Chat with us, powered by LiveChatCoronavirus: gli ultimi aggiornamenti sulla cassa integrazione - FASI
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Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti sulla cassa integrazione

|Novità
08 maggio 2020

Coronavirus: le misure per imprese e lavoratori: Photocredit: falco da PixabayDopo la conversione in legge del Dl Cura Italia, che ha modificato leggermente il funzionamento della CIGO, Assegno ordinario e CIGD, una nuova circolare dell’INPS dà chiarimenti sulla cassa integrazione per le aziende multilocalizzate.

> Cosa prevede il Decreto Cura Italia per imprese, famiglie e lavoratori

Per tutelare i lavoratori dipendenti nella crisi causata dal Coronavirus, il Decreto Cura Italia ha stanziato 1,3 miliardi per la cassa integrazione ordinaria e 3,3 miliardi per quella in deroga. Stanziate risorse anche per l’Assegno ordinario. Si tratta di una giungla normativa che non è sempre di facile lettura e sulla quale arrivano ogni giorno nuovi chiarimenti da INPS e Ministero del Lavoro.

Alcune novità, però, sono state introdotte anche dal Parlamento nella conversione in legge del decreto. In questo caso le principali novità riguardano il fronte degli accordi sindacali. Le due Camere, infatti, hanno deciso che per la CIGO e l'assegno ordinario non è più necessaria la consultazione sindacale, mentre resta invece l'obbligo di accordo per la cassa integrazione in deroga. 

Dopo la conversione in legge del decreto, inziano ad arrivare chiarimenti e maggiori informazioni anche dall'INPS. L’ultimo, in particolare, riguarda le imprese multilocalizzate per le quali l’INPS ha pubblicato una nuova circolare.            

Per approfindire: Tutti gli aggiornamenti sulle circolari INPS per accedere agli ammortizzatori sociali

Gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti durante il Coronavirus

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Quali sono gli ammortizzatori sociali disponibili?

Nessuno perderà il lavoro a causa del Coronavirus. Con questo mantra, ripetuto costantemente dal Governo in queste settimane, il Decreto Cura Italia ha stanziato ingenti risorse per tutelare i lavoratori, a cominciare da quelli dipendenti. Il Decreto Cura Italia, infatti, prevede la tutela del reddito dei lavoratori dipendenti tramite i seguenti ammortizzatori sociali:

  • L'utilizzo della Cassa integrazione ordinaria, anche per le imprese che si trovano attualmente in cassa integrazione straordinaria o in assegno di solidarietà. Per questa tipologia di ammortizzatore sono previsti oltre 1,3 miliardi di euro;
  • L’estensione della Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) a tutta Italia e per tutti i dipendenti, di ogni settore produttivo. Alla CIGD possono ricorrere i datori di lavoro (incluse le aziende con meno di 5 dipendenti) che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica. Alla CIGD sono destinati 3,3 miliardi di euro;
  • L’accesso all’Assegno ordinario anche per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il FIS riceverà 1,3 miliardi di euro.  

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Cosa sono la Cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la Cassa integrazione in deroga?

Tra i principali ammortizzatori messi in campo dal Governo per tutelare lavoratori e aziende alle prese con un calo dell’attività, c’è anzitutto la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). 

La CIGO - lo ricordiamo - è un ammortizzatore sociale che integra o sostituisce la retribuzione del lavoratore in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Essa prevede il versamento da parte dell'INPS di una somma di denaro in favore dei lavoratori la cui retribuzione è diminuita/sospesa a causa di una riduzione dell'attività lavorativa per eventi temporanei non imputabili all'azienda o ai lavoratori. L’importo della CIGO è pari all’80% delle retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Alla CIGO si affianca poi l’Assegno ordinario, cioè quell’ammortizzatore sociale erogato dai Fondi di solidarietà che tutti i settori non coperti dalla normativa sull'integrazione salariale devono per forza istituire (ma limitatamente alle imprese con più di 5 dipendenti).  L’assegno ordinario, inoltre, è previsto anche dal Fondo di integrazione salariale (FIS) che coinvolge i datori di lavoro (anche non organizzati in forma d’impresa) che occupano oltre 5 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Infine vi è la Cassa integrazione in deroga (CIGD), cioè quell’ammortizzatore sociale che riguarda tutte le aziende che non rientrano nella normativa sulla cassa integrazione guadagni e che prevede che la presentazione delle domande passi dalle Regioni.   

