Chat with us, powered by LiveChatProgettazione e fabbricazione macchine: l'Italia si adegua alle direttive europee - FASI
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Progettazione e fabbricazione macchine: l'Italia si adegua alle direttive europee

|Novità
08 marzo 2010
Credit © European Communities, 2009Maggiore sicurezza per le nuove macchine da immettere sul mercato. Responsabilità e sanzioni per fabbricanti, importatori, fornitori, distributori, installatori, datori di lavoro. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, che recepisce due direttive europee, viene aggiornato il quadro normativo vigente in materia di progettazione e di fabbricazione delle macchine in base ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nelle fasi di progettazione e nella fabbricazione. La norma elenca con chiarezza i compiti del produttore prima dell’immissione sul mercato e della messa in servizio della macchina.

La legge si applica ai seguenti prodotti:

  • macchine;
  • attrezzature intercambiabili;
  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • quasi-macchine.

Tra le macchine escluse dall’ambito della nuova norma ci sono quelle progettate per essere utilizzate nei laboratori per fini di ricerca.
Il decreto include invece anche le “quasi macchine”,  che risultano essere gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata.
Le quasi macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi macchine o apparecchi per costituire una macchina.
La novità è rappresentata dal fatto che anche le quasi macchine subiscono una sorveglianza del mercato.

I costi per l’attuazione delle procedure per la sorveglianza del mercato delle macchine sono a carico del fabbricante, nel caso in cui lnon risultino conformi alle disposizioni.

Il decreto prevede inoltre la possibilità di limitare l’immissione sul mercato delle macchine potenzialmente pericolose che, pur rispondenti costruttivamente a norme armonizzate, non soddisfano pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute.

Sono a tale proposito stabilite delle sanzioni a carico degli inadempienti. Si dà maggior risalto alla valutazione dei rischi infatti viene descritto nel dettaglio il processo di valutazione e riduzione del rischio. Si dà inoltre rilevanza alle condizioni di uso anormali e prevedibili da tenere conto nella progettazione della macchina.

Viene precisato che la dichiarazione per le macchine, così come per le quasi macchine, deve essere conservata per almeno dieci anni.

Vengono individuati tre nuovi requisiti rispetto alla direttiva precedente:

  1. la marcatura CE deve essere apposta vicina al nome del fabbricante;
  2. deve essere apposta usando la stessa tecnica;
  3. deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando è applicata la procedura di garanzia qualità totale.

Vengono poi definite meglio le categorie di macchine, come anche i componenti di sicurezza e le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine.
(Alessandra Flora)

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