Chat with us, powered by LiveChatExport Banca: un nuovo strumento per favorire l'internazionalizzazione delle imprese - FASI
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Export Banca: un nuovo strumento per favorire l'internazionalizzazione delle imprese

|Novità
07 aprile 2011
Export - Foto di Pepe RoblesFirmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il decreto che autorizza e disciplina la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e SACE Spa nel nuovo sistema integrato Export Banca. La Cdp, già autorizzata da decreti precedenti dell'attuale Governo a finanziare operazioni di interesse pubblico, potrà ora utilizzare il risparmio postale anche per sostenere l'internazionalizzazione e le esportazioni delle PMI assistite da assicurazione Sace.
Dal momento che il nuovo istituto non è in effetti una vera e propria banca, la procedura di erogazione del credito prevederà comunque l'intermediazione bancaria,  mentre Sace si è impegnata ad offrire 1,5 miliardi per garantire i finanziamenti alle imprese.

Primo obiettivo di Export Banca è dunque il sostegno all'internazionalizzazione: il decreto, secondo un meccanismo già attivo in forme analoghe in Francia e in Germania, prevede che la Cdp fornisca alle banche le risorse per finanziare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, a condizione che queste godano di garanzia da parte della Sace. Il credito verrà erogato a condizioni di mercato cioè sulla base della situazione finanziaria e del merito di credito delle imprese.

Export Banca tuttavia avrà anche il fine di contenere i tassi di interesse del credito all'esportazione, come specificato nell'art. 2 del decreto il quale stabilisce che nel contratto sottoscritto da Cdp e la banca finalizzato debba essere indicato "il livello massimo del margine, ivi incluse eventuali commissioni, per determinare il costo finale da applicare alle condizioni di mercato".

Questa condizione potrebbe spingere alcune banche a rinunciare ad usufruire dell'opportunità, dal momento che il margine applicato per il rischio di credito dovrà essere piuttosto basso, anche in virtù del fatto che la garanzia è in ultima istanza offerta dallo stato. In questo caso tuttavia è prevista la possibilità di un intervento della Cdp tramite prestito diretto alle imprese, sempre garantito da SACE, o tramite finanziamento alla SACE che poi a sua volta erogherà il credito.

Sarà una convenzione da stipularsi tra CdP, SACE e le banche dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale a regolare le modalità operative degli interventi.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 22 GENNAIO 2010

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (di seguito decreto-legge n. 78/2009), che prevede che "Il Ministro dell 'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti al servizio di SACE S.p.A. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di export banca. A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7 , lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali";

VISTO l'articolo 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito "decreto-legge n. 269/2003"), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP S.p.A.") e, in particolare, i commi 7 e 8 che prevedono, tra l'altro, l'istituzione della gestione separata (di seguito "Gestione separata") per il finanziamento, mediante utilizzo del risparmio postale, di attività di interesse pubblico, definite dal medesimo articolo 5;

VISTO l'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, secondo cui "Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 di attuazione del citato decreto-legge n. 269/2003;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003 di approvazione dello statuto di CDP S.p.A., successivamente modificato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 269/2003 ;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004 che definisce, tra l'altro, i criteri per lo svolgimento delle attività della gestione separata e per l'esercizio del potere di indirizzo sulla medesima gestione;

VISTO l'articolo 5, comma 21, del predetto decreto-legge n. 269/2003 il quale prevede che ai decreti ministeriali adottati ai sensi del medesimo articolo 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 3, comma 4 bis del decreto legge 5 del 2009 il quale prevede che le operazioni a favore delle piccole e medie imprese possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

VISTO l'articolo 6, del decreto-legge n. 269/2003 relativo alla trasformazione di SACE in società per azioni e. in particolare il comma 9 dell'articolo medesimo, il quale stabilisce che gli impegni assicurativi della SACE S.pA. sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, il quale disciplina le funzioni di SACE S.p.A., nonché la Delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 62, la quale definisce le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A. in attuazione del comma 3 del citato articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto di SACE S.p.A.;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5, i quali fissano i limiti degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. con la garanzia dello Stato;

CONSIDERATA la necessità, nell'attuale fase congiunturale e di contrazione del commercio intemazionale, di assicurare, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 8, del decreto-legge n. 78/2009, un adeguato supporto alle attività di esportazione delle imprese;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") è autorizzata a fornire, a condizioni di mercato, alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia la provvista vincolata necessaria per effettuare operazioni di finanziamento destinate al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, come disciplinato dalla specifica normativa in materia di cui alle premesse, a. condizione che siano assicurate o garantite da SACE S.p.A. ai sensi della disciplina comunitaria ed internazionale (di seguito "Operazioni di Finanziamento").

2. Nel contratto di provvista sottoscritto tra CDP e la banca finalizzato alle Operazioni di Finanziamento, viene indicato, tra le altre condizioni, il livello massimo del margine, ivi incluse eventuali commissioni, che la banca può sommare al costo della provvista fornita da CDP medesima per determinare il costo finale da applicare alle Operazioni di Finanziamento prò tempore applicabile anche sulla base della percentuale garantita o assicurata da SACE S.p.A..

3. Sempre a condizioni di mercato, CDP può effettuare le Operazioni di Finanziamento in via diretta se assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.pA, o tramite SACE S.pA. alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, nel caso di Operazioni di ammontare superiore a 25 milioni di euro e le cui particolari caratteristiche temporali o dimensionali risultino non compatibili con l'intervento del sistema bancario rendendo efficiente la partecipazione di CDP, ovvero nel caso di interventi che attengono a settori di interesse strategico.

Roma, 22 gennaio 2010.

Il Ministro.

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