Chat with us, powered by LiveChatAutoconsumo e comunita’ energetiche: ARERA definisce requisiti e procedure - FASI
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Autoconsumo e comunita’ energetiche: ARERA definisce requisiti e procedure

|Novità
11 dicembre 2020

Autoconsumo - Foto di Kelly Lacy da PexelsL’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna, con qualche modifica, la Deliberazione 318/2020/R/eel che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile. 

Autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunità energetiche: cosa c'è da sapere

La delibera attua quanto previsto dal decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020) che ha gettato le basi, in Italia, per la creazione di sistemi di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili

Con Determinazione del 10 dicembre l'ARERA ha verificato positivamente, con alcune modifiche, le regole tecniche per l'accesso al servizio.

Le regole ARERA su autoconsumo e comunità energetiche: la delibera 318/2020 

In particolare, la delibera 318/2020/R/eel conferma un modello regolatorio virtuale che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell’energia elettrica localmente prodotta: 

  • evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - SSPC); 
  • mantenendo separata evidenza dei benefici associati all’autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle tecnologie).

Tale modello regolatorio virtuale prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), erogando il “servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo” (il cosiddetto servizio di energia condivisa), restituisca alcuni importi unitari forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa al “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” o alla “comunità di energia rinnovabile”, al fine di valorizzazione l’energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all’autoconsumo. 

La delibera ARERA pone anche le basi per l’erogazione, tramite una procedura unificata, degli incentivi per il servizio di energia condivisa che verranno definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I requisiti per accedere al servizio 

Per accedere alla valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, i gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente devono rispettare una serie di condizioni:

  • gli autoconsumatori di energia rinnovabile che fanno parte del gruppo sono clienti finali e/o produttori per i quali le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale; 
  • gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio; 
  • gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione. Tale referente può essere un produttore non facente parte della medesima configurazione; 
  • ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, possono assumere rilievo anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio; 
  • ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere ubicato nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce. 

Per le comunità di energia rinnovabile devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

  • la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, quale a titolo d’esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro; 
  • i membri o azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione; 
  • i membri o azionisti della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente, coincidente con la comunità di energia rinnovabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa; 
  • ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere connesso su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria a cui la configurazione si riferisce.

Modalità procedurali 

Il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa è erogato dal GSE per il tramite dei referenti delle configurazioni. Il contratto, siglato tra referente e GSE, ha durata pari al periodo di incentivazione definito dal Ministro dello Sviluppo Economico, è alternativo allo scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione previsti dal decreto FER.

Al termine del periodo di incentivazione, il contratto può essere prorogato su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell’energia elettrica condivisa.

Infine, la delibera 318/2020/R/eel: 

  • definisce le modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione del servizio di energia condivisa e le modalità della relativa rendicontazione all’Autorità, distinguendo la parte di valorizzazione dell’energia condivisa (posta a valere sulla componente UC3) e la parte di incentivazione che verrà definita dal MiSE (posta a valere sulla componente ASOS); 
  • dà mandato al GSE di predisporre e trasmettere, per verifica, lo schema di istanza, lo schema di contratto e un documento contenente i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari; 
  • estende le medesime disposizioni, già esistenti per lo scambio sul posto, per la verifica del rispetto delle tempistiche per l’invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari; 
  • prevede di avvalersi della società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. per lo svolgimento di uno studio sulle modalità più efficienti per la massimizzazione dell’energia condivisa e sugli effetti tecnici ed economici delle medesime configurazioni, individuando gli eventuali effetti dell’autoconsumo sul sistema elettrico e dando priorità ai costi di trasporto e di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle configurazioni di autoconsumo sono presenti sistemi di accumulo. 

> Delibera ARERA 318/2020/R/eel

Cosa prevede la determinazione  del 10 dicembre 2020

Con la determinazione l'ARERA verifica positivamente, con alcune modifiche, le Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa definite dal GSE ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A (inerente a comunità di energia rinnovabile e ad autoconsumo collettivo).

In particolare l'Autorità, con riferimento a ciascun impianto di produzione le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell’energia elettrica condivisa, afferma che sia possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l’energia elettrica immessa in rete e che, solo qualora si scelga di avvalersi dell’unico contratto onnicomprensivo messo a disposizione dal GSE, occorre che: 

  • tutti i predetti impianti di produzione accedano al ritiro dedicato; 
  • tutte le convenzioni già in essere con il GSE relative alla cessione dell’energia elettrica immessa in rete dai predetti impianti di produzione cessino e confluiscano nell’unico contratto onnicomprensivo predisposto dal GSE; 
  • il referente abbia ricevuto mandato dal/i produttore/i (se diversi dal referente) per immettere energia elettrica nell’ambito di un unico rapporto contrattuale, accedendo al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa.

Di conseguenza, modifica gli schemi d’istanza per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, al fine di:

  • esplicitare che il referente deve aver ricevuto mandato dal/i produttore/i (se diversi dal referente) per immettere energia elettrica in rete solo nel caso in cui intenda avvalersi della possibilità, nell’ambito di un unico rapporto contrattuale, di accedere al ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa;
  • esplicitare che la risoluzione delle convenzioni di ritiro dedicato in essere non trovi attuazione automatica in tutti i casi, ma solo al fine di introitare tale convenzione (estesa agli altri impianti di produzione che rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa) in un unico contratto onnicomprensivo, nell’ambito della semplificazione ipotizzata dal GSE e ritenuta condivisibile.

Gli schemi d’istanza consentono quindi fin dalla fase preliminare che il referente possa indicare, come data di decorrenza per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, date successive alla data di invio dell’istanza al GSE. In alternativa, nell’istanza preliminare occorrerebbe indicare che la data di decorrenza, non antecedente alla data in cui è presentata l’istanza, dovrà essere specificata in un successivo momento (ad esempio, all’atto dell’invio dei dati necessari al completamento dell’istanza per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa).

I contributi saranno erogati su base mensile, anziché trimestrale, al raggiungimento di una soglia minima di importo complessivo pari a 100 euro, in coerenza con le erogazioni attinenti ad alcuni regimi commerciali o strumenti incentivanti gestiti dal GSE.

> Determinazione del 10 dicembre 2020

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