Chat with us, powered by LiveChatINAIL – novita' sui finanziamenti per inserimento lavorativo disabili - FASI
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INAIL – novita' sui finanziamenti per inserimento lavorativo disabili

|Novità
05 marzo 2019

Inserimento lavorativo disabili - Photo credit: Image by dickusvi on Pixabay Cambia la procedura per l'accesso ai finanziamenti INAIL per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adattamento delle postazioni e la formazione ai fini dell'inserimento lavorativo di persone disabili.

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Dalla maggiore flessibilità nell’utilizzo dei finanziamenti per i progetti di reinserimento lavorativo alla semplificazione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro. Con la circolare n. 6-2019 l'INAIL ha fornito le nuove istruzioni operative per l’applicazione delle modifiche al Regolamento per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro adottato con la determina presidenziale n. 527 del 19 dicembre 2018.

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Contributi INAIL fino a 150mila euro

Nello specifico, il nuovo Regolamento ha confermato il tetto di 150mila euro del contributo a fondo perduto erogabile dall’INAIL per ciascun progetto personalizzato, ma ha eliminato il frazionamento dell’importo complessivo in distinte voci di spesa, lasciando invariato soltanto il limite di 15mila euro fissato per gli interventi di formazione.

I restanti 135mila euro potranno quindi essere utilizzati sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

I progetti potranno essere presentati anche dai datori di lavoro

Un’altra novità è quella che prevede la possibilità per il datore di lavoro di presentare un piano esecutivo contenente costi superiori ai tetti massimi di spesa fissati dalle disposizioni regolamentari, fermo restando che le somme eccedenti rimangono a suo carico.

Con le nuove disposizioni, inoltre, il datore di lavoro potrà anche presentare di sua iniziativa progetti di reinserimento condivisi con il lavoratore, che saranno successivamente valutati dall’équipe multidisciplinare di primo livello della sede dell’Istituto competente per domicilio del lavoratore, anche con il supporto delle consulenze tecniche INAIL.

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Nei casi di necessità e urgenza il rimborso è retroattivo

Nella sua nuova formulazione il Regolamento disciplina anche i casi in cui il datore di lavoro, per ragioni di necessità e urgenza, abbia realizzato gli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima di essersi rivolto all’Istituto per l’elaborazione del progetto personalizzato o l’approvazione del progetto proposto.

In questi casi il rimborso potrà essere richiesto alle strutture territoriali dell’Istituto per tutti gli interventi realizzati a partire dal primo gennaio 2015, indicando le ragioni di necessità e urgenza e rendicontando le spese sostenute.

Sono stati inoltre semplificati gli adempimenti a carico del datore di lavoro, che può allegare al piano esecutivo un unico preventivo per ciascun intervento, redatto nel rispetto di listini e/o tariffari vigenti, e definite nuove modalità operative per la realizzazione dei progetti di reinserimento personalizzati elaborati dalle équipe multidisciplinari INAIL.

Applicate alcune disposizioni della legge di bilancio 2019

La circolare, inoltre, fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2019 relative al rimborso al datore di lavoro, a partire dal primo gennaio di quest’anno, del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto.

Le retribuzioni rimborsabili, come spiegato nella circolare, sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino al suo completamento, per un periodo comunque non superiore a un anno.

L’Istituto, inoltre, contribuirà al finanziamento dell’assegno di ricollocazione rilasciato ai disabili in cerca di occupazione.

Attività di informazione e ruolo di INAIL e patronati

Per garantire l’efficacia delle attività di sostegno dell’INAIL alla ricollocazione al lavoro, la circolare appena pubblicata sottolinea anche l’importanza dell’attività di informazione in favore sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro. Un’importanza sancita anche dall’ultima legge di bilancio, che prevede il finanziamento da parte dell’Istituto di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa presentati dalle associazioni sindacali e datoriali, dai patronati, dagli enti bilaterali e dalle associazioni senza scopo di lucro.  

Il compito di informare e sensibilizzare l’assistito spetta a tutte le professionalità dell’Istituto coinvolte nell’attivazione e nella valutazione dei progetti di reinserimento lavorativo personalizzati, ma altrettanto rilevante è la funzione svolta dai patronati che, godendo di un punto di osservazione privilegiato e più vicino alle realtà produttive nelle quali operano i propri assistiti, possono veicolare in modo mirato ed efficace le opportunità di sostegno offerte dall’INAIL e sono perciò in grado di supportare e di accompagnare il disabile da lavoro nel suo percorso di reinserimento.

Circolare INAIL n. 6 del 26 febbraio 2019

Photo credit: Image by dickusvi on Pixabay 

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