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Cosa prevede il Decreto Cura Italia sulla Cassa integrazione ordinaria?

Il Decreto Cura Italia ha destinato la CIGO a quei datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa del Coronavirus. Il Decreto prevede che la durata della CIGO sia di massimo 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. 

Con l'approvazione del testo in Senato, la CIGO viene riconosciuta per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, in favore dei datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. zona rossa, individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

Per rendere più snello l’accesso alla CIGO e ampliare il più possibile la platea dei beneficiari, rispetto alle normali procedure il Decreto Cura Italia ha previsto alcune novità tra cui il fatto che:

  • Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.
  • Il periodo non sarà conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
  • Non è necessario stipulare l'accordo sindacale, ordinariamente previsto;
  • Per i lavoratori interessati dall’evento, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. Con la Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 è stato specificato che sono fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda (di cui all’articolo 2112 c.c.) e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro. Con il Messaggio 1607 del 14 aprile 2020, l'INPS ha confermato che possono beneficiare della CIGO anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
  • Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • Non si tiene conto dei seguenti limiti: 52 settimane nel biennio mobile; 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile. Pertanto la Circolare INPS 47 del 28 marzo 2020 specifica che "possono richiedere il trattamento di CIGO con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra";
  • I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO (ma anche per l'assegno ordinario).

Chi può beneficiare della CIGO?

Nel messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, l’INPS ha elencato le tipologie di imprese e settori che hanno diritto alla CIGO:

  • Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  • Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • Imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
  • Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; 
  • Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • Imprese addette all'armamento ferroviario; 
  • Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; 
  • Imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • Imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

Come si accede alla CIGO?

La domanda deve essere presentata, con le consuete modalità, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”. 

Per quanto riguarda il termine di decorrenza per fare domanda, l'INPS nel Messaggio 1321 del 23 marzo 2020 ha specificato che:

  • Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 23 marzo, il dies a quo coincide con la data di pubblicazione del messaggio (cioè il 23 marzo). Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23.2.2020 e il 23.3.2020 è neutralizzato ai predetti fini.
  • Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo 2020 (giorno successivo alla pubblicazione del messaggio 1321/2020), la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A differenza del solito, però, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. Questo perché, tra le novità introdotte dal Dl Cura Italia, c’è anche quella che prevede che le aziende non debbano fornire prove sulla transitorietà dell’evento e sulla ripresa dell’attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori.

Durante l’esame del decreto al Senato, è stata soppressa la disposizione secondo cui l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazione sindcali devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. Pertanto, nel convertire in legge il decreto, il Parlamento ha deciso che l'interlocuzione con i sindacati non è più necessaria.

Sempre l’INPS, poi, nel suo messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, specifica che possono chiedere l’integrazione salariale per “COVID-19 nazionale”, anche le aziende che hanno già presentato una domanda (o ce l’hanno in corso un’autorizzazione) con un’altra causale. “Il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” infatti - specifica l’INPS - prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti”.

Per questi ammortizzatori sociali il Decreto Cura Italia ha stanziato in tutto 1 miliardo e 347,2 milioni di euro per l’anno 2020. Esaurite le risorse, l’INPS non accetterà ulteriori domande.

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Cosa prevede il Decreto Cura Italia per l’Assegno ordinario?

