Chat with us, powered by LiveChatAmmortizzatori sociali: definiti i contributi per i Comuni con meno di 50.000 abitanti - FASI
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Ammortizzatori sociali: definiti i contributi per i Comuni con meno di 50.000 abitanti

|Novità
22 settembre 2010

Risorse finanziariePubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce criteri e disposizioni procedurali per la concessione di un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili (LSU) con oneri a carico del bilancio del Comune stipulante. Per ciascuna annualità 2008, 2009 e 2010 sono previste risorse per 1 milione di euro.

Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono inviare l'apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei suddetti Decreti nella Gazzetta Ufficiale (n. 221 del 21 settembre 2010), a pena di decadenza, ovvero entro il 20 ottobre 2010.

Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili il Ministero predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili.

In particolare l'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria è determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune.

Il contributo è assegnato:

  • per l'annualità 2008 a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente;
  • per l'annualità 2009 a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente e per i quali non abbia eventualmente già usufruito, nel 2008, del medesimo contributo;
  • per l'annualità 2010 a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente e per i quali non abbia già usufruito, nè nel 2008 nè nel 2009, del medesimo contributo.
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