Chat with us, powered by LiveChatDecreto Gas n. 130-10: chiarimenti relativi all’attuazione - FASI
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Decreto Gas n. 130-10: chiarimenti relativi all’attuazione

|Novità
02 novembre 2010

Gas - foto di George ShuklinIl Ministero dello Sviluppo Economico, con una note esplicativa, fornisce alcune indicazioni in merito alla partecipazione dei clienti finali, in qualità di soggetti investitori, nell'ambito del Decreto Legislativo n. 130 del 13 agosto 2010 "Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge n. 99-09".

Innanzitutto, viene specificato che possono partecipare alle procedure concorsuali che saranno indette dal soggetto che si impegna alla realizzazione della capacità incrementale di stoccaggio sulla base di quanto disciplinato dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas:

  • sia i soggetti che alla data del 1 settembre 2010 hanno inviato al Ministero dello Sviluppo Economico manifestazione di interesse non vincolante,
  • sia altri soggetti purché possano attestare il possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 6, commi 1, 2 e 3).

L’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e, quindi, la richiesta vincolante di partecipazione quale soggetto investitore, avverrà successivamente all’accettazione con apposito Decreto del Piano di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio, in modo da consentire la valutazione tecnico-economica delle singole iniziative.

La formalizzazione della costituzione delle aggregazioni/consorzi (art.6 comma 2) deve avvenire entro il termine ultimo che sarà previsto per l’attestazione dei requisiti di partecipazione nella disciplina delle procedure concorsuali.

Per quanto riguarda i consorzi di clienti finali industriali (art.6, comma 2) il riferimento alla media degli ultimi tre anni termici precedenti all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 130/2010 (1 ottobre 2006 – 30 settembre 2009) può applicarsi sia al volume annuale individuale (5 milioni Smc) che quello complessivo del consorzio (almeno 50 milioni Smc).
Il volume complessivo dei consorzi di clienti finali industriali (art. 6, comma 2) pari a 50 milioni di metri cubi annui corrisponde al valore minimo ai fini della aggregazione.

Nel caso di cliente multi-sito, i consumi dello stesso corrispondono alla somma dei consumi dei siti dello stesso cliente, individuato da un’unica ragione sociale.

Per le aggregazioni di piccole e medie imprese (art. 6, comma 3) le condizioni di ammissibilità richiedono che il consumo complessivo dell’anno termico 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009 sia compreso entro una banda di oscillazione del +/- 5% rispetto alla media dei consumi complessivi relativi agli anni termici del periodo 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2009.

Tra i produttori di energia elettrica, relativamente alla procedura concorsuale a loro riservata (art. 6, comma 5, terzo periodo), sono compresi anche i “toller”, ossia i soggetti responsabili sia dell’approvvigionamento del gas che della commercializzazione dell’energia elettrica prodotta, per la quota produttiva nella loro disponibilità esclusiva.

In particolare, l’ENI SpA ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, un Piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, in corso di valutazione, che prevede la realizzazione di oltre 4 miliardi di metri cubi di stoccaggi incrementali, oltre ai circa 14 miliardi di metri cubi oggi disponibili per il sistema gas, attraverso dieci progetti, a cui potranno partecipare, quali investitori, i clienti industriali, le piccole e medie imprese e i clienti termoelettrici.
Tali soggetti, una volta accettato il Piano, dovranno attestare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 130-10 per partecipare alle procedure concorsuali di assegnazione della nuova capacità di stoccaggio.

Al riguardo sono pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico oltre 270 richieste non vincolanti di partecipazione da parte di diversi gruppi industriali, di imprese caratterizzate da elevati consumi di gas (acciaierie, cartiere, ceramiche…), di vari consorzi e aggregazioni di PMI, nonché da alcuni produttori di energia elettrica tramite impianti alimentati a gas.

Decreto Legislativo n. 130 del 13 agosto 2010 - GURI n. 192 del 18 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n.195

Chiarimenti del MSE alle domande presentate dai soggetti investitori e dagli operatori

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