Rispetto alla consueta disciplina dell’Assegno ordinario, il Decreto Cura Italia ha previsto una serie di novità che rendono più veloce l’accesso allo strumento. Ecco quali sono:

  • Anzitutto, in deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
  • Inoltre il pagamento del contributo addizionale non è dovuto; 
  • Non si tiene conto, poi, del tetto contributivo aziendale
  • E non si tiene conto neanche dei seguenti limiti: 52 settimane nel biennio mobile (o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale FIS); 24 mesi nel quinquennio mobile; Il limite di 1/3 delle ore lavorabili. Pertanto la Circolare INPS 47 del 28 marzo 2020 specifica che "possono richiedere il trattamento di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra";
  • Infine i periodi autorizzati, sono neutralizzati in caso di successive richieste; 

Come per la CIGO, inoltre, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. Quanto previsto dalla Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 per la CIGo sulle ipotesi di trasferimento d’azienda e sui lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, valgono anche per l'assegno ordinario. E vale anche per l'Assegno ordinario quanto previsto dal Messaggio 1607 del 14 aprile 2020 dell'INPS in base a cui possono beneficiare dell'Assegno ordinario anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Infine, per quanto riguarda la durata, anche l'assegno ordinario ha una durata massima di 9 settimane.

Anche in questo caso, però, nell'approvare il testo, il Senato ha disposto il riconoscimento dell'assegno ordinario per un periodo aggiuntivo di tre mesi in favore dei datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. zona rossa, individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché di quelli con unità produttive al di fuori di detti comuni (ma limitatamente ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa).

Chi può beneficiare dell’Assegno ordinario?

Come già illustrato, l’Assegno ordinario è una prestazione di integrazione salariale erogata - nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Pertanto per il Fondo di integrazione salariale (FIS) i beneficiari sono:

  • I lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti; 
  • I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività. 

Per i Fondi di solidarietà di settore, invece, i beneficiari sono i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante), esclusi i dirigenti (se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi).

Come si accede all’Assegno ordinario?

L’azienda deve presentare la domanda entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, tramite il portale dell’INPS, seguendo le seguenti istruzioni: Avvalersi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “COVID-19 nazionale”.

La Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ha inoltre specificato che, su richiesta dell'impresa, è possibile anche il pagamento diretto.

Per facilitare le imprese, è previsto che:

  • Alla domanda non si debba allegare nè la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria;
  • Se, inoltre, per accedere all’assegno è previsto l’accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Le aziende aderenti, invece, ai Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), dovranno presentare la domanda direttamente al Fondo di appartenenza e non all’INPS.

Infine come per la CIGO, anche in questo caso le aziende che hanno già presentato una domanda con altra causale (o ce l’hanno in corso un’autorizzazione), possono comunque fare richiesta di Assegno ordinario con la causale “COVID-19 nazionale”. La precedente domanda sarà infatti annullata d’ufficio, per i periodi corrispondenti.

Nel suo messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, l’INPS ha specificato che:

  • Per le aziende iscritte al FIS, l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale;
  • Mentre, per quanto riguarda le modalità di pagamento, oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione (tramite conguaglio su UNIEMENS), sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Come nel caso della CIGO, anche per l'assegno ordinario il passaggio del decreto in Senato ha comportato la soppressione della disposizione attualmente prevista secondo cui l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con i sindacati devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

Coronavirus e Assegno ordinario

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Che succede alle imprese che sono già in Cassa integrazione salariale straordinaria?

Alla CIGO o all’assegno ordinario possono accedere anche quelle imprese che attualmente si trovano già in cassa integrazione straordinaria (CIGS) o che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà, purchè rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. 

In entrambi i casi la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento già in corso (la CIGS o l’assegno di solidarietà).

Inoltre per entrambe le situazioni, la durata massima del trattamento ordinario è di 9 settimane, come per le altre imprese.

Anche su questo fronte il passaggio in Senato ha aggiunto la possibilità di richiedere la CIGO o l'assegno ordinario per un periodo aggiuntivo di tre mesi anche alle aziende site nei comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con la Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 il Ministero del lavoro ha chiarito alcuni aspetti che riguardano la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso. In particolare:

  • Per presentare domanda di cassa integrazione ordinaria, le imprese che si trovano attualmente in CIGS devono usare la causaleEmergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS”;
  • La domanda va inoltrata attraverso la piattaforma di CIGSon-line. Sono valide, però, anche le richieste inviate per email a: [email protected] oppure all’indirizzo PEC [email protected];
  • Le imprese che, invece, hanno attualmente in corso trattamenti di CIGS per aree di crisi industriale complessa, devono inviare la richiesta all’indirizzo PEC della Div. III [email protected];

La CIGO potrà essere erogata - a richiesta dell’azienda - con la formula del pagamento diretto.

La Circolare raccomanda alle imprese di indicare con precisione le tempistiche dei due ammortizzatori sociali (CIGS e CIGO) perchè sarà adottato un unico decreto (che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell’originario trattamento CIGS). Pertanto nella domanda bisogna specificare:

  • La data di decorrenza della richiesta di sospensione del trattamento di CIGS;
  • Le settimane di CIGO richieste con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”; 
  • La data di rassunzione dell'originario trattamento di CIGS.  

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Cosa prevede il Decreto Cura Italia per la Cassa integrazione in deroga?

A causa della portata della crisi generata dal Coronavirus, il Decreto Cura Italia ha sostanzialmente disposto l’estensione della Cassa integrazione in deroga (CIGD) all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, incluse le imprese con un solo dipendente.

Una modifica inserita dal Senato specifica che tali trattamenti concernono anche i casi di riduzione dell’orario di lavoro (oltre che i casi di sospensione del rapporto).

In particolare il Decreto Cura Italia prevede che:

  • La durata massima della CIGD sia di 9 settimane;
  • Ne possono beneficiare i dipendenti in forza dal 23 febbraio 2020 e, come nel caso della CIGO e dell’Assegno ordinario, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro. Inoltre, anche nel caso della CIGD, vale quanto previsto dal Messaggio 1607 del 14 aprile 2020 dell'INPS che estende la platea di beneficiari anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
  • Per i lavoratori che ne beneficiano, è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
  • Inoltre, ai fini del riconoscimento del trattamento, non si applicano nè il contributo addizionale, nè la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

La prestazione - specifica l’INPS - è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

Chi può beneficiare della Cassa integrazione in deroga?

Lo strumento si rivolge a tutti i datori di lavoro del settore privato, compreso quello:

  • Agricolo. In questo caso per i lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD (nei limiti previsti), il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;
  • Della pesca;
  • Il terzo settore (inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

Ne restano invece esclusi:

  • I datori di lavoro domestico;
  • I datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.

Come si accede alla Cassa integrazione in deroga?

Come normalmente previsto per la Cassa integrazione in deroga, le domande devono essere presentate alla Regione (o alla Provincia autonoma) di appartenenza, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di arrivo. A quel punto i decreti regionali di concessione della CIGD, sono trasmessi in 48 ore dalle Regioni all’INPS che provvede all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Per la CIGD, infatti, il Decreto Cura Italia ha disposto un limite di spesa per il 2020 pari a 3.293,2 milioni di euro, superato il quale non vengono più accettate le domande.

La ripartizione di questi fondi tra le Regioni è disposta tramite decreti del Ministero del lavoro. Il 24 marzo la Ministra Catalfo ha annunciato la firma del primo dei tre decreti con cui viene assegnato il riparto dei fondi previsti per la CIGD. Tra gli importi più rilevanti, lascia sapere il Ministero del Lavoro, si segnalano:

  • La Lombardia (198,3 milioni di euro);
  • Il Lazio (144,4 milioni);
  • L'Emilia-Romagna (110,9 milioni);
  • La Sicilia (108,1 milioni);
  • La Puglia (106,5 milioni);
  • La Campania (101,6 milioni);
  • Il Veneto (99 milioni).

Per poter beneficiare dei fondi della CIGD, le Regioni e le Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro (anche in via telematica) con le parti sociali, cosa che molte Regioni hanno già fatto.

A seguito del passaggio in Senato, però, è stato deciso che l'accordo con i sindacati non è necessario per quelle imprese che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenze emanati per far fronteggiare l'epidemia.

Nel messaggio 1287 del 20 marzo 2020 l’INPS ha infine illustrato le modalità di pagamento che prevedono esclusivamente il “pagamento diretto”. Il datore di lavoro dovrà pertanto inoltrare il modello “SR 41”.

Coronavirus e Cassa integrazione in deroga

Con Decreto del Ministero del Lavoro n.3 del 24 marzo 2020 è stato specificato che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate in minimo cinque Regioni (aziende Plurilocalizzate), la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro mentre l'accordo sindacale andrà pattuito con i sindacati a livello nazionale. Per questa tipologia di imprese, la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 specifica che "a seguito dell’avvenuta emanazione (del provvedimento di concessione da parte del Ministero), l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC". 

Con il messaggio 1525 del 7 aprile 2020, l’INPS ha dato maggiori informazioni sulle istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali per la cassa integrazione in deroga

L’Istituto rende infatti noto che “sono stati implementati e caricati sul Sistema Informativo dei Percettori (SIP) i decreti convenzionali che le Regioni interessate stanno già utilizzando per l'invio delle concessioni di cassa integrazione in deroga”. In particolare, sono già operative le procedure per l'invio  dei provvedimenti di concessione esclusivamente tramite il SIP, attraverso l’utilizzo del c.d. “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”.

Una volta pervenuto il decreto e completata l’istruttoria, sarà emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento, che sarà reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore di lavoro. A quel punto le aziende (solo dopo avere ricevuto il provvedimento di autorizzazione) dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” in modo che le Strutture territoriali possano erogare le prestazioni. I pagamenti non potranno essere effettuati senza il numero di autorizzazione.

L’INPS ricorda, infine, che i decreti devono essere inviati esclusivamente dalle Regioni e che eventuali domande inviate direttamente dalle aziende con il c.d. “Flusso A” non saranno esaminate.   

Coronavirus: Chiarimenti sui cantieri che restano aperti dopo il Dpcm 22 marzo   

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La cassa integrazione in deroga per le imprese multilocalizzate

Alla cassa integrazione in deroga (CIGD) possono accedere anche le imprese c.d. multilocalizzate, cioè quelle aziende che hanno unità produttive e/o operative in cinque o più regioni.

Con la Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 il Ministero del lavoro ha chiarito alcuni aspetti che riguardano le domande da parte di questa tipologia di imprese. In particolare:

  • Il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni o Province autonome interessate;
  • Le domande devono essere inviate al Ministero, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione;
  • Anche per questi trattamenti, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale (Art. 5 del d.lgs. n. 148/2015);
  • Le domande - tre le altre cose - dovranno avere l’accordo sindacale, l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento.

L’istanza deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”. La Piattaforma CIGSonline prevede due tipi di invio: 

  • Invio cartaceo” in cui deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza con marca da bollo e firma autografa, assieme al documento di identità;
  • Invio digitale”.

Inoltre con la Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020 del Ministero del Lavoro e le relative FAQ, viene chiarito che:

  • In caso di richiesta di cassa integrazione per unità produttive dislocate in almeno cinque regioni, l'azienda può concludere un solo accordo sindacale a livello nazionale;
  • Se invece l'azienda multilocalizzata in almeno cinque regioni chiede la cassa integrazione solo per specifiche unità produttive localizzate al massimo in quattro regioni, dovrà siglare accordi sindacali regionali.

Con la Circolare n. 58 del 7 maggio 2020 l’INPS fornisce chiarimenti sulla gestione della CIGD da parte di queste imprese, dopo la conversione in legge del Cura Italia. In particolare, per quanto riguarda la domanda, la Circolare ricorda che le istanze di accesso alla CIGD devono essere indirizzate al Ministero del lavoro e devono essere corredate da una serie di documenti (incluso l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori).

A quel punto il Ministero effettua l’istruttoria che, se positiva, porta a quantificare l’onere e lo trasmette all’INPS, nel rispetto del limite di spesa che al momento è die 120 milioni di euro per il 2020. La Circolare ricorda anche che come importo medio orario della prestazione di CIGD per queste aziende, si considera il valore di 8,90 euro (comprensivo di contribuzione figurativa e ANF).

Una volta emanato il decreto ministeriale, l’azienda deve inviare la domanda di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket”. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS (anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative). A quel punto l’Istituto effettuata l’istruttoria ed emette l’autorizzazione inviandola per PEC all’azienda che, usando il modello “SR41” semplificato, deve inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti

E proprio sul fronte pagamenti la Circolare 58-2020 ricorda che la CIGD può essere concessa con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. In questo caso, però, l’azienda deve inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41” semplificato), entro 6 mesi (dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo). Se così non fosse, passati i 6 mesi il pagamento della prestazione resta a carico dell’azienda.

> Il taglio cuneo fiscale e' legge, meno tasse per 16 milioni di lavoratori      

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Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli 

Per affrontare l’emergenza Coronavirus, le aziende del comparto agricoltura hanno a disposizione due ammortizzatori sociali, a seconda della tipologia di lavoratore. Si tratta della:

  • Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) che tutela i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo indeterminato con almeno 181 giornate presso l’azienda.
  • Cassa integrazione in deroga (CIGD) che riguarda, invece, operai, impiegati e quadri a tempo determinato, secondo le previsioni delle regioni e delle province autonome (ed anche per i lavoratori a tempo indeterminato, una volta esaurite le 90 giornate di CISOA o se non hanno i requisiti per accedervi).

Il quadro è stato chiarito con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 dell’INPS dove si specifica che la CISOA spetta:

  • Ai lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) assunti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda;
  • Agli apprendisti con contratto professionalizzante che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda;
  • Ai soci-lavoratori di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

La domanda:

  • Può essere inoltrata all’INPS entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, utilizzando l’apposita causale “COVID-19 CISOA”;
  • Può includere la richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo dei documenti comprovanti le difficoltà finanziarie dell’impresa;
  • Una volta ricevuta, l’INPS la sottopone ai componenti della Commissione provinciale CISOA che possono dare un parere per email. Se il parere non arriva entro 20 giorni, la domanda si intende accolta.

La CISOA viene erogata per un massimo di 90 giorni (e con l’applicazione all’indennità erogata al lavoratore del massimale di cui all’art. 3, c. 5, del d.lgs. n. 148/20152). 

Se l’azienda ha già usufruito della CISOA, per altre causali, per il numero massimo di 90 giorni, può far richiesta di cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi regionali.

Adesso con il messaggio n. 1541 dell’8 aprile 2020 l’INPS dà informazioni per presentare la domanda di CISOA. In particolare - dopo aver ricordato che la causale da utilizzare è “COVID-19 CISOA” - l’Istituto elenca nel dettaglio le aziende che possono fare richiesta di CISOA

  • aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola (un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali) e attività connesse (attività dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura);
  • amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
  • imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
  • consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
  • imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
  • imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
  • imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Le domande sono disponibili nel portale INPS (www.inps.it) nei “Servizi per le Aziende ed i Consulenti”, a cui si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto, proseguendo alla voce “Cig e Fondi di Solidarietà”.

Se l’azienda ha già inoltrato domanda di CISOA con altra causale ma è palese che la richiesta è dovuta alla situazione Coronavirus, la causale verrà convertita d’ufficio in “COVID-19 CISOA”.

Agrifood: Bruxelles, piu' liquidita' nelle tasche degli agricoltori   

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Le banche anticipano l'assegno di cassa integrazione

A inizio aprile banche, sindacati e Governo hanno concordato che gli istituti bancari potranno anticipare ai lavoratori in CIG parte dell'indennità di cassa integrazione.

Per alleviare le difficoltà economiche di molti lavoratori che, a causa del Coronavirus, sono finiti in cassa integrazione, l'Associazione delle banche italiane (ABI), il Ministero del lavoro e i sindacati hanno infatti siglato un accordo che prevede l'anticipazione al lavoratore di una parte del sussidio da parte degli istituti bancari aderenti.

L'anticipazione dell'indennità di cassa integrazione (sia ordinaria che in deroga) da parte delle banche aderenti "avverrà - è scritto nell'accordo- tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale".

La parte eccedente che spetta al lavoratore sarà poi erogata con l'assegno dell'Inps.

L'accordo è aperto alla "immediata applicazione" da parte di tutte le banche che intendono sostenere l'iniziativa. E proprio alle banche si rivolge l'ABI chiedendo che l'eventuale apertura dell'apposito conto corrente su cui versare l'anticipo (se richiesto dalla banca), avvenga senza spese, in linea con la vocazione "sociale" dell'iniziativa.

L'anticipo spetta a tutti i lavoratori - anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca - destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dal decreto Cura Italia.

I lavoratori che intendono ricevere l'anticipo, possono rivolgersi direttamente alla propria banca (purché aderente all'iniziativa), ma per telefono. Le pratiche, infatti, saranno gestite "da remoto" per limitare gli accessi in filiale e ridurre i contagi. L'accordo tra ABI, sindacati e Ministero scadrà il 31 dicembre 2020.

Per venire ulteriormente incontro ai lavoratori, l’8 aprile ABI e INPS fanno sapere che sono stati accorciati i tempi di accredito dei trattamenti di integrazione al reddito. In particolare:

  • Le procedure INPS per l’accredito della prestazione, non richiedono più l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti per il pagamento delle prestazioni, infatti, adesso è effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche (data base condiviso);
  • E’ stato semplificato il modulo telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento della cassa integrazione. 

ABI, inoltre, ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori in cassa integrazione, di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti.

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Coronavirus: Bruxelles, come cambiano le regole sugli aiuti di Stato per le imprese

Quarantena come malattia e stop ai licenziamenti 

Restando sempre sul fronte “lavoro”, il decreto Cura Italia prevede l'equiparazione del periodo di quarantena a quello della malattia, per tutti i lavoratori privati.

Per tutelare l'occupazione, inoltre, il decreto prevede anche lo stop ai licenziamenti avviati dal 23 febbraio in poi. Con questa misura, il Governo mira infatti a tutelare i livelli occupazionali, intervenendo a fianco di quei lavoratori licenziati a seguito dell'improvviso calo di attività causato dall'emergenza Coronavirus.  

Ma non vengono sospesi solo i licenziamenti avviati dal 23 febbraio. Il Decreto Cura Italia, infatti, ha stabilito anche che tutte le procedure di licenziamento per motivi oggettivi connessi all’emergenza epidemiologica saranno sospese per due mesi. In buona sostanza sono sospesi  per 60 giorni sia i licenziamenti di natura individuale per giustificato motivo oggettivo sia quelli di natura collettiva in caso di procedure avviate dopo 23 febbraio 2020.

Alle misure per gli ammortizzatori sociali e a quelle per il blocco dei licenziamenti, si aggiunge infine l’ampio set di strumenti a favore dei genitori lavoratori. 

> Consulta il Decreto Cura Italia 18-2020

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Photocredit: falco da Pixabay

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