Chat with us, powered by LiveChatMSE: nuove disposizioni per la localizzazione delle centrali nucleari - FASI
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MSE: nuove disposizioni per la localizzazione delle centrali nucleari

|Novità
09 marzo 2010
Centrale nucleare - Foto di Aare-Tessin AG für ElektrizitätPubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31 che, su proposta del Ministro per lo Sviluppo economico, disciplina la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio, nel territorio nazionale, di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Il decreto, parte integrante della strategia nucleare del Paese, sarà seguito dall'adozione di un documento programmatico che conterrà gli obiettivi prioritari da perseguire e i tempi stimati per la costruzione e l'operatività degli impianti.

Attraverso il decreto si definiscono innanzitutto i requisiti e le procedure che gli operatori dovranno rispettare per svolgere le attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti.

In primo luogo la costruzione sarà soggetta ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con quello delle Infrastrutture.
Gli operatori dovranno inoltre presentare al Ministero dello sviluppo economico il proprio Programma di intervento e richiedere all'Agenzia per la sicurezza nucleare l'effettuazione delle verifiche per l'elaborazione del Rapporto preliminare di sicurezza.

L'istanza di autorizzazione unica potrà essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della Valutazione ambientale strategica che i ministeri coinvolti cureranno ad integrazione della Strategia nucleare. Successivamente le istanze potranno essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale autorizzazione vale anche come licenza per l'esercizio degli impianti.

Il decreto prevede l'istituzione di un Fondo per il decommissionig, ovvero per la disattivazione degli impianti, presso la Cassa Conguaglio per il Settore elettrico, alimentato dai contributi che gli operatori dovranno versare per ogni anno di esercizio.
Gli operatori dovranno inoltre corrispondere delle misure compensative in favore delle persone residenti sul territorio, delle imprese e degli enti locali interessati, per l'attività degli impianti a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione.

Per quanto riguarda la localizzazione dei siti, il decreto stabilisce che la loro individuazione sarà orientata in riferimento a fattori quali popolazione, risorse idriche, biodiversità, sismo-tettonica, accessibilità, valore paesaggistico, distanza da aree abitate ed infrastrutture di trasporto.
Inoltre è prevista la costruzione di un Deposito nazionale, connesso ad un Parco tecnologico, destinato a gestire lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e lo smaltimento a titolo provvisorio di quelli ad alta attività e del combustibile irraggiato. 

Sia il Deposito nazionale che il Parco tecnologico saranno realizzati dalla Sogin S.p.a, cui spetta anche il compito di proporre una Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla loro realizzazione.
A seguito dell'approvazione della Carta la decisione definitiva sarà affidata a trattative bilaterali tra la società e le Regioni interessate ad ospitare le strutture. Al territorio circostante sarà in ogni caso riconosciuto un contributo economico a compensazione dei rifiuti radioattivi.

Il decreto stabilisce infine le sanzioni penali e amministrative relative all'inottemperanza delle norme e delle procedure adottate.

Decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 31

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