoportanti: componenti impiantistiche e immobiliari

L'Agenzia sottolinea che i magazzini autoportanti rappresentano elementi di più ampie e articolate unità immobiliari realizzate per le esigenze di attività produttive e/o commerciali in genere che, per caratteristiche intrinseche, risultano censibili in catasto nelle categorie del Gruppo D (immobili a destinazione speciale).

Le componenti che costituiscono tali unità immobiliari possono essere distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, in quattro categorie:

  • il suolo,
  • le costruzioni,
  • gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità,
  • le componenti impiantistiche funzionali a uno specifico processo produttivo.

In questo contesto, si distingue tra ciò che è configurabile come “costruzione” (o come elemento strutturalmente connesso a questa o al suolo), da includere nella stima catastale dell’unità immobiliare, e ciò che è riconducibile alla parte impiantistica, distinguo che emerge anche dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, laddove viene fatto riferimento, da un lato, alle “componenti impiantistiche” e, dall’altro, alle “componenti immobiliari”. 

La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.

Le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, ed in quanto tali annoverabili, a tutti gli effetti, tra le “costruzioni”, da includere, quindi, nella stima catastale.

I sistemi antincendio, così come gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione, ecc., rappresentano elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità. Tali componenti conferiscono all’immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell’immobile, ossia della relativa rendita catastale.

Di contro, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) costituiscono componenti annoverabili tra i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” e come tali esclusi dalla stima catastale.

Cos'è agevolabile

Alla luce di queste osservazioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolabili con il super e iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale.

> Chiarimenti Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018

;