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UE: approvato dalla Commissione Affari economici il nuovo testo della direttiva sugli hedge fund

|Novità
18 maggio 2010

Parlamento europeo - Foto di Cédric PuisneyLa Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo ha dato il via libera ieri, con 33 voti a favore e 11 contrari, alla nuova versione della direttiva sui fondi di investimento alternativi, a seguito delle perplessità manifestate dagli eurodeputati e dagli operatori del settore nelle scorse settimane. Il nuovo testo mira a favorire la trasparenza nei confronti degli investitori e a ridurre la speculazione finanziaria, cercando allo stesso tempo di non colpire con un eccessivo livello di regolamentazione i fondi giudicati meno rischiosi.

La direttiva stabilisce le regole cui i gestori di fondi alternativi di investimento dei Paesi esterni all'Unione europea devono conformarsi per operare nell'UE, aumenta i requisiti di informativa da parte dei manager nei confronti degli investitori e propone nuovi obblighi di comunicazione per le autorità competenti.

In base al testo i fondi di paesi terzi potranno essere commercializzati nell'UE, dopo aver effettuato specifica richiesta allo stato in cui si intende operare, solo se il paese in cui si trovano ha standard abbastanza elevati di lotta al riciclaggio, garantisce l'accesso reciproco per la commercializzazione dei fondi dell'Unione europea sul suo territorio ed ha in atto accordi con gli Stati membri per lo scambio di informazioni relative alla tassazione e sulle questioni di monitoraggio.

Gli obblighi informativi nei confronti degli investitori riguardano i livelli massimi di leverage (indebitamento) e l'importo totale della leva finanziaria utilizzata, ma anche informazioni sul domicilio dei fondi sottostanti in caso di "fondo di fondi" e la descrizione delle performance passate del fondo di investimento alternativo in questione.

Le autorità dovrebbero essere poi informate circa l'effetto leva complessivo utilizzato per ogni fondo, in merito ai modi in cui vengono pagate le tasse e versati gli importi al gestore e relativamente alle prestazioni del fondo di investimento, tra cui la valutazione del patrimonio.

La direttiva autorizza gli organismi di controllo a richiedere ulteriori informazioni ai manager di fondi che a loro parere possono comportare rischi più significativi; in particolare l'ESMA, l'European Securities and Markets Authority, potrà chiedere ai gestori la redazione di relazioni aggiuntive in circostanze eccezionali o per proteggere la stabilità del sistema finanziario.

Nel testo adottato ieri dalla Commissione Affari economici vi sono alcuni elementi diretti a rispondere alle criticità individuate nel testo originario dagli eurodeputati e dagli operatori del settore, che segnalavano l'impossibilità di trattare in maniera omogenea fondi di investimento differenti tra loro e il rischio di penalizzare le piccole realtà imprenditoriali imponendo loro obblighi di divulgazione eccessivi.

Per quanto riguarda la prima questione, la critica all'approccio "one-size-fits-all", il testo propone livelli di regolamentazione diversi a seconda del tipo di fondo e quindi una regolamentazione più soft per il private equity e l'esenzione completa per altri tipi di fondi di investimento alternativi.

Rispetto alla seconda problematica, il testo adottato invita la Commissione europea a rivedere la vigente normativa in materia di diritto aziendale per garantire che le imprese di proprietà di private equity non si trovino in una situazione di svantaggio rispetto alle società possedute con altri mezzi per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione e informazione.

Ora il testo dovrà essere rielaborato dalla Commissione europea, cui spetta la disciplina di aspetti più specifici quali i requisiti in materia di retribuzione o il contenuto degli accordi tra ESMA e le autorità di vigilanza nazionali in paesi terzi.

Economic and Monetary Affairs

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