Chat with us, powered by LiveChatMEF: cofinanziamento a carico del Fondo ex L.183/87 per il Fondo europeo per i rifugiati - FASI
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MEF: cofinanziamento a carico del Fondo ex L.183/87 per il Fondo europeo per i rifugiati

|Novità
13 maggio 2011

Migrants - immagine di Sara PrestianniCon decreto dell'8 febbraio 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che il Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 cofinanzierà, per un importo pari ad oltre 2,9 milioni di euro, il programma annuale 2010 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In base alle richieste inoltrate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la somma di 2.971.737 euro secondo le seguenti modalità:

  • un primo prefinanziamento di 1.485.868 euro, pari al 50% dell'assegnazione 2010, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;
  • un secondo prefinanziamento, di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;
  • un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Il Fondo Europeo per i Rifugiati riguarda le politiche e i sistemi dell'Asilo degli Stati membri e promuove le migliori prassi in tale ambito. Il suo obiettivo principale è quello di creare un sistema unico di asilo, improntato al principio della parità di trattamento, che garantisca alle persone effettivamente bisognose un livello elevato di protezione, alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri.

I finanziamenti del Fondo possono integrare, stimolare e fungere da catalizzatori per:

  • sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati o destinatari di protezione internazionale;
  • rafforzare, sviluppare, monitorare e valutare le politiche di Asilo dei singoli Stati membri;
  • favorire il reinsediamento, ovvero il processo mediante il quale cittadini di Paesi terzi o apolidi, su richiesta dell’Acnur, motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, siano trasferiti da un Paese terzo a uno Stato membro;
  • supportare le conseguenze di tale accoglienza attraverso il cofinanziamento di specifiche azioni.

Fondo Europeo per i Rifugiati

GURI n. 107 del 10 maggio 2011

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 febbraio 2011

Cofinanziamento a carico del Fondo  di  rotazione  per  il  programma
annuale 2010 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013.
(Decreto n. 5/2011). (11A06069)

 

 


l'ispettore generale capo
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la
determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge
n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha
istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente
direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n.
183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di
cofinanziamento con l'Unione europea;
Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n.
573/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i
rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma
generale «Solidarieta' e gestione dei flussi migratori», per il
periodo 2007-2013;
Vista la decisione della Commissione C(2010) 2563 del 23 aprile
2010 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2010 del Fondo
europeo per i rifugiati;
Vista la decisione della Commissione C(2010) 8574 del 3 dicembre
2010 che approva la revisione del suddetto programma annuale 2010, da
cui risulta che il cofinanziamento comunitario e' di 7.202.618,28
euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 2.971.737,45 euro;
Viste le note n. 3430 e n. 7481, rispettivamente del 3 giugno e 10
dicembre 2010, con le quali il Ministero dell'Interno - Dipartimento
per le liberta' civili e l'immigrazione richiede l'intervento del
Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per la copertura finanziaria
della suddetta quota nazionale;
Considerato che, in base al citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi
cofinanziati il Fondo di rotazione ex lege n.183/1987 eroga le quote
a proprio carico sulla base delle proCedure di pagamento previste
dalla corrispondente normativa comunitaria;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione
svoltasi in data 8 febbraio 2011 con la partecipazione delle
Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione ex lege n.
183/1987 per il programma annuale 2010 del Fondo europeo per i
rifugiati e' pari a 2.971.737,45 euro.
2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla
citata decisione n. 573/2007/CE, e' autorizzato ad erogare il
predetto importo, in base alle richieste inoltrate dal Ministero
dell'Interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione,
secondo le seguenti modalita':
a) un primo prefinanziamento di 1.485.868,73 euro, pari al 50 per
cento dell'assegnazione 2010, a seguito dell'erogazione del
corrispondente prefinanziamento comunitario;
b) un secondo prefinanziamento, di importo proporzionale a quello
comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo
prefinanziamento comunitario;
c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del
corrispondente saldo comunitario.
3. Il Ministero dell'Interno effettua i controlli di competenza e
verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati
entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa
comunitaria e nazionale vigente.
4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva
anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1,
delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale gia' erogate.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2011

L'ispettore generale capo: Amadori

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