Chat with us, powered by LiveChatRegime fiscale agevolato sostitutivo per nuove iniziative produttive - FASI
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Regime fiscale agevolato sostitutivo per nuove iniziative produttive

Nazionali
09 febbraio 2008
L'art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato (chiamato anche "forfettino") per le nuove iniziative produttive, con il quale l'ordinaria tassazione del reddito ai fini IRPEF e relative addizionali è sostituita da una tassazione ad aliquota agevolata del 10% ed una serie di semplificazioni contabili, a favore delle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa. Tale opzione ha una durata massima di tre anni, a meno che non si decada dal regime o non si revochi l'opzione.

Le persone fisiche che iniziano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa dal 1 gennaio 2001 possono avvalersi del regime fiscale agevolato, a condizione che siano in possesso dei requisiti stabiliti.

Possono optare per il regime agevolato in questione i lavoratori autonomi e le imprese individuali che non hanno esercitato nei tre anni precedenti all'inizio della nuova iniziativa attività d'impresa o professionali. La nuova attività non può essere prosecuzione di un'attività precedentemente esercitata, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente. Inoltre, l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di Euro 30.987 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di Euro 61.975 per le imprese esercenti

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