Chat with us, powered by LiveChatMicroimprese giovanili e femminili: una nuova proposta di legge - FASI
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Microimprese giovanili e femminili: una nuova proposta di legge

|Novità
17 febbraio 2011

imprenditriciUn regime speciale per le microimprese giovanile e femminili attraverso facilitazioni contributive, accesso più rapido al credito, regime fiscale agevolato: è quanto prevede una proposta di legge approdata negli ultimi giorni in Commissione Lavoro  a Montecitorio.

A sottoscrivere il testo, i cui relatori sono Santo Versace e Gabriella Giammarco (entrambi del Pdl) ed il cui primo firmatario è il deputato Nino Foti (Pdl), sono stati 151 parlamentari, tra i quali il presidente della commissione Lavoro della Camera Silvano Moffa, ma anche due membri dell’opposizione, Giuseppe Consolo (Fli) e Rocco Buttiglione (Udc).

In linea con lo Small Business Act europeo, la proposta prevede che lo Stato sostenga l’avvio di nuove microimprese giovanili e femminili, soprattutto artigiane, adottando un regime speciale di agevolazioni e di incentivazioni in materia di contribuzione previdenziale, di sostegno all’occupazione, di favore fiscale, di accesso al credito, di tutela dell’imprenditorialità femminile e di semplificazione delle misure in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

La proposta afferma che i soggetti beneficiari siano imprenditori maschi con meno trentotto anni, o donne, a prescindere dall’età anagrafica, che si iscrivano per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

I beneficiari possono avviare un’attività imprenditoriale usufruendo, per i primi 3 anni, di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione in campo fiscale, contributivo, creditizio per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell’attività d’impresa entro 5 anni dall’entrata in vigore della proposta di legge.

Qualora i soggetti operino nele regioni assistite, le misure di agevolazione e di incentivazione possono essere incrementate.

La proposta di legge introduce un incentivo per le cure parentali in favore delle lavoratrici autonome titolari d’impresa. Queste ultime possono fruire, in alternativa al congedo parentale, di un’indennità per un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del loro bambino, senza obbligo di astensione obbligatoria. Tale indennità è dovuta qualora, per lo svolgimento delle cure parentali, le imprenditrici si avvalgano del coniuge o di un parente entro il secondo grado per un periodo giornaliero non inferiore a sei ore.

Con l’articolo 4 della proposta di legge vengono introdotte alcune misure per incentivare l’occupazione, mediante la concessione del credito d’imposta. Ai datori di lavoro che, nei primi 3 anni di esercizio dell’attività d’impresa, assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dei dipendenti che rientrano tra i lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili, è concesso un credito d’imposta pari a 300 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro e a 100 euro, rispettivamente, per il secondo e il terzo anno di esercizio. La quota aumenta in caso di lavoratrici donne: 400 euro per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro e a 200 euro, rispettivamente, per il secondo e il terzo anno di esercizio. Inoltre si dispone che il credito d’imposta sia incrementato del 20 per cento nelle zone assistite.

L’articolo 6 riguarda l’accesso al credito. In tale ottica si prevede che lo Stato, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, riconosca la concessione di contributi per l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi.

I finanziamenti agevolati devono essere destinati esclusivamente:

  • ad investimenti strutturali, come l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e ammodernamento del laboratorio, compreso l’acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e gli impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;
  • all’acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese;
  • all’acquisto di macchine ed attrezzature, impianti connessi al sistema informativo e comunicazionale e per le innovazioni tecnologiche;
  • all’acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;
  • al sostegno delle spese per iniziative di commercializzazione;
  • all’acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

L’articolo 7 propone un rifinanziamento del Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile per 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, per un triennio.

In ogni caso, per agevolare realmente le forme micro imprenditoriali si prevede che il numero massimo di addetti non possa essere superiore a cinque unità, escludendo, gli apprendisti e le persone con contratto di formazione o di inserimento.

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