Chat with us, powered by LiveChatLegge 191-2009: ripartizione delle risorse 2010 per finanziare attività formative in apprendistato - FASI
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Legge 191-2009: ripartizione delle risorse 2010 per finanziare attività formative in apprendistato

|Novità
15 dicembre 2010

Formazione - immagine di TimeuPubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 10 novembre 2010 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito e assegnato alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano i 100 milioni di euro destinati al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, come previsto dall'art. 2, comma 154 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Le risorse a disposizione sono state ripartite per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati e per il restante 30% sulla base del numero degli apprendisti formati, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna Regione:

  • Piemonte 10.853.930 euro;
  • Valle d’Aosta - sotto soglia sotto soglia - 516.000 euro;
  • Lombardia  17.174.934 euro;
  • Prov. Aut. di Bolzano  1.333.574 euro;
  • Prov. Aut. di Trento 1.933.444 euro;
  • Veneto 10.686.562 euro;
  • Friuli Venezia Giulia  3.58.104 euro;
  • Liguria 2.688.230 euro;
  • Emilia Romagna 14.249.828 euro;
  • Toscana  7.321.000 euro;
  • Umbria 2.262.223 euro;
  • Marche 4.650.633 euro;
  • Lazio 7.687.272 euro;
  • Abruzzo  1.752.591 euro;
  • Molise - sotto soglia sotto soglia - 516.000 euro;
  • Campania 2.727.679 euro;
  • Puglia 3.780.325 euro;
  • Basilicata - sotto soglia sotto soglia - 516.000 euro;
  • Calabria 926.995 euro;
  • Sicilia 2.995.050 euro;
  • Sardegna 1.845.626 euro.

Una quota corrispondente al 20% del totale delle risorse assegante a ciascuna Regione è destinata prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Una quota fino al 10% può invece essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa.

Con le risorse di cui al decreto in questione non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Tali somme sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del citato Ministero dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a cui è assegnata una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate e in cui affluiscono le risorse del Fondo per l'occupazione, nonchè le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

GURI n. 291 del 14 dicembre 2010

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