Chat with us, powered by LiveChatManovra: la Commissione Bilancio del Senato salva il Sistri - FASI
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Manovra: la Commissione Bilancio del Senato salva il Sistri

|Novità
06 settembre 2011

Palazzo Madama - foto di MarkusMarkL'accordo sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - il meccanismo che permette di seguirli dall'origine al luogo di destinazione attraverso dei meccanismi che prevedono l'uso del satellite e l'analisi del percorso compiuto dai mezzi di trasporto - è stato raggiunto. La Commissione Bilancio di Palazzo Madama, infatti, ha approvato all'unanimità l'emendamento che ripristina il Sistri, la cui cancellazione era stata  invece prevista nella versione iniziale della Manovra di Ferragosto.

Si tratta di un progetto innovativo, istituito nel 2009 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l'obiettivo di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, riducendo i costi sostenuti dalle imprese e garantendo maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

L'approvazione dell'emendamento che salva il Sistri ha riscontrato diversi pareri favorevoli.

"E' un segnale importante per la difesa dell'ambiente e la tutela della legalità nel nostro Paese" ha osservato il ministro Prestigiacomo. "Sono convinta che con l'opportuno rodaggio previsto e con gli interventi che si renderanno necessari per andare incontro agli operatori, il Sistri partirà al meglio e si rivelerà un utilissimo strumento per le aziende e per la protezione del territorio".

Anche per il Pd, con i senatori Roberto Della Seta e Francesco Ferrante, è "un'ottima notizia. Ora però - hanno aggiunto - il governo deve impegnarsi, da oggi fino all'entrata in vigore delle nuove procedure, per correggere i tanti difetti che hanno impedito finora l'efficace avvio del sistema complicando inutilmente la vita a imprese e operatori".

In coincidenza con la decisione della Commissione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2011 è stato pubblicato l'Accordo del 27 luglio scorso raggiunto tra il Ministero dell'ambiente, le Regioni, le Province, i Comuni e l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) in merito alla gestione efficace delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alla procedure semplificate:

CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 27 luglio 2011

Accordo fra Governo,  Regioni  e  Autonomie  locali  in  merito  alla
gestione delle informazioni sulla tracciabilita' dei rifiuti, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 78/CU). (11A11718)

 


LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 27 luglio 2011;
Premesso che:
l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, attribuisce a questa Conferenza la facolta' di
promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e
Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», all'art. 1, comma 1116, ha previsto la
realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la
tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed
in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi
fenomeni di criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento
illecito dei rifiuti;
il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, concernente
«Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale», all'art. 2, comma 24, ha riproposto l'istituzione di un
sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti ai
fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione,
detenzione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Conversione in legge con
modificazioni del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inerente
provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali», all'art. 14-bis,
concernente il «Finanziamento del sistema informatico di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti», ha demandato al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di
uno o piu' decreti per definire i tempi e le modalita' di
attivazione, nonche' le date di operativita' del sistema informatico
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, le informazioni da
fornire, le modalita' di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le
modalita' di interconnessione ed interoperabilita' con altri sistemi
informativi, le modalita' di elaborazione dei dati, le modalita' con
le quali le informazioni contenute nel sistema informativo dovranno
essere detenute e messe a disposizione delle autorita' di controllo,
nonche' l'entita' dei contributi da porre a carico dei soggetti
obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema;
il Sistema di tracciabilita' dei rifiuti sostituira' il
«formulario dei rifiuti», il «registro di carico e scarico» e il
«modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)»;
la direttiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio
UE, ha stabilito che gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinche' la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed
il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni
tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana,
comprese le misure volte a garantire la tracciabilita' dalla
produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti
pericolosi;
il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011) «Regolamento recante
istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»
disciplina l'attivazione ed il funzionamento del sistema informatico
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, in sigla SISTRI,
raccogliendo in un testo unico coordinato i decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17
dicembre 2009 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 13 gennaio 2010), del 15 febbraio 2010 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010), del 9 luglio
2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010),
del 28 settembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del
1° ottobre 2010) e del 22 dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010);
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 26 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011) proroga l'entrata in vigore del
Sistema SISTRI:
al 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano piu'
di 500 dipendenti, per gli impianti di gestione dei rifiuti e per i
trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle
3.000 tonnellate;
al 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 250
a 500 dipendenti e «Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti
urbani della Regione Campania»;
al 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 50
a 249 dipendenti;
al 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano da 10
a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per i
trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;
per i produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10
dipendenti l'entrata in vigore del Sistri deve essere individuata, ai
sensi del decreto-legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011, convertito
con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, da un decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e non
puo' essere antecedente al 1° giugno 2012;
Tenuto conto che:
il nuovo sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
riveste grande rilevanza ai fini del contrasto dei fenomeni di
illegalita' e di corruzione nel settore dei rifiuti garantendo
maggiore tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei
cittadini;
il sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, denominato SISTRI, consente di informatizzare i processi ed
i flussi documentali, in sostituzione del Formulario di
Identificazione dei Rifiuti, del Modello Unico di Dichiarazione e del
Registro di Carico e Scarico, cio' al fine di conoscere e monitorare
in tempo reale l'intero ciclo di gestione dei rifiuti speciali,
pericolosi e non pericolosi (dalla produzione al trasporto, al
recupero e allo smaltimento) e dei rifiuti urbani per la Regione
Campania, nonche' di assicurare la completa tracciabilita' dei
medesimi sul territorio nazionale;
la gestione informatica dei dati attinenti alla gestione del
ciclo dei rifiuti avviene attraverso l'istituzione in Roma di un
primario Centro Operativo in cui affluiscono tutti i dati trasmessi
dagli operatori attraverso l'utilizzo di apparati elettronici
denominati, rispettivamente, «dispositivo USB», «Black Box» e
«Videosorveglianze» che vengono concessi in comodato d'uso agli
operatori tenuti alla comunicazione dei predetti dati;
l'art. 24 del D.M. 18 febbraio 2011 prevede che il sistema di
controllo e tracciabilita' dei rifiuti sia interconnesso
telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalita' di
interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti dal
centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA);
la tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione
degli stessi siano definiti dal Ministero, sentita l'ISPRA;
l'art. 25, comma 1, del D.M. 18 febbraio 2011 prevede che le
informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi
deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in
violazione della normativa in materia di rifiuti nonche' alla
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti di cui all'art. 195, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, secondo modalita' da definirsi mediante uno o
piu' accordi tra Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e i predetti organi; inoltre il comma 2 prevede
che il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo
svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a
rendere disponibili tali dati alle province;
l'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni stabilisce che il Catasto dei rifiuti, istituito
dall'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito
con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988 n. 475 e' articolato in
una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in
Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome
per la protezione dell'ambiente;
l'art. 197, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modificazioni stabilisce che, in attuazione dell'art. 19
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26749, alle Province
competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la
programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in
particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed
il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso
l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per
l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalita' di cui
agli articoli 214, 215, e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano
territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26750 , ove gia' adottato, e
delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h),
nonche' sentiti l'autorita' d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti,
nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti;
l'art. 197, comma 5, del richiamato decreto legislativo n.
152/2006, prevede che nell'ambito delle competenze di cui al comma 1,
le Province sottopongano ad adeguati controlli periodici gli enti e
le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli
stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti,
curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli
periodici sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di
cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la
raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo
luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
l'art. 26 del D.M. 18 febbraio 2011 affida all'ISPRA - Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - il compito di
organizzare il Catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la
costituzione e la gestione del catasto telematico interconnesso su
rete nazionale e articolato nella banca dati anagrafica, nella banca
dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei
rifiuti trasmesse dal SISTRI e nella banca dati contenente le
informazioni relative alle autorizzazioni ed alle comunicazioni degli
impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti;
la legislazione vigente affida alle Regioni, alle Province ed ai
Comuni la competenza, rispettivamente, per il rilascio delle
autorizzazioni e delle comunicazioni degli impianti di gestione dei
rifiuti;
gli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto
legislativo n. 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE,
prevedono che le Amministrazioni competenti al rilascio delle
autorizzazioni comunichino al Catasto dei rifiuti attraverso il
Catasto telematico gli elementi identificativi delle autorizzazioni;
la legislazione vigente affida alle amministrazioni regionali e
territoriali compiti in materia di organizzazione sul territorio dei
servizi di gestione dei rifiuti, nonche' la definizione di politiche
ambientali orientate a favorire la raccolta differenziata, il
recupero ed il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti;
l'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come
modificato dal decreto legislativo. 205/2010, di recepimento della
direttiva 2008/98/CE, prevede che possono aderire al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), su base
volontaria, i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla
regione Campania;
Considerato che:
l'art. 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, prevede che questa Conferenza assicura lo scambio di
dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e
Comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso
l'approvazione di protocolli d'intesa tra le amministrazioni centrali
e locali secondo le modalita' di cui all'art. 6 dello stesso decreto
legislativo n. 281 del 1997;
con l'avvenuta approvazione del decreto legislativo n. 205 del 3
dicembre 2010, concernente il recepimento della direttiva europea
2008/98/CE relativa ai rifiuti, e' stato completato il quadro
giuridico di riferimento per l'operativita' del SISTRI, con la
definizione del regime sanzionatorio;
ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, le
Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di
interesse comune;
e' indispensabile che le Amministrazioni pubbliche operino
congiuntamente ed in una logica d'insieme per superare le difficolta'
applicative e per conseguire un migliore e sempre piu' efficace
funzionamento del SISTRI al fine di garantire maggiore controllo e
trasparenza del sistema;
e' importante assicurare la concreta attivazione delle banche
dati attraverso le quali e' possibile l'organizzazione ed il pieno
funzionamento del Catasto dei rifiuti per via informatica;
e', altresi', prioritario dare la possibilita' agli utenti del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti di gestire in
via automatica tutte le informazioni necessarie per la corretta
movimentazione dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale;
il SISTRI deve rappresentare uno strumento di una politica
ambientale piu' mirata al conseguimento degli obiettivi di tutela
ambientale, di sicurezza e di salvaguardia della salute dei cittadini
che presuppone, necessariamente, una maggiore condivisione delle
scelte e degli interventi da parte di tutte le istituzioni coinvolte
a livello territoriale;
Considerato il ruolo e le funzioni che le amministrazioni regionali
e territoriali e l'ISPRA sono chiamati a svolgere per il
conseguimento delle finalita' sopra richiamate;
Considerata l'esigenza di garantire la tracciabilita' dei rifiuti,
mediante uno stretto, reciproco coordinamento interistituzionale ai
fini di una piu' costruttiva e partecipata strategia di tutela
ambientale del territorio;
Visto lo schema di Accordo, trasmesso dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare con nota dell'8 giugno 2011,
finalizzato a garantire un'efficace gestione delle informazioni sulle
autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alle procedure
semplificate che Regioni, Province e Comuni devono inviare al Catasto
Rifiuti, istituito presso l'Istituto Superiore per la protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), quale parte integrante del sistema sulla
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Considerato che nella riunione tecnica del 12 luglio 2011, le
Regioni, nel concordare con il percorso individuato dal predetto
Ministro per la trasmissione dei dati autorizzativi, hanno presentato
una serie di emendamenti, in gran parte condivisi, ritenendo
opportuno soprattutto inserire nello stesso Accordo anche le
modalita' di trasferimento delle informazioni dei dati gestionali dal
SISTRI alle Amministrazioni Locali per permettere lo svolgimento dei
compiti istituzionali a loro attribuiti;
Visto il successivo schema di Accordo, trasmesso dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot.
GAB-2011-0022508 del 26 luglio 2011 e diramato dalla Segreteria di
questa Conferenza con nota prot. 3783 del 27 luglio 2011, concordato
con le Regioni e le Province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'ISPRA;
Acquisito nella seduta odierna l'assenso del Governo, dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e
dell'UPI;

Sancisce accordo

Art. 1

Al fine di garantire un'efficace gestione delle informazioni sulle
autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alla procedure
semplificate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le Regioni, le Province, i Comuni e l'ISPRA,
mettono in atto tutte le iniziative, previste dal presente Accordo,
volte al raggiungimento di detta finalita', attraverso anche una
opportuna azione di coordinamento svolta dal Ministero.


                               Art. 2 

Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al SISTRI, attraverso il
catasto telematico, per finalita' di consultazione delle informazioni
ivi contenute, nel rispetto della vigente normativa in materia di
trattamento dei dati.
I contenuti minimi, disponibili tramite il catasto telematico,
relativi alle attivita' di produzione e di gestione dei rifiuti,
comprendenti almeno le informazioni gia' contenute nel MUD, i tempi e
le modalita' di condivisione degli stessi sono individuati
nell'allegato 2.
Per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti nella Regione
Campania, si applicano le disposizioni previste dal Protocollo
d'intesa stipulato tra il Ministro dell'Ambiente e il Presidente
della Giunta della Regione Campania il 20/04/2011 e ratificato con la
DGR n. 227 del 24/05/2011.
Per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'ordinamento in
materia di vigilanza, controllo ed accertamento degli illeciti
commessi in violazione della normativa sui rifiuti, Province ed ARPA
accedono alle informazioni contenute nei registri cronologici e nelle
schede di movimentazione del SISTRI secondo quanto previsto all'art.
188-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e nel rispetto
della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.


                               Art. 3 

Le Regioni, le Province, e i Comuni per il tramite dell'ANCI,
assicurano la piena collaborazione ed adottano i provvedimenti
necessari per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia di rifiuti negli ambiti territoriali di
competenza.


                               Art. 4 

Al SISTRI dovranno confluire tutte le informazioni sugli atti
autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le attivita' di
recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o
smaltimento dei rifiuti, attraverso l'interconnessione con il Catasto
telematico.
Le Regioni, le Province ed i Comuni qualora competenti al rilascio
delle autorizzazioni rendono disponibili le informazioni relative
alle autorizzazioni e comunicazioni vigenti con le seguenti
modalita':
a) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Accordo, utilizzando gli standard di cui all'allegato 1 condivisi fra
le Amministrazioni firmatarie dell'Accordo;
b) in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera a),
le Regioni, le Province ed i Comuni non dotati di sistemi informativi
strutturati trasmettono le informazioni collegandosi al sito del
catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate.
Successivamente le informazioni dovranno essere trasmesse con le
medesime modalita' entro 15 giorni dall'efficacia dei relativi
provvedimenti.


                               Art. 5 

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
assicura che l'ISPRA si impegnera' a rendere disponibili, con lo
stesso formato individuato dall'allegato 1, alle Regioni, alle
Province ed ai Comuni, non dotati di sistemi informativi strutturati,
le banche dati relative alle autorizzazioni e comunicazioni del
territorio di propria competenza.


                               Art. 6 

Al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo, verra'
istituito presso l'ISPRA, che ne assumera' la Presidenza e la
segreteria operativa, un apposito Comitato consultivo, per il cui
funzionamento non sono previsti oneri, composto da due
rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dell'ISPRA, di questa Conferenza
Unificata e del sistema delle ARPA regionali/provinciali.


                               Art. 7 

Il presente Accordo ha la durata di tre anni ed e' tacitamente
rinnovato, fatta salva la possibilita' di modificarlo o di integrarlo
con un successivo Accordo.


                               Art. 8 

Al fine di garantire l'applicazione del presente Accordo:
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta gli opportuni provvedimenti conseguenti alla sua
realizzazione, ivi compreso il recepimento del contenuto dello stesso
Accordo da parte dell'ISPRA;
le Regioni, le Province e i Comuni provvedono a coordinare e
recepire le previsioni contenute nel presente Accordo nelle
rispettive normative regionali, provinciali e comunali che
disciplinano la materia di cui trattasi.
Il presente Accordo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 27 luglio 2011

Il Presidente: Fitto

Il Segretario: Siniscalchi